Cala il sipario sui Co. co. co. di Enrico Marro


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Cala il sipario sui Co. co. co. di Enrico Marro
Autore: Enrico Marro - aggiornato il 13/10/2005
N° doc. 784

Cala il sipario sui Co. co. co. di Enrico Marro

Ancora incerto il bilancio della transizione I vincoli dell'unico precedente giurisprudenziale
L unedì 24 ottobre calerà il sipario sulle collaborazioni coordinate e continuative.Scade infatti l'ultima delle " proroghe", quella per gli accordi sindacali stipulati in sede aziendale allo scopo di traghettare i « co. co. co. » verso il lavoro a progetto o altre forme di lavoro subordinato ( articolo 86 del decreto legislativo 276/ 03 e articolo 20 del decreto legislativo 251/ 04). La lunga parabola dei « co. co. co. » , avviata all'inizio degli anni Settanta ( si veda l'articolo a sinistra), si chiude a due anni esatti dall'entrata in vigore del decreto attuativo della riforma, il decreto legislativo 276/ 03, e a un anno dalla " scadenza" dei contratti non riconducibili a un progetto.
L'addio al mondo delle collaborazioni coordinate e continuative, un mosaico di flessibilità dove si trovava un po' di tutto, dai baristi agli impiegati, dalle centraliniste agli informatici, non è tuttavia definitivo. Le vecchie forme di collaborazione resteranno, infatti, nella pubblica amministrazione, tra i pensionati di vecchiaia, gli sportivi dilettanti, i titolari di cariche sociali, gli iscritti agli Albi e comunque nel caso di lavoro occasionale di durata non superiore a 30 giorni e per un compenso annuo massimo di 5mila euro con lo stesso committente.
Gli accordi in scadenza. Tra le intese ( si veda l'articolo riportato sotto) che hanno allungato la vita dei « co. co. co. » per portarli verso altri contratti è da ricordare quella del 2 marzo 2004 tra Assocallcenter e Cgil, Cisl e Uil: l'accordo, valido fino al 31 ottobre 2005, ha coinvolto i circa 4mila collaboratori delle 35 imprese rappresentate da Assocallcenter. Sono state introdotte nuove tutele, come la durata non inferiore a sei mesi del rinnovo o della proroga del contratto, il diritto di prelazione per chi negli ultimi sei mesi ha avuto rapporti di collaborazione e corrispettivi economici minimi in linea con le retribuzioni previste nel contratto collettivo nazionale dei dipendenti. Nell'intesa compare anche la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo complessivo di 180 giorni in caso di maternità e di 15 giorni per il matrimonio. In caso di malattia, invece, un sistema mutualistico ( con costi a carico del committente) ha assicurato un' « adeguata copertura finanziaria » . Le ore di formazione non hanno comportato perdita di compensi per il collaboratore e sono state, quindi, retribuite. È stata introdotta un'indennità di fine mandato ( pari all' 8% dei compensi percepiti) e la rescissione anticipata del contratto è stata prevista solo per gravi inadempienze e motivi previsti nell'accordo ( in caso di contenzioso si può attivare una procedura di conciliazione).
Più innovativo l'accordo siglato il 24 maggio 2004 da Atesia, il call center di Telecom, per 4.350 contratti di collaborazione coordinata e continuativa poi trasformati in parte in contratti stabili attraverso passi graduali ( apprendistato e inserimento) e in parte in contratti di collaborazione a progetto.
Il 15 settembre 2004 anche la Snai, principale associazione di categoria dei concessionari di Stato per le scommesse sportive, ha firmato con i sindacati un accordo con una proroga delle collaborazioni coordinate fino al 23 ottobre 2005.
Dal « co. co. co. » al progetto. Le vecchie collaborazioni escono quindi di scena, salvo eccezioni. Ma la fotografia del passaggio al contratto a progetto resta sfocata. Non si riesce ancora a fare il bilancio della transizione che doveva sgombrare il terreno dalle false collaborazioni e traghettare committenti e lavoratori verso tutele più definite ( si veda l'articolo a destra). Un'ormai storica sentenza del 5 aprile del tribunale di Torino ( si veda « Il Sole 24 Ore » del 17 maggio) ha affermato che, in mancanza di un progetto specifico, il rapporto di lavoro è da considerare subordinato a tempo indeterminato. Un avviso importante — per quanto isolato — rivolto a chi utilizza con eccessiva disinvoltura il contratto a progetto.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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