Auto per disabili. Stretta sui requisiti per le agevolazioni.


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Auto per disabili. Stretta sui requisiti per le agevolazioni.
Autore: Alfonso Russo - aggiornato il 18/01/2007
N° doc. 2002

Finanziaria 2007

Auto per disabili. Stretta sui requisiti per le agevolazioni

Benefici riconosciuti a condizione che i veicoli siano utilizzati
in via esclusiva o prevalente a vantaggio dei portatori di handicap

I soggetti “invalidi per ridotte o impedite capacità motorie” godono dell’aliquota agevolata Iva del 4 per cento, quando procedono all’acquisto di veicoli. Peraltro, i successivi acquisti possono godere dello stesso beneficio se sono “trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto o della importazione precedente” (articolo 2, comma 2, legge 97/86).
L’articolo 8, legge 449/97, ha stabilito che i veicoli interessati alla cessione (individuati dall'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del Dlgs 285/92, di cilindrata fino a 2.000 cc, se con motore a benzina, o 2.800, se con motore diesel) possono anche essere prodotti in serie, purché adattati “per la locomozione dei soggetti di cui all’art. 3 della legge 104/92, se portatori di ridotte o impedite capacità motorie”.
L’agevolazione è riconosciuta, peraltro, anche alle prestazioni rese dalle officine ai fini dell’adattamento del veicolo, nonché alle cessioni dei relativi accessori, necessari a soddisfare le esigenze del portatore di handicap.

Attraverso l’articolo 30 della legge 388/00, il beneficio è stato esteso anche “ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicoli”. Per questi, non è fissato come elemento imprescindibile l’adattamento del veicolo, che, viceversa, rimane essenziale ai fini agevolativi per coloro “che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di grave limitazione della capacità di deambulazione da parte delle commissioni mediche competenti” (risoluzione 46/2001).
L’articolo 50, legge 342/00, ha riconosciuto la possibilità di fruire dell’agevolazione ai fini Iva anche ai familiari dei soggetti interessati, purché questi siano a loro carico.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, è prevista la detrazione d’imposta del 19 per cento della spesa sostenuta, fino a un massimo di 18.075,99 euro, per l’acquisto dell’autoveicolo. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal Pra, oppure risulti rubato e non ritrovato.
E’ stabilita, infine, l’esenzione dall’imposta erariale di trascrizione per gli atti di natura traslativa, aventi a oggetto l’acquisto dei veicoli da parte dei soggetti in questione.

Ciò premesso, il comma 36 della Finanziaria 2007 stabilisce che le suddette agevolazioni sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei soggetti disabili.
Al successivo comma 37 viene precisato che, se il veicolo è ceduto, sia a titolo oneroso che gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, “è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse”. La disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, acquista un nuovo veicolo sul quale “realizzare nuovi e diversi adattamenti”.


Alfonso Russo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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