Art. 9 - Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali (Dpr 633/72)


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Art. 9 - Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali (Dpr 633/72)
Autore: GBsoftware S.p.A - aggiornato il 09/09/2010
N° doc. 2649
Codice Iva - Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633
 
Art. 9 - Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali
 
Testo: in vigore 20 febbraio 2010 - con effetto dal 1 gennaio 2010
           Modificato da: Decreto legislativo del 11/02/2010 n. 18 Articolo 1

Nota:
Le disposizioni del presente articolo, come modificato dall'art. 1 decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, si applicano alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2010.

Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili:
1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto; 
2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonche' i trasporti relativi a beni in importazione
i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonche' a quelli relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonche' ai trasporti di beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali;
5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreche' i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'art. 69;
6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonche' quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;
7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3), nonche' quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della Comunita'; le cessioni di licenze all'esportazione;
7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio, di cui all'articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori dal territorio degli Stati membri della Comunita' economica europea;
8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
9) i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonche' su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari, destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato;
10) (numero abrogato ex art. 2 decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669);
11) (numero abrogato dall'art. 21, comma 15 legge 27 dicembre 2002 n. 289);
12) (numero abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera f) decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18).

Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa.

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