Autorizzazione all'appello 'comunque' necessaria - Circolare n. 65/E del 3 dicembre 2007.


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Autorizzazione all'appello 'comunque' necessaria - Circolare n. 65/E del 3 dicembre 2007.
Autore: Angela Boglione - aggiornato il 03/12/2007
N° doc. 4896
03 12 2007 - Edizione delle 15:30  
 
Circolare n. 65/E del 3 dicembre 2007

Autorizzazione all'appello "comunque" necessaria

L'agenzia delle Entrate interviene sulla scia delle ultime sentenze in materia del giudice di legittimità
 
Gli uffici locali dell'agenzia delle Entrate devono richiedere alla propria direzione regionale l'autorizzazione alla proposizione dell'appello principale, come previsto dal secondo comma dell'articolo 52, del Dlgs 546/1992. L'obbligo è stato ribadito con la circolare n. 65/E del 3 dicembre.

L'opportunità del chiarimento nasce da alcune recenti sentenze della Corte di cassazione, che si pongono in contrasto con il precedente orientamento giurisprudenziale in materia.
In particolare, i giudici di legittimità, con riferimento all'assetto organizzativo preesistente alla attivazione delle Agenzie fiscali, avevano sostenuto l'inammissibilità del ricorso in appello dell'ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria proposto senza l'autorizzazione da parte della direzione regionale.

L'articolo 52 stabilisce infatti che "Gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle entrate...".
La giurisprudenza era concorde nel riconoscere all'autorizzazione natura di presupposto processuale, la cui mancanza determina l'inammissibilità del gravame, nonostante la norma non contenga una espressa previsione in tal senso (cfr sentenze 13576 e 13196 del 2007, 20516/2006, 20782/2005, 4040/2004, 11321/2001).

A seguito della istituzione delle Agenzie fiscali, la Suprema corte ha assunto una posizione diversa. Con la sentenza 604/2005, pronunciata a sezioni unite, ha affermato che "La disposizione dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546... deve essere ritenuta non più suscettibile di applicazione nell'intervenuta operatività della normativa, di cui al D.Lgs. 30 agosto 1999, n. 300, che ha istituito le Agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli Uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna Agenzia (art. 57): è palese che, nell'intervenuta soppressione di tutti gli uffici ed organi ministeriali ai quali essa fa riferimento, si deve escludere che da detta norma possano farsi discendere condizionamenti al diritto delle agenzie, e, in particolare, dell'Agenzia del Demanio, di impugnare in appello le sentenze delle Commissioni tributarie provinciali ad esse sfavorevoli" (in senso conforme, sentenze 20516/2006 e 14912/2007).

La nuova posizione assunta dalla Cassazione con riferimento all'autorizzazione all'appello ha reso necessario un intervento dell'Agenzia delle entrate per orientare l'attività degli uffici.
In particolare, nonostante il mutato orientamento della Cassazione, la procedura di autorizzazione all'appello dovrà essere ancora applicata, trattandosi di uno strumento attraverso il quale le direzioni regionali esercitano le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici. Conserva, quindi, in ogni caso, la valenza di regola organizzativa interna nella gestione del contenzioso.

 
Angela Boglione
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