Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972
Articolo 7 septies - Territorialita' - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunita'
Testo: In vigore dal 17 gennaio 2012
Modificato: da: Legge del 15/12/2011 n. 217 Articolo 8
Nota: Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo come modificato dall'art. 8, comma 2, Legge 15 dicembre 2011 n. 217 vedasi il comma 5 del citato articolo 8.
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunita':
a) le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3, secondo comma, numero 2);
b) le prestazioni pubblicitarie;
c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonche' quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;
d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;
e) la messa a disposizione del personale;
f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
g) la concessione dell'accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o a una rete connessa a un tale sistema, al sistema dell'energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati;
i) i servizi prestati per via elettronica;
l) le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attivita' o un diritto di cui alle lettere precedenti.
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