uso esclusivamente personale.
Tuttavia, prima di analizzare in dettaglio le diverse modalità di utilizzo del veicolo, va premesso che, poiché a decorrere dal 1° gennaio 2001 i redditi prodotti da amministratori e collaboratori coordinati e continuativi sono classificati tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per essi trovano applicazione la maggior parte delle disposizioni relative alla determinazione del reddito del lavoratore dipendente.
Pertanto, con riferimento ai risvolti in capo al percettore (amministratore), non ci sono sostanziali differenze con quanto descritto a proposito dei dipendenti.
8.2 Veicoli concessi per uso promiscuo
In tal caso, si applicano le regole previste per i dipendenti.
Pertanto, l'attribuzione di un veicolo a uso promiscuo determina, per l'amministratore, un fringe benefit pari al 30 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, determinabile sulla base di un costo chilometrico stabilito dalle tabelle Aci.
Per il datore di lavoro, invece, non trova applicazione la norma di cui all'articolo 164, comma 1, lettera a), n. 2).
In altre parole, non è possibile applicare il regime di deducibilità totale dei costi sostenuti.
Infatti, come chiarito dall'Amministrazione finanziaria (v. circolare 26 gennaio 2001, n. 5/E), l'attribuzione in uso promiscuo del veicolo aziendale all'amministratore non consente l'integrale deduzione dal reddito d'impresa dei costi a esso relativi.
Di conseguenza, i costi relativi allo stesso sono deducibili:
- per intero, in misura pari all'ammontare del fringe benefit che concorre a formare il reddito assimilato al lavoro dipendente per l'amministratore, nei limiti, però, dei costi effettivamente sostenuti e fiscalmente rilevanti per l'impresa
- nella misura del 50 per cento, per la parte eventualmente eccedente.
8.3 Veicoli concessi per uso esclusivamente aziendale
Nell'ipotesi di veicolo concesso per uso esclusivamente aziendale, come accade per i dipendenti, non si ha in capo all'amministratore alcun fringe benefit.
Per quanto riguarda il trattamento in capo al datore di lavoro, il veicolo continua a rimanere nella disponibilità giuridica dell'azienda.
In questo caso, si applicano i limiti di deducibilità del costo previsti dalla normativa per le auto aziendali.
Pertanto, il veicolo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 164 del Dpr n. 917/1986.
8.4 Veicoli concessi per uso esclusivamente personale
Nell'ipotesi di veicolo concesso per uso esclusivamente personale, il valore è determinato secondo la stessa regola di valorizzazione dei fringe benefit (valore normale), applicabile ai dipendenti.
Si applica, quindi, l'articolo 9, comma 3, del Dpr n. 917/1986.
In tale caso, è possibile utilizzare le tariffe di noleggio a lungo termine quali elementi di riferimento per la valorizzazione del benefit in capo all'amministratore.
Infatti, il reddito per quest'ultimo è rappresentato dal valore normale e cioè dal valore in comune commercio del servizio che viene prestato.
Pertanto, per l'amministratore, tale concessione costituisce un compenso in natura assoggettabile al regime fiscale e previdenziale di un ordinario compenso in denaro.
Relativamente, invece, alle conseguenze per il datore di lavoro, poiché non esiste alcuna norma che disciplina tale fattispecie, i costi relativi al veicolo, non potendo essere considerati inerenti all'attività d'impresa, dovrebbero essere indeducibili dal reddito d'impresa.
Comunque, le spese sostenute dall'azienda per il veicolo utilizzato dall'amministratore per uso esclusivamente privato possono essere considerate costi relativi al personale e, come tali, deducibili dal reddito di impresa.
Come detto, il servizio che l'azienda fornisce all'amministratore può essere valutato secondo le regole del valore normale.
Di conseguenza, la deduzione del costo per l'azienda è limitata allo stesso valore.
6 - continua. La settima puntata sarà pubblicata lunedì 24; le precedenti sono consultabili nella sezione "Riflettori su..."