Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972
Articolo 7 quarter - Territorialita' - Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi
In vigore dal 20 febbraio 2010 - con effetto dal 1 gennaio 2010
Inserito da: Decreto legislativo del 11/02/2010 n. 18 Articolo 1
Nota: Le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall'art. 1 decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, si applicano alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2010.
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile e' situato nel territorio dello Stato;
b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla successiva lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
d) le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunita', se il luogo di partenza del trasporto e' situato nel territorio dello Stato;
e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio della Comunita'. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunita' e sono utilizzati nel territorio dello Stato.
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