Bonus assunzioni, pronto il modello per la verifica annuale


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Bonus assunzioni, pronto il modello per la verifica annuale
Autore: Fisco Oggi - aggiornato il 26/01/2009
N° doc. 10460

Bonus assunzioni, pronto il modello per la verifica annuale

 
Deve essere presentato in via telematica, entro marzo, dai datori di lavoro ammessi al credito d'imposta

Semaforo verde, dalle ore 10 del 2 febbraio, all'invio della comunicazione dei dati necessari alla verifica annuale del mantenimento del livello occupazionale.
È di oggi il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate che approva lo specifico modello C/IAL.
Sono tenuti all'adempimento, a pena di decadenza dal beneficio a partire dall'anno in cui la comunicazione deve essere presentata, i datori di lavoro che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di attribuzione del bonus per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate (legge n. 244/2007, articolo 2, commi da 539 a 547), trasmessa tramite il modello IAL.
La comunicazione potrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, fino al 31 marzo, direttamente o tramite intermediari abilitati. Andrà utilizzato il prodotto "COMUNICAZIONE IAL", disponibile sul sito internet dell'Agenzia a partire dal 29 gennaio.
La verifica
La verifica annuale consiste nel raffronto tra la media dei lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, complessivamente in forza al datore di lavoro in ciascun anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta e la media dei lavoratori dipendenti complessivamente occupati nell'anno 2007. Se il numero dei lavoratori mediamente occupati nell'anno "verificato" è pari o inferiore alla media dei lavoratori occupati nel 2007, il beneficiario decade dall'agevolazione a partire dall'anno successivo.
I dati da riportare
Nei due righi del quadro A devono essere indicati, rispettivamente, il numero complessivo dei lavoratori occupati nell'anno precedente a quello di invio della comunicazione e il numero complessivo dei lavoratori occupati nel 2007.
Con la compilazione del quadro B, invece, il beneficiario rinuncia al credito d'imposta risultante dalla differenza tra l'importo concesso e quello indicato nel quadro stesso. Questo, quindi, deve essere compilato solo se l'ammontare del bonus spettante (per tutti o alcuni degli anni 2008, 2009 e 2010) è inferiore a quello concesso, risultante dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza. La circostanza si verifica o per errori materiali commessi nella compilazione dell'istanza (è stato indicato un importo superiore a quello spettante) o per mancata conservazione per almeno tre anni (due in caso di piccole e medie imprese) di alcuni dei posti di lavoro creati (l'eventualità determina decadenza dall'agevolazione con effetto retroattivo dalla data di rilevazione dell'incremento occupazionale).
Sull'argomento, si segnala anche: "Bonus assunzioni: prossimi mesi da segnare in rosso sul calendario", di D. Giuliano.
 
r.fo.  - pubblicato il 26/01/2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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