Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi in misura non inferiore al livello minimo di congruità calcolato tenendo conto degli indicatori di normalità economica o, se di ammontare più elevato, al livello puntuale di riferimento risultante dall'applicazione degli studi senza però considerare gli indicatori medesimi, non potranno essere effettuati accertamenti da studi di settore. Ha trovato ufficialità sulla Gazzetta n. 161 del 13 luglio il decreto ministeriale 4 luglio 2007, i cui contenuti erano già stati oggetto di illustrazione nella circolare n. 41/E del 6 luglio scorso (vd. "Studi di settore, attenuato l'effetto indicatori di normalità", su FISCOoggi del 6/7/2007).
Il Dm citato, recependo gli accordi raggiunti con le categorie firmatarie del protocollo d'intesa del 14 dicembre 2006, integra il precedente decreto del 20 marzo, con il quale erano stati approvati "specifici indicatori di normalità economia, idonei all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta".
In particolare, il nuovo comma 1-bis dell'articolo 4 stabilisce che gli uffici non possono effettuare accertamenti fondati sugli studi di settore nei confronti dei contribuenti che dichiarano, anche a seguito di adeguamento, ricavi o compensi di importo almeno pari al maggiore tra i seguenti valori:
- livello minimo risultante dall'applicazione degli studi comprensivo delle risultanze degli indicatori di normalità economica
- livello puntuale di riferimento risultante dall'applicazione degli studi senza tener conto delle risultanze degli indicatori medesimi.
In relazione, quindi, agli studi di settore in vigore nel 2006 per i quali trovano applicazione gli indicatori di normalità economica, i contribuenti risulteranno congrui se, anche per effetto dell'adeguamento, dichiareranno ricavi o compensi per un ammontare non inferiore al maggiore dei due suddetti valori di riferimento (livello minimo con indicatori o livello puntuale senza indicatori).
Il successivo comma 1-ter, introdotto anch'esso dal decreto del 4 luglio, stabilisce che i nuovi criteri si applicano anche ai fini della "copertura" dagli accertamenti analitici-induttivi. In pratica, chi risulta congruo per aver dichiarato il maggiore fra i due valori indicati, può subire accertamento presuntivo se l'ammontare ricostruito delle attività non dichiarate risulta superiore al 40 per cento dell'ammontare dei ricavi/compensi dichiarati ovvero se lo stesso importo ricostruito presuntivamente supera, in valore assoluto, 50mila euro.
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