Canone Rai, il giudice tributario non fa da spettatore.


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Canone Rai, il giudice tributario non fa da spettatore.
Autore: Domenico Riccio - aggiornato il 26/11/2007
N° doc. 4832
24 11 2007 - Edizione delle 13:00  
 
Sentenza n. 24010 del 20 novembre 2007

Canone Rai, il giudice tributario non fa da spettatore

Sua la giurisdizione sulle controversie relative alla debenza del pagamento
 
La competenza sulle controversie che attengono al canone Rai è delle Commissioni tributarie. Può sintetizzarsi così il contenuto della sentenza 24010/2007, con la quale i giudici di legittimità, a sezioni unite, tornando sull’argomento, hanno affermato chiaramente che il canone di abbonamento radiotelevisivo "non trova la sua ragione nell’esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente, da un lato, e l’Ente – la Rai, appunto – che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, ma si tratta di una prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo".
L’intervento si riallaccia idealmente a precedenti pronunce della Corte costituzionale (284/2002) e della stessa Cassazione (20068/2006).

Nel pensiero della Corte, dunque, il pagamento in questione consiste in una prestazione di carattere tributario, fondata sulla legge e non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio. Dalla sua natura di entrata tributaria discende che la giurisdizione sulla debenza del canone di abbonamento radiotelevisivo spetta al giudice tributario, ai sensi dell’articolo 2 del Dlgs 546/1992.
In applicazione di tale principio, è stata cassata la sentenza del giudice di pace a cui si era rivolto un contribuente, nei cui confronti era stata avviata la procedura di fermo amministrativo di beni mobili registrati, per il mancato pagamento del canone.

La pronuncia si immette nell’alveo dei precedenti della Suprema corte, senza tradirne i presupposti concettuali che li hanno determinati, ma dando il segno dell’evoluzione della normativa in materia.
In effetti, la spettanza alla giurisdizione tributaria di tali controversie è sempre stata una costante della giurisprudenza della Cassazione.
Già con la sentenza 6937/1986, i giudici stabilirono che l’opposizione a un’ingiunzione fiscale, per il pagamento del canone di abbonamento alle trasmissioni radiotelevisive, esulava dalla materia delle opposizioni avverso sanzioni pecuniarie amministrative (devolute alla competenza del pretore), integrando una controversia tributaria, spettante alla cognizione del tribunale, ai sensi dell’articolo 9 Cpc.

Nello stesso senso anche le successive statuizioni 11808/1991 ("L’opposizione ad ingiunzione fiscale per il pagamento del canone di abbonamento alle trasmissioni radiotelevisive esula dalla materia delle opposizioni avverso sanzioni pecuniarie amministrative [devolute alla competenza del pretore], avendo tale canone natura di tassa, ed integra una controversia tributaria che spetta alla cognizione del tribunale, competente per materia ai sensi dell’art. 9, secondo comma, Cpc") e 1441/1996 ("L’opposizione ad ingiunzione fiscale per il pagamento del canone di abbonamento alle trasmissioni radio televisive integra una controversia tributaria di competenza del Tribunale a norma dell’art. 9 Cpc").

Infine, conforme, è anche la richiamata sentenza 20068/2006, secondo cui spetta alle Commissioni tributarie (articolo 2, Dlgs 546/1992) la giurisdizione in ordine all’opposizione avverso una cartella esattoriale, emessa per il pagamento del canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo. Tale prestazione, infatti, originariamente configurata come corrispettivo dovuto dagli utenti di un servizio riservato allo Stato ed esercitato in regime di concessione, ha da tempo assunto natura di entrata tributaria, non essendo commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio in questione, al cui finanziamento il canone è destinato, ma essendo dovuta sul presupposto della sua riconducibilità a una manifestazione, ragionevolmente individuata, di capacità contributiva.

 
Domenico Riccio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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