Cambio di domicilio: un Unico vincitore.


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Cambio di domicilio: un Unico vincitore.
Autore: Francesca La Face - aggiornato il 25/07/2007
N° doc. 3736
25 07 2007 - Edizione delle 15:30  
 
Sentenza n. 9393 del 20 aprile 2007

Cambio di domicilio: un Unico vincitore

Valide le notifiche effettuate presso l'indirizzo indicato nel modello di dichiarazione presentato successivamente alla comunicazione, ora abrogata, di variazione della sede sociale
 
Ai fini delle notificazioni non rileva l'indirizzo della sede legale indicato nella comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 2, del Dpr n. 600/73, (applicabile ratione temporis), bensì si deve tenere conto di quello indicato nell'ultimo modello Unico, presentato successivamente alla comunicazione stessa.
Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n. 9393, depositata il 20 aprile 2007.

La controversia in esame trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa all'Ilor, con la quale la società ricorrente asseriva che la notifica dell'accertamento (dal quale scaturiva la cartella impugnata), era nulla, in quanto effettuata presso un indirizzo diverso dal proprio domicilio fiscale.
La Commissione tributaria accoglieva il ricorso presentato dalla società contribuente e la sentenza veniva confermata dai giudici di secondo grado, i quali rilevavano che, ai fini della notifica, era irrilevante il domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione, posto che la società appellata aveva tempestivamente comunicato all'ufficio la nuova sede legale.

L'Amministrazione finanziaria presentava ricorso per cassazione deducendo che, ai sensi degli articoli 58 e 60 del Dpr n. 600/73, "le società devono comunicare all'ufficio la variazione dell'indirizzo della loro sede legale (…), sempre che tale variazione non risulti dalla dichiarazione annuale, nel qual caso essa ha effetto immediato"; pertanto, era corretta la notifica dell'avviso di accertamento "anche in considerazione della circostanza che, comunque, la sede indicata in dichiarazione ben poteva costituire una nuova comunicazione".

Prima di procedere all'esame della sentenza in rassegna, è opportuno fare alcune precisazioni in ordine alla normativa in materia di sede legale delle società e di notificazioni degli atti, nel caso di variazioni dell'indirizzo della sede legale o amministrativa non risultanti dalla dichiarazione annuale.
Al riguardo, va premesso che il comma 3 dell'articolo 58 Dpr 600/73, (rubricato "domicilio fiscale"), prevede che "i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività".
In base al successivo comma 5, "le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate".
Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione del precedente periodo d'imposta, devono essere indicati nelle apposite caselle, previste nel modello Unico, il mese e l'anno di variazione.

Va aggiunto che, in materia tributaria, il domicilio fiscale consente di determinare la competenza territoriale, relativamente a controlli e accertamenti posti in essere dagli uffici dell'Agenzia delle entrate.
E', quindi, competente a ricevere la dichiarazione annuale e a svolgere su di essa gli accertamenti e i controlli previsti, l'ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale della società alla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata, salvo il mancato decorso di 60 giorni dalla variazione del domicilio fiscale stesso.

Con riferimento alla notificazione degli atti nel caso di variazioni dell'indirizzo della sede legale o amministrativa, non risultanti dalla dichiarazione annuale, va sottolineato, invece, che l'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 340/2000, ha abrogato, con effetto dal 9 dicembre dello stesso anno, i primi tre commi dell'articolo 36 del Dpr 600/73.
Più specificatamente, sono stati soppressi gli obblighi concernenti:
  1. l'invio all'ufficio delle imposte competente per l'accertamento, entro tre mesi, della copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni che lo modificano
  2. la comunicazione all'ufficio delle imposte della variazione dell'indirizzo della sede legale o amministrativa della società o ente.

Pertanto, a partire dal 9/12/2000, non essendoci più l'obbligo della comunicazione, la notificazione degli atti alle società - nel caso di variazione dell'indirizzo della sede legale o amministrativa, non risultante nella dichiarazione - è eseguita validamente nel Comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.

Tanto precisato, prima di esaminare la sentenza in commento, va ricordato che il caso sottoposto al vaglio della Corte si riferisce a una controversia sorta prima dell'abrogazione del sopra menzionato articolo 36, comma 2, del Dpr n. 600/73.
Nello specifico, la Cassazione, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate, affermando che non può darsi esclusivo rilievo alla comunicazione della variazione dell'indirizzo della sede legale, "senza valutare se questo, per effetto della successiva dichiarazione annuale, sia nuovamente variato, sì da coincidere con l'indirizzo presso il quale venne eseguita la notifica dell'avviso di accertamento".

In altri termini, la comunicazione prevista dall'articolo 36 (applicabile ratione temporis) avrebbe avuto rilievo solo se la sede legale non fosse stata variata, un'altra volta, nella dichiarazione annuale.
Fa fede, quindi, l'indirizzo indicato nel modello Unico successivo alla comunicazione, in quanto essa "esplica la sua efficacia sino a quando non sia intervenuta una nuova variazione dell'indirizzo della sede legale".

 
Francesca La Face
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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