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Artisti e professionisti, esercizio in forma associata: i redditi prodotti rientrano nel novero di quelli di lavoro autonomo
Autore:
Annamaria Crisconio
- aggiornato il
10/10/2005
N° doc. 643
10 10 2005 - Edizione delle 13:30
Problematiche Irpef
Artisti e professionisti, esercizio in forma associata
I redditi prodotti rientrano nel novero di quelli di lavoro autonomo
L'articolo 53 del Tuir ricomprende nel novero dei redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni anche quelli scaturenti dall'esercizio in forma associata, purché l'associazione non assuma la forma di società di capitali, di Snc o di Sas, in quanto il reddito prodotto da questi tipi di società è in ogni caso considerato reddito d'impresa.
Infatti, l'articolo 5, terzo comma, lettera c), del Tuir, stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata da cui risultano le quote di partecipazione agli utili può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione stessa.
Tale forma associativa, comunemente definita "associazione professionale", è costituita da più persone che si uniscono per esercitare sia arti o professioni per le quali è richiesta l'iscrizione in albi o ordini professionali, sia attività per le quali non è richiesta alcuna specifica abilitazione o autorizzazione.
Non costituisce associazione professionale l'utilizzo in comune di uno studio con la semplice ripartizione delle spese tra i professionisti.
E' ammessa anche l'associazione professionale tra professionisti con diversa specializzazione purché operanti nello stesso settore, ad esempio nel settore sanitario, e in grado di effettuare autonomamente la prestazione richiesta.
Non è, invece, ammessa l'associazione cui partecipino un medico e un tecnico radiologo, anche se iscritto nell'albo, in quanto la prestazione di quest'ultimo è complementare rispetto alla prestazione sanitaria che solo il medico può effettuare(1).
Anche i redditi prodotti dalle "società tra professionisti", istituite dal Dlgs n. 96/2001 in attuazione della direttiva comunitaria 98/5/Ce per l'esercizio in forma associata della professione di avvocato, costituiscono redditi di lavoro autonomo, come chiarito dalla risoluzione n. 118/E del 28/5/2003.
A tale nuovo tipo di società si applica, per rinvio normativo, la disciplina delle società in nome collettivo per quanto non espressamente previsto nel citato Dlgs 96/2001, ma ciò non implica la qualificazione commerciale dell'attività svolta, né può togliere il carattere professionale all'assistenza legale.
La società tra professionisti ha come oggetto sociale l'attività professionale dei soci e deve essere costituita esclusivamente tra avvocati iscritti all'apposito ordine, che ne hanno anche in via esclusiva l'amministrazione.
La citata risoluzione fonda la propria impostazione sull'
intuitu personae
che caratterizza l'esercizio dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio, seppur esercitata in comune. Infatti, la prestazione ha in ogni caso carattere personale, perché il cliente ha sempre il diritto di scegliere il proprio difensore, l'avvocato è indipendente ed è responsabile personalmente e illimitatamente del proprio operato svolto in esecuzione dell'incarico conferitogli. Inoltre, la società professionale soggiace a un regime concorrente di responsabilità e ai principi di deontologia generale propri delle libere professioni intellettuali e specifici della professione di avvocato.
Infine, la qualificazione del reddito prodotto dalla società tra professionisti come reddito di lavoro autonomo è coerente con l'articolo 2238 c.c., che nega, anche indirettamente, la natura commerciale dell'attività dei professionisti intellettuali e degli artisti. Alle prestazioni intellettuali e artistiche si applicano le norme relative alle imprese commerciali solo qualora siano solo un elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, ad esempio un chirurgo che organizza una casa di cura privata o un professore che organizza una scuola privata.
In tale ipotesi, infatti, l'apporto intellettuale è solo una delle componenti dell'organizzazione insieme ad altre ulteriori attività che attraggono nell'impresa la prestazione professionale.
La disciplina delle società tra professionisti presenta, dunque, la peculiarità di derivare sotto il profilo civilistico dalle norme sulle società in nome collettivo e sotto il profilo fiscale dagli articoli 53 e 54 del Tuir relativi ai redditi di lavoro autonomo.
Pertanto, i compensi corrisposti alla società
de quo
restano assoggettati alla ritenuta d'acconto prevista dall'articolo 25 del Dpr 600/1973, ritenuta non prevista, invece, nell'esempio fatto della clinica o della scuola privata.
NOTE
1. Sentenza della Ctc 12/05/1982, n. 3178.
Annamaria Crisconio
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