Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 11 novembre 1972
Articolo 7 ter - Territorialita' - Prestazioni di servizi
In vigore dal 20 febbraio 2010 - con effetto dal 1 gennaio 2010
Inserito da: Decreto legislativo del 11/02/2010 n. 18 Articolo 1
Nota: Le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall'art. 1 decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, si applicano alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2010.
1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:
a) i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attivita';
b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attivita' commerciali o agricole;
c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
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