Atti plurimi anche in un'unica busta.


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Atti plurimi anche in un'unica busta.
Autore: Massimo Cancedda - aggiornato il 22/04/2008
N° doc. 8889
22 04 2008 - Edizione delle 15:30  
 
Sentenza n. 6603 del 12 marzo 2008

Atti plurimi anche in un'unica busta

Non è viziata la notificazione avvenuta con la medesima raccomandata
 
La notificazione di più avvisi di accertamento tributari che sia avvenuta attraverso l'utilizzo di un'unica busta raccomandata non va considerata nulla. Ciò in quanto non si configura la mancanza di requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'atto. Così ha deciso la sezione tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza n. 6603 del 23 gennaio 2008, depositata il successivo 12 marzo, ove è stato anche ribadito che l'impugnazione dell'atto è idonea a sanare eventuali vizi di nullità della notifica.

Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Teramo, un contribuente impugnava tre avvisi di accertamento Ici, emessi nei suoi confronti da un Comune e relativi al recupero di imposta non versata, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, deducendone l'illegittimità sotto diversi profili.
L'adito collegio accoglieva il ricorso, con sentenza appellata dal Comune dinanzi alla Commissione tributaria regionale de L'Aquila, la quale riformava la pronuncia di prime cure.
Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione la parte privata, deducendo, per quanto di interesse in questa sede, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 156 Cpc.

Specificamente, l'istante lamentava la nullità della notificazione dei tre avvisi di accertamento impugnati, in quanto tutti contenuti e spediti in un'unica busta raccomandata.
A parere del ricorrente, il Comune avrebbe dovuto porre in essere una distinta e autonoma notificazione per ciascuno dei predetti avvisi di accertamento in quanto, a suo dire, trattandosi di imposta annuale, ogni avviso di accertamento avrebbe potuto presentare una diversa motivazione e differenti sanzioni.
Inoltre, precisava il ricorrente, i giudici di appello avrebbero errato nel ritenere la costituzione del contribuente idonea a sanare ogni eventuale nullità della notifica.

La Suprema Corte ha ritenuto infondata la complessiva censura in argomento.
Secondo il collegio di piazza Cavour, invero, in materia tributaria, la nullità della notificazione degli avvisi e degli altri atti nei confronti del contribuente "può discendere soltanto da uno dei motivi indicati nell'art. 160 c.p.c., tra cui non è ricompresa la circostanza che gli avvisi di accertamento debbano essere contenuti in un'unica busta raccomandata".
Ai sensi di detto articolo 160, infatti, la notificazione è nulla soltanto "se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157".

Inoltre, precisano i giudici di nomofilachia, il riferimento all'articolo 156 del codice di rito civile da parte del richiamato articolo 160 non consente di configurare, rispetto alla fattispecie in esame, la mancanza di requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'atto.
Solo in presenza di tale condizione, ovvero "quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo", in base al secondo comma dell'articolo 156 Cpc può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme degli atti (così ampliando la regola generale, fissata dal primo comma dell'articolo 156, ai sensi del quale detta nullità può essere dichiarata solo ove "comminata dalla legge").

Sullo specifico punto, il Collegio di piazza Cavour ricorda che l'avviso di accertamento tributario ha natura di "provocatio ad opponendum", la cui notificazione è preordinata all'impugnazione, con la conseguenza che la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso l'avviso medesimo comporta la sanatoria di eventuali nullità della notificazione.
In tale evenienza - impugnazione di atto la cui notifica sia viziata sotto il profilo della nullità - trova quindi applicazione il terzo comma dell'articolo 156 Cpc secondo cui la declaratoria di nullità è preclusa "se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato".

Non può infatti esservi dubbio che, essendo la notificazione finalizzata a portare a conoscenza di un determinato soggetto uno specifico atto, la circostanza che l'interessato abbia promosso un giudizio di impugnazione avverso l'atto medesimo è la prova più palese che il soggetto ha avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa.
Con la conseguenza che, in dette ipotesi, l'interessato non potrà, in via di principio, dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento risultando pacifico che "ogni eventuale vizio della notificazione deve ritenersi in ogni caso sanato, a norma del principio generale sancito dall'art. 156 c.p.c., u.c., per avere essa raggiunto lo scopo a cui è destinata" (Cassazione, sentenza 5896/2006).

Per concludere è opportuno ricordare che l'applicabilità della sanatoria di cui agli articoli 156 e 160 Cpc, anche alle notifiche degli atti tributari sancita, a superamento di un lungo contrasto giurisprudenziale, dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 19854/2004, è stata successivamente riaffermata dalla Suprema corte, tra le altre, con sentenze 1401/2008, 3115/2006 e 24962/2005, secondo cui tale regola interpretativa costituisce oramai principio consolidato nella particolare materia: a tale filone giurisprudenziale si è dunque ora aggiunta anche la sentenza in commento.

 
Massimo Cancedda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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