Beni d'impresa, costi ridotti per la rivalutazione.


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Beni d'impresa, costi ridotti per la rivalutazione.
Autore: Gianluca Martani - aggiornato il 11/01/2006
N° doc. 1138
 
11 01 2006 - Edizione delle 14:15  
 
Legge n. 266/2005, commi 469 - 476

Beni d'impresa, costi ridotti per la rivalutazione

L'imposta sostitutiva sul maggiore valore è pari al 12%, scende al 6% per i beni non ammortizzabili
 
Tra le varie disposizioni in materia fiscale contenute nella legge n. 266 del 2005 (Finanziaria 2006), di notevole interesse sono quelle contenute nei commi da 469 a 476 dell'articolo 1, con le quali viene nuovamente concessa alle imprese la possibilità di procedere alla rivalutazione dei beni e delle partecipazioni possedute con il pagamento di un'imposta sostitutiva variabile tra il 6 e il 19 per cento.
Analizziamo di seguito gli aspetti principali delle disposizioni citate.

Beni rivalutabili
I beni interessati dalla norma in esame sono quelli di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ossia tutti i beni materiali e immateriali, ad esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate o collegate immobilizzate, purché risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2004.
Per quanto riguarda in particolare le aree fabbricabili, è stata prevista una disciplina ad hoc, contenuta nei commi da 473 a 475, che differisce in parte da quella relativa agli altri beni oggetto della presente agevolazione.

Modalità
Con riferimento al momento in cui deve essere operata la rivalutazione, il comma 469 stabilisce che questa va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2004 e per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, ossia successivamente al 1° gennaio 2006.
Va subito precisato che, rispetto alle precedenti leggi di rivalutazione, il costo per le imprese risulta essere piuttosto contenuto. Infatti, l'imposta sostitutiva dovuta sul maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione è pari al 12 per cento per i beni ammortizzabili e al 6 per cento per quelli non ammortizzabili e per le partecipazioni.
Per quanto riguarda il pagamento dell'imposta sostitutiva, il comma 471 prevede che questa deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi relativa al periodo d'imposta nel quale la rivalutazione è eseguita. Pertanto, per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, tale termine cade il 20 giugno (o il 20 luglio) del 2006.
Non è prevista, a ogni modo, la possibilità di rateizzare il versamento che dovrà, quindi, essere effettuato in un'unica soluzione.

Effetti fiscali
Con riferimento ai vantaggi fiscali consistenti nel riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap dei maggiori valori attribuiti in sede di rivalutazione, il comma 470 stabilisce che questi sono differiti al terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita (quindi, normalmente, quello in corso al 31 dicembre 2008).
Giova rammentare, a tal proposito, che una situazione analoga di rilevanza fiscale posticipata era prevista nella precedente legge di rivalutazione contenuta nell'articolo 3 della legge n. 448 del 2001. Tale norma era stata attuata con il decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze n. 86 del 2002, a cui il comma 476 della Finanziaria 2006 fa riferimento ai fini dell'attuazione delle nuove disposizioni.
Come conseguenza di tale differimento, le imprese che usufruiranno della rivalutazione in esame avranno a che fare con un doppio binario civile e fiscale, fino alla data in cui i maggiori valori saranno riconosciuti anche fiscalmente. Da un punto di vista civilistico, pertanto, gli ammortamenti saranno calcolati sul valore rivalutato, mentre ai fini fiscali verrà effettuata una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi per tenere conto del valore originario, con conseguente stanziamento in bilancio di imposte anticipate.
Ovviamente, una volta riconosciuto il maggior valore anche ai fini fiscali, gli ammortamenti non dedotti precedentemente saranno recuperati al termine del processo di ammortamento civilistico.

Ulteriori conseguenze si avranno, inoltre, anche per quanto riguarda l'ammontare del costo complessivo di riferimento su cui calcolare il 5 per cento per il limite di deducibilità delle spese di manutenzione e per quanto riguarda la determinazione delle eventuali plusvalenze o minusvalenze in caso di cessione del bene rivalutato. In tali ipotesi, infatti, si potrà tenere conto del maggior valore solo a partire dall'esercizio in cui saranno riconosciuti anche fiscalmente gli effetti della rivalutazione.
Tuttavia, qualora il bene rivalutato venga ceduto prima di tale data, al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva riferibile al bene ceduto. Conseguentemente, la parte della riserva di rivalutazione relativa a tale bene viene liberata e non è più considera riserva in "sospensione d'imposta". Ciò comporta che, in caso di distribuzione ai soci della predetta riserva, questa non concorrerà a formare il reddito imponibile del soggetto erogante.
Tanto premesso, risulta evidente che il vantaggio immediato per le imprese che decidono di rivalutare i propri beni ha una valenza prevalentemente civilistica. Il maggior valore contabile dei beni si traduce, infatti, in un incremento del valore del patrimonio netto con evidenti effetti positivi, soprattutto per quanto riguarda la valutazione da parte degli istituti di credito.
Da un punto di vista fiscale, l'aumento del patrimonio netto contabile comporta comunque dei benefici immediati per quelle imprese che si trovano a dover fare i conti con i nuovi istituti del pro-rata patrimoniale e della thin capitalization (articoli 97 e 98 del Tuir). In realtà, per quanto riguarda quest'ultima disposizione, il vantaggio scatterà dall'anno successivo, in quanto il patrimonio netto a cui fare riferimento è quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente.

Saldo di rivalutazione
Una novità di rilievo dell'attuale legge di rivalutazione è quella contenuta nel comma 472, ove è prevista la possibilità per il contribuente di affrancare subito il saldo di rivalutazione iscritto tra le poste di patrimonio netto, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 7 per cento. Tale imposta, a differenza di quella pagata per effettuare la rivalutazione, deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali (nella misura del 10 per cento la prima e del 45 per cento la seconda e la terza), senza pagamento di interessi, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
Il vantaggio che si ottiene dall'affrancamento del saldo di rivalutazione è, ovviamente, quello di poter distribuire tale posta senza che ciò comporti per il soggetto erogante emersione di base imponibile; per il percettore, tale importo sarà tassato come dividendo.

Aree fabbricabili
A differenza degli altri beni oggetto della presente agevolazione, il comma 473 prevede la possibilità per le imprese di rivalutare le aree fabbricabili possedute, anche se queste formano oggetto dell'attività propria dell'impresa.
Sono considerate fabbricabili quelle aree non ancora edificate, ovvero che risultano tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti.
Anche per tali beni, condizione necessaria per poter usufruire della disposizione in esame è l'iscrizione degli stessi già nel bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004. Per i soggetti che si avvalgono di regimi semplificati per la tenuta della contabilità, e quindi non obbligati alla redazione del bilancio, la condizione di cui sopra si considera realizzata tramite l'annotazione dei predetti beni, alla medesima data, nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del Dpr 600/73.
L'ultimo periodo del comma 473 dispone che la rivalutazione delle aree fabbricabili deve riguardare tutte quelle appartenenti alla stessa categoria omogenea. Una volta deciso di avvalersi di tale facoltà, quindi, non è possibile procedere per singole aree, ma è necessario rivalutare per categorie. La norma in esame, tuttavia, non detta criteri specifici per l'individuazione delle categorie omogenee, limitandosi a considerare appartenenti a categorie distinte quelle aree aventi diversa destinazione urbanistica. Anche per tale individuazione occorre fare riferimento ai decreti attuativi n. 162 del 2001 e n. 86 del 2002, richiamati dal comma 476.

Ulteriore condizione a posteriori affinché sia considerata valida la rivalutazione eseguita sulle aree fabbricabili è quella contenuta nel successivo comma 474, ove è richiesto che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione stessa. Ovviamente, il mancato realizzo della suddetta condizione comporterà il venir meno dell'agevolazione, che, a differenza di quella relativa agli altri beni dell'impresa sopra descritti, ha effetti fiscali immediati.
Va precisato, a ogni modo, che, a fronte di tale vantaggio temporale, il costo per l'impresa è più alto rispetto a quanto visto precedentemente. L'imposta sostitutiva, infatti, è dovuta nella misura del 19 per cento del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione e deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali (nella misura del 40 per cento la prima, 35 per cento la seconda e 25 per cento la terza), senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi.
 
Gianluca Martani

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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