Carichi di famiglia. Per i paisani garantisce lo Stato straniero - Risoluzione n. 6/E dell 8 gennaio 2008.


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Carichi di famiglia. Per i paisani garantisce lo Stato straniero - Risoluzione n. 6/E dell 8 gennaio 2008.
Autore: Laura Monfeli - aggiornato il 09/01/2008
N° doc. 7147
08 01 2008 - Edizione delle 16:30  
 
Risoluzione n. 6/E dell'8 gennaio 2008

Carichi di famiglia. Per i "paisani" garantisce lo Stato straniero

Nel caso di cittadini di origine italiana, è il Paese di residenza che deve attestare la sussistenza dei requisiti necessari per fruire della detrazione introdotta dalla Finanziaria 2007
 
Relativamente alla fruizione, da parte di soggetti non residenti, delle detrazioni per carichi di famiglia, il regolamento attuativo rinvia alla "documentazione validamente formata dal Paese d'origine". Il riferimento, nel caso di soggetti di origine italiana, residenti in paesi extracomunitari (come, ad esempio, pensionati italiani o contrattisti italiani alle dipendenze dello Stato italiano), deve essere, in realtà, inteso alla documentazione validamente formata nel Paese di residenza. E' quanto ha chiarito la risoluzione n. 6/E dell'8 gennaio 2008.

L'agenzia delle Entrate ha così dato risposta a una richiesta di chiarimenti interpretativi, concernente, per l'appunto, la precisa individuazione della documentazione che i soggetti non residenti nell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo (See) debbono produrre per ottenere il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia.

L'articolo 1, comma 1324, della Finanziaria 2007, riconosce anche ai soggetti non residenti, sebbene limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, il diritto a fruire delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del Tuir. La disposizione ha introdotto una deroga temporanea, ancorché non esplicita, alla disposizione contenuta nell'articolo 24 dello stesso Testo unico, concernente la determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti, in base al quale a questi ultimi non competono le detrazioni per carichi di famiglia.

Norma alla mano, le predette detrazioni spettano a condizione che i soggetti non residenti dimostrino che le persone alle quali le stesse si riferiscono non possiedano un reddito complessivo (comprensivo di quelli prodotti fuori del territorio dello Stato) superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite indicato nello stesso articolo 12, comma 2, e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

La documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste è stata individuata dal regolamento adottato dal Dm 149/2007, da cui emerge che ai fini dell'attribuzione delle detrazioni di cui al citato articolo 12 del Tuir
  • i soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo devono attestare le condizioni elencate nelle lettere a), b) e c), comma 1, dell'articolo 1 del medesimo regolamento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (di cui all'articolo 47 del Dpr 445/2000)
  • i soggetti residenti in uno Stato diverso da quelli prima indicati devono attestare le condizioni elencate nell'articolo 1 del regolamento, mediante:
    1. documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio
    2. documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
    3. documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale, dal consolato italiano nel Paese di origine.

Per l'agenzia delle Entrate, la documentazione indicata nella precedente lettera a) si riferisce ai soggetti non residenti che però vivono in Italia, come, ad esempio, lavoratori dipendenti che soggiornano in Italia per meno di 183 giorni l'anno. Ciò si desume dal fatto che l'asseverazione della traduzione è demandata a un'autorità italiana, in particolare al prefetto.
Per quanto riguarda, invece, i soggetti non residenti che non vivono in Italia, le modalità da utilizzare sono quelle descritte alle lettere b) e c) del precedente elenco (articolo 2 del regolamento).

Tornando al quesito di partenza, nella risoluzione n. 6/E è stato osservato come fosse di tutta evidenza che il rinvio alla "documentazione validamente formata dal paese d'origine", contenuto nella lettera c) dell'articolo 2 (lettera c. dell'elenco), nell'ipotesi di soggetti di origine italiana, dovesse essere in realtà riferito alla documentazione validamente formata nel paese di residenza.

Al riguardo, l'Amministrazione ha, inoltre, chiarito che qualora gli stati civili siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciate dalla competente autorità del Paese di residenza del soggetto, in quanto, ad esempio, il matrimonio è stato ivi contratto, la relativa documentazione dovrà essere redatta seguendo sempre le modalità previste dall'articolo 2 del regolamento in esame (intendendo il Paese di origine come quello di residenza).

È appena il caso di segnalare che gli stati civili di soggetti non residenti di origine italiana possono essere documentati anche mediante certificati o attestazioni rese dalla competente Autorità italiana. Così, ipotizzando il caso di un matrimonio contratto in Italia, e/o di figli nati in Italia, i soggetti non residenti potranno richiedere i relativi certificati anche presso il consolato italiano del Paese di residenza. Naturalmente, in tale evenienza, non emergerà la necessità della traduzione in italiano e della relativa asseverazione.

Per quanto riguarda, invece, la dimostrazione della circostanza che le persone a carico non possiedono redditi eccedenti il limite previsto e che il richiedente non gode, nel Paese di residenza, di alcun beneficio connesso ai carichi di famiglia, la stessa deve essere resa mediante certificazione proveniente dall'autorità fiscale del Paese di residenza, formata ai sensi dell'articolo 2 del regolamento.

 
Laura Monfeli
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