Campi diversi ma stesse regole per l'accertamento negativo.


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Campi diversi ma stesse regole per l'accertamento negativo.
Autore: Marcello Maiorino - aggiornato il 20/12/2007
N° doc. 7018
19 12 2007 - Edizione delle 16:00  
 
Sentenza n. 24011 del 20 novembre 2007

Campi diversi ma stesse regole per l'accertamento negativo

L'inammissibilità dell'azione si estende anche alle controversie tributarie devolute al giudice ordinario
 
Il principio secondo cui in materia tributaria non è ammessa l'azione di accertamento negativo, trova applicazione anche nelle controversie (nel caso di specie, doganali) introdotte ratione temporis davanti al giudice ordinario. Per tale ragione, qualora il giudice accerti (con efficacia di giudicato per difetto di impugnazione) che l'atto dell'Amministrazione contestato in giudizio è privo dei requisiti necessari per esprimere la pretesa tributaria, non può procedere all'accertamento negativo avente per oggetto la sussistenza del debito tributario.

Secondo l'orientamento espresso dalla Cassazione, la proposizione di un'azione di accertamento negativo innanzi al giudice tributario, pur essendo considerata estranea a tale tipo di processo, da introdursi necessariamente con l'impugnazione di specifici atti, non dà luogo a un'ipotesi di difetto di giurisdizione, ma soltanto a un'improponibilità della domanda, essendo la giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae, e non in considerazione dell'oggetto della domanda.
La stessa regola deve considerarsi applicabile alla giurisdizione ordinaria, alla quale le controversie concernenti tributi, diversi da quelli all'epoca devoluti alle commissioni tributarie, erano assegnate, sempre in via esclusiva, dall'articolo 9 Cpc, comma 2, sulla base della materia, e cioè del tipo di tributo in contestazione, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall'amministrazione impositrice.

Certamente l'azione di accertamento negativo è estranea alla struttura del processo tributario innanzi alle commissioni tributarie, prevedendo il principio di diritto emergente dall'articolo 2, comma 1, Dlgs 546/1992, nel testo applicabile ratione temporis, secondo il quale la tutela del contribuente si attua mediante la proposizione di ricorsi avverso specifici atti di accertamento o di imposizione dell'Amministrazione finanziaria, ovvero avverso il rigetto di istanze di rimborso di somme indebitamente pagate.
Ma altrettanto può dirsi per quanto riguarda la cognizione della controversia in materia tributaria da parte del giudice ordinario, ai sensi dell'articolo 9 Cpc, sebbene in questo caso l'azione di accertamento negativo non sia preclusa in via assoluta. Se è vero che, specialmente in materia di tributi doganali, la Corte ha costantemente ritenuto che l'opposizione all'ingiunzione doganale costituisca atto introduttivo di un giudizio diretto all'accertamento negativo dei presupposti di legge che determinano l'obbligo di corrispondere le somme con l'ingiunzione richiesta, non è irrilevante il fatto che tale azione di accertamento negativo sia riconosciuta possibile all'interno dello schema dell'opposizione all'ingiunzione, che presuppone ineludibilmente un atto concreto (e giuridicamente efficace) di esercizio della pretesa erariale.

L'orientamento giurisprudenziale che colloca l'azione di accertamento negativo nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale evidenzia che la proponibilità della predetta azione di accertamento presuppone un valido ed efficace esercizio, da parte dell'Amministrazione, della pretesa erariale, la cui inesistenza il contribuente intenda far accertare: così, qualora non emerga, mediante un atto concreto (e giuridicamente efficace) di esercizio della pretesa tributaria, la volontà impositiva dell'Amministrazione nei confronti di un determinato soggetto di imposta, l'azione di accertamento negativo deve ritenersi improponibile.
Tale azione, infatti, non può che rapportarsi a una specifica pretesa erariale che giustifichi l'interesse ad agire del contribuente, con la conseguenza che in materia tributaria, anche di fronte al giudice ordinario, è improponibile un'azione di accertamento negativo in via preventiva della pretesa erariale senza, cioè, che sussista un effettivo esercizio della pretesa stessa.

 
Marcello Maiorino
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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