Bonus aggregazioni, nessuna deroga all'indipendenza - Risoluzione n. 374/E del 14 dicembre 2007.


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Bonus aggregazioni, nessuna deroga all'indipendenza - Risoluzione n. 374/E del 14 dicembre 2007.
Autore: Paola Pullella Lucano - aggiornato il 17/12/2007
N° doc. 5117
14 12 2007 - Edizione delle 16:30  
 
Risoluzione n. 374/E del 14 dicembre 2007

Bonus aggregazioni, nessuna deroga all'indipendenza

È il nuovo intervento dell'Agenzia per valutare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione
 
L'agevolazione fiscale per le aggregazioni aziendali non può essere concessa se non c'è "indipendenza" nella gestione delle società che, attraverso la fusione, intendono creare un nuovo soggetto con maggiore potenzialità competitiva. Quando, infatti, il controllo delle stesse è accentrato nelle mani delle medesime persone, si disattendono le ragioni fondamentali della norma agevolativa che intende premiare soltanto le "unioni" tra imprese autonome e non quelle che si presentano come semplici riorganizzazioni interne.

È il nuovo intervento dell'Agenzia per valutare la sussistenza dei requisiti per usufruire del riconoscimento fiscale gratuito previsto dai commi 242-249 della legge finanziaria 2007, per un ammontare non superiore a 5 milioni di euro, del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione, nonché del maggiore valore iscritto dalla conferitaria nell'ipotesi di conferimento d'azienda "neutrale".

La concessione del beneficio è subordinata alla coesistenza di tre requisiti.
Quello soggettivo, che riguarda la specificazione della natura giuridica del soggetto "nascente" che deve necessariamente essere una società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni, o ancora, società cooperativa e di mutua assicurazione e, comunque, residente nel territorio dello Stato.
Quello oggettivo di "operatività", per il quale le aggreganti devono dimostrare, attraverso i bilanci, lo svolgimento di una effettiva attività d'impresa nei due anni precedenti l'aggregazione.
Il requisito oggettivo di "indipendenza", invece, vuole che la fusione avvenga tra soggetti che non fanno parte dello stesso gruppo societario, che non siano, pertanto legati tra loro da legami di partecipazione o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto.

L'interpello presentato dal rappresentante legale di una delle due aziende destinate ad aggregarsi in un'unica società per azioni per dimostrare l'esistenza delle condizioni essenziali per usufruire del beneficio, ha ottenuto risposta negativa. L'Amministrazione, infatti, con la
risoluzione n. 374/E del 14 dicembre, ha rilevato la mancanza di uno dei requisiti oggettivi, quello appunto dell'indipendenza. Le due società "di partenza" risultano essere gestite dalle stesse persone fisiche, in sostanza, hanno identiche compagini sociali.

 
Paola Pullella Lucano

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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