Bonus affitti ad ampio raggio.


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Bonus affitti ad ampio raggio.
Autore: Chiara Ciranda - aggiornato il 08/10/2007
N° doc. 4055
06 10 2007 - Edizione delle 13:00  
 
Manovra finanziaria 2008

Bonus affitti ad ampio raggio

Nel disegno di legge, sconti fiscali per redditi bassi, under 30 e studenti fuori sede
 
Una detrazione pari a 150 o 300 euro l’anno, a seconda del reddito, per chi è titolare di un contratto di locazione e uno sconto Irpef di quasi mille euro per i giovani tra i 20 e i 30 anni che lasciano l’abitazione dei genitori e vanno a vivere in affitto. Sono alcune delle novità contenute nella manovra 2008, che, varata la settimana scorsa, ha iniziato in Senato il suo iter parlamentare. Novità che, se confermate, produrranno effetti già a partire dal periodo d’imposta 2007. Buone notizie anche per gli studenti fuori sede: nel Ddl è infatti ampliato l’ambito di applicazione del beneficio fiscale per i canoni di locazione. Buone notizie anche per gli studenti fuori sede: salvo modifiche, nel Ddl è infatti ampliato l’ambito di applicazione del beneficio fiscale per i canoni di locazione.

Chi è titolare di un contratto di locazione di un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale potrà dunque usufruire di una detrazione Irpef pari a 300 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro. Il bonus scende a 150 euro se il reddito supera questo importo ma resta comunque sotto i 30.987,41 euro. Al di sopra la detrazione non spetta.

Chi, invece, per il basso livello di reddito, non è tenuto a pagare l’Irpef e, pur in affitto, non potrebbe di conseguenza beneficiare delle detrazioni fiscali, si vedrà comunque riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta lorda (diminuita, nell’ordine, delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni di cui all’articolo 13 del Testo unico imposte sui redditi). Sarà un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze a stabilire, in concreto, le modalità per l’attribuzione di questo bonus.

Resta, comunque, ferma l’agevolazione già prevista per chi è titolare di un contratto a canone concordato, che potrà continuare a detrarre 495,80 o 247,90 euro a seconda del proprio reddito, così come è confermata la disposizione che consente ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro di detrarre fino a 991 euro per i primi tre anni.

Un occhio di riguardo per i giovani tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione (ai sensi della legge 431/1998) per una unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale; il Ddl prevede una detrazione, per i primi tre anni, di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, di 495,80 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 ma non 30.987,41 euro. Ciò a patto che l’abitazione sia diversa dall’abitazione principale dei genitori.

Quanto poi agli studenti iscritti a un corso di laurea presso un ateneo ubicato in un comune diverso da quello di residenza (distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa), lo sconto Irpef (19%) concesso per i canoni di locazione di unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi potrà essere fruito anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con gli enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

 
Chiara Ciranda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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