Auto Ue, nazionalizzazione senza Iva - Risoluzione n. 377/E del 17 dicembre 2007.


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Auto Ue, nazionalizzazione senza Iva - Risoluzione n. 377/E del 17 dicembre 2007.
Autore: Alessandra Gambadoro - aggiornato il 18/12/2007
N° doc. 6713
17 12 2007 - Edizione delle 17:00  
 
Risoluzione n. 377/E del 17 dicembre 2007

Auto Ue, nazionalizzazione senza Iva

Il trasferimento del veicolo per cambio di residenza non rappresenta cessione a titolo oneroso
 
Non è dovuta l'Iva per il trasferimento in Italia, a seguito del cambio di residenza del proprietario, di un'autovettura comprata in Germania, perché esso non costituisce cessione a titolo oneroso e, quindi, non si tratta di acquisto intracomunitario. Anche se il mezzo è da considerare fiscalmente nuovo.
Questo il chiarimento fornito dall'agenzia delle Entrate con la
risoluzione n. 377/E del 17 dicembre, in risposta a un interpello presentato da un contribuente che, trasferitosi in Germania nel 2001, aveva lì acquistato nel 2006, pagando la relativa Iva, un'autovettura. In seguito si era trasferito in Italia portando con sé il veicolo. All'istanza di nazionalizzazione del mezzo, però, il competente ufficio del ministero dei Trasporti ha dato risposta negativa, subordinando l'immatricolazione del veicolo all'assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto "perché trattasi di veicolo nuovo".

L'agenzia delle Entrate ha invece accolto la tesi dell'istante, che ritiene di non dover pagare l'Iva in Italia perché, anche se il veicolo è fiscalmente nuovo, non essendo avvenuta nessuna cessione tra venditore straniero e acquirente nazionale, non si configura alcun acquisto intracomunitario.
Secondo il Dl 331/1993, infatti, sono acquisti intracomunitari quelli effettuati "a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni".

Nel caso esaminato, non è stato effettuato alcun acquisto a titolo oneroso, ma il mezzo è stato trasportato da un Paese all'altro a causa del trasferimento di residenza del suo proprietario. L'acquisto dell'automobile, invece, avvenuto in Germania, rappresenta un'operazione rilevante unicamente in quello Stato, dove l'imposta è stata regolarmente assolta.

La risoluzione, infine, evidenzia che l'obbligo di versare l'Iva in Italia scatterebbe se già al momento della vendita fosse accertabile un legame effettivo tra l'acquisto all'estero del veicolo e il suo successivo trasferimento nel nostro Paese.

 
Alessandra Gambadoro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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