Beni paesaggistici: per il Registro ridotto occorre il vincolo.


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Beni paesaggistici: per il Registro ridotto occorre il vincolo.
Autore: Marcello Maiorino - aggiornato il 16/04/2007
N° doc. 3192
16 04 2007 - Edizione delle 14:00  
 
Risoluzione n. 60/E del 23 marzo 2007

Beni paesaggistici: per il Registro ridotto occorre il vincolo

Aliquota agevolata del 3 per cento solo per gli immobili espressamente dichiarati di notevole interesse pubblico dalle autorità competenti, nelle forme previste dalla legge
 
Con la risoluzione n. 60/E del 23 marzo, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale da adottare, ai fini dell’imposta di registro, per i trasferimenti aventi a oggetto i terreni agricoli e boschivi con annessi ruderi di fabbricati, ricompresi in aree boschive e forestali e in ambito di reperimento per parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale.
Il documento ha ricostruito l’evoluzione normativa che ha caratterizzato il regime agevolato previsto in materia di trasferimenti di immobili di interesse storico artistico e archeologico; l’articolo 5 della legge n. 512 del 1982, e, successivamente, il Testo unico dell’imposta di registro (Dpr n. 131 del 1986) hanno stabilito l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4 per cento ai trasferimenti degli immobili in questione, aliquota, poi, ridotta al 3 per cento per effetto della modifica apportata dall’articolo 7, comma 6, della legge 488 del 1999.

Con riferimento ai beni di rilevante interesse paesaggistico e ambientale, l’articolo 37, comma 3, della legge 394 del 1991, testualmente prevede che "Le agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512, sono accordate, nel caso di trasferimenti delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata legge n. 1497 del 1939 effettuati da soggetti che abbiano fra le loro finalità la conservazione di dette cose".
Il rinvio alla previsione agevolativa va coordinato con la citata evoluzione normativa che ha caratterizzato la materia, in modo che il regime di favore per i beni paesaggistici attualmente in vigore è quello stabilito dall’articolo 1, comma 4, della tariffa allegata al Testo unico dell’imposta di registro, che prevede l’aliquota agevolata del 3 per cento.

I beni di interesse paesaggistico e ambientale sono stati interessati dalla disciplina normativa contenuta nell’articolo 1 della legge n. 1497 del 1939, e, successivamente, nell’articolo 139 del decreto legislativo n. 490 del 1990.
Nelle citate norme sono elencate le tipologie di beni soggetti a tutela, stante il notevole interesse pubblico da essi rivestito, oltre alla previsione della compilazione di appositi elenchi, concernenti l’iter previsto per l’emissione del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico.
Il più recente decreto legislativo n. 42 del 2004 (“codice Urbani”) disciplina, tra l’altro, la procedura che la Regione deve adottare per il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico degli immobili (articolo 134 – 141).
A tal proposito, si osserva che l’applicabilità dell’aliquota agevolata del 3 per cento è subordinata all’emanazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 140 del Dlgs n. 42/2004; il regime riguarda non genericamente immobili con cospicui caratteri di bellezza o singolarità geologica, o ville, giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza, ma i beni appartenenti a tali categorie che siano espressamente dichiarati di notevole interesse pubblico dalle autorità competenti nelle forme previste dalla legge, in ossequio all’articolo 134, lettera a), del Dlgs n. 42/2004, secondo il quale "sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati nell’art. 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141".

Per poter beneficiare dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 3 per cento, dunque, la parte acquirente deve, nel caso in cui sia già sussistente il vincolo previsto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, dichiarare nell’atto di acquisto gli estremi dello stesso, in base alle risultanze dei registri immobiliari. Se, al contrario, il vincolo non sia stato ancora imposto, l’acquirente deve allora presentare, contestualmente all'atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi da parte dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali, dalla quale risulti in corso la procedura di sottoposizione dei beni al medesimo vincolo. L’agevolazione è tuttavia revocata nel caso in cui, entro due anni dalla data di registrazione dell’atto, non venga documentata l’avvenuta sottoposizione del bene al vincolo.

Sintetizzando, per fruire del regime di favore disposto con riguardo ai beni paesaggistici, è necessario il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, emanato dall’autorità competente, da trascrivere nei registri immobiliari, ai sensi dell’articolo 140, comma 4, del codice Urbani. Alla richiesta di registrazione, gli interessati devono esibire la dichiarazione di notevole interesse pubblico o comunque l’avvio del relativo procedimento.

 
Marcello Maiorino
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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