Cambio mutuo con oneri ridotti - Agenzia del territorio, circolare n. 9/T del 21 giugno 2007.


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Cambio mutuo con oneri ridotti - Agenzia del territorio, circolare n. 9/T del 21 giugno 2007.
Autore: Agenzia delle Entrate - aggiornato il 22/06/2007
N° doc. 3541
22 06 2007 - Edizione delle 15:15  
 
Agenzia del territorio, circolare n. 9/T del 21 giugno 2007

Cambio mutuo con oneri ridotti

All'annotazione provvede d'ufficio il conservatore. Per la formalità va pagata la sola tassa ipotecaria
 
La sostituzione di un vecchio mutuo con un altro a condizioni più vantaggiose non comporta a carico del soggetto interessato oneri particolari: la formalità dell'annotazione deve essere predisposta d'ufficio dal conservatore. La surrogazione non determina la perdita dei benefici fiscali eventualmente riconosciuti per il primo mutuo. Inoltre, per l'annotazione, non sono dovute né l'imposta sostitutiva né quelle ipotecaria e di bollo, ma solo la tassa ipotecaria.
Questi i principali contenuti della
circolare n. 9/T del 21 giugno 2007, con la quale l'Agenzia del territorio ha fornito chiarimenti in merito alle disposizioni dettate dall'articolo 8 del decreto legge n. 7/2007 in materia di portabilità dei mutui.

Il primo dubbio riguardava l'espressione "senza formalità" adoperata dal legislatore in riferimento all'annotazione da eseguire a margine dell'iscrizione dell'ipoteca; infatti, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2843 del Codice civile, la formalità dell'annotazione è elemento necessario e indispensabile per il perfezionamento del trasferimento della garanzia ipotecaria a favore del terzo surrogato.
Per gli interpreti del Territorio, la suddetta locuzione è stata utilizzata in senso atecnico, avendo soltanto la finalità di non far ricadere sul soggetto interessato ulteriori adempimenti; la domanda di annotazione, pertanto, andrà predisposta d'ufficio dal conservatore.

Ai fini, poi, dell'eseguibilità dell'annotazione, la circolare ricorda i necessari requisiti formali del titolo: atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente. Inoltre, la quietanza rilasciata dal creditore di provenienza deve recare la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata per il pagamento e nel nuovo atto va indicata la destinazione del finanziamento, ossia la finalità estintiva del precedente mutuo. Tali requisiti possono risultare o da un unico atto o da atti distinti e separati.

Trattamento fiscale
La surrogazione per volontà del debitore non determina la perdita dei benefici fiscali eventualmente riconosciuti con riferimento al primo mutuo (ad esempio, detraibilità degli interessi passivi e degli oneri accessori).
Per quanto riguarda il trattamento fiscale da riservare alla formalità dell'annotazione, la norma stabilisce che non vanno applicate né l'imposta sostitutiva ex articolo 17 del Dpr n. 601/1973 né quelle indicate all'articolo 15 dello stesso decreto. Sulla base di tale disposizione, la circolare del Territorio puntualizza che l'esenzione può essere riconosciuta all'imposta ipotecaria e a quella di bollo, non anche alla tassa ipotecaria (punto 1.1. della tabella delle tasse ipotecarie allegata al Dlgs n. 347/1990).

 
r.fo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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