Cartelle di pagamento, per le rate ritagliato un 'ruolo' minore.


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Cartelle di pagamento, per le rate ritagliato un 'ruolo' minore.
Autore: Marco Denaro - aggiornato il 18/01/2008
N° doc. 7514
18 01 2008 - Edizione delle 17:00  
 
Finanziaria 2008 e decreto "milleproroghe"

Cartelle di pagamento, per le rate ritagliato un "ruolo" minore

Passa da 60 a 48 il numero di pagamenti mensili in cui è possibile estinguere il debito col Fisco
 
Il limite dell'importo iscritto a ruolo oltre il quale, per beneficiare della dilazione di pagamento, è necessario presentare idonea garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), è stato innalzato a 50mila euro. E' solo una delle novità, introdotte dalla Finanziaria 2008 e dal Dl "milleproroghe", in tema di riscossione delle imposte e, nello specifico, nella normativa che disciplina la possibilità per il contribuente di ottenere, nelle ipotesi di una sua temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo.

L'
articolo 19 del Dpr 602/1973 - già oggetto di precedenti modifiche recate, da ultimo, dalla Finanziaria 2005 - ha subìto, difatti, ulteriori aggiornamenti a opera dalla legge finanziaria per il 2008, che hanno riguardato in massima parte il comma 1 e, per l'effetto a cascata, il comma 4-bis.

Le modifiche al comma 1 hanno riguardato, innanzitutto, il limite dell'importo iscritto a ruolo oltre il quale, per beneficiare della dilazione di pagamento, è necessario presentare idonea garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa); nello specifico, il tetto è stato, come detto, innalzato, passando dai 50 milioni delle vecchie lire agli attuali 50mila euro.
La garanzia in questione (e questa è la seconda novità) può essere prestata, oltre che dagli ordinari istituti bancari e assicurativi, anche dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli appositi elenchi previsti dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

In alternativa alle forme di garanzie appena citate, dal 1° gennaio 2008 il credito iscritto a ruolo potrà essere garantito dall'ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 77 del Dpr 602/1973 (che disciplina l'iscrizione di ipoteca nell'ambito della riscossione coattiva) ovvero, dietro espressa autorizzazione dell'ufficio creditore, dall'ipoteca volontaria iscritta su un immobile di proprietà esclusiva del debitore (o di un eventuale terzo datore di ipoteca) per una somma pari al doppio della somma iscritta a ruolo. In questa ipotesi, il valore dell'immobile può essere calcolato utilizzando i normali parametri dettati dall'articolo 52, comma 4, del Testo unico dell'imposta di registro, ovvero sulla base di una perizia giurata di stima redatta da professionisti iscritti in appositi albi (ingegneri, architetti, geometri eccetera).
Da rilevare, inoltre, che l'ipoteca in questione - le cui spese restano tutte a carico del contribuente - non è soggetta all'azione revocatoria fallimentare (articolo 67 del regio decreto 267/1942).

Da ultimo, nel comma 4-bis dell'articolo 19 - che disciplina l'ipotesi in cui, a seguito della decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione concessa, l'ufficio finanziario può rivolgere la propria pretesa creditoria direttamente al fideiussore, che dovrà provvedere entro trenta giorni dalla richiesta a pena di subire una procedura di riscossione coattiva - oltre al fideiussore è stato aggiunto, in conformità alle modifiche del già visto comma 1, l'eventuale terzo datore di ipoteca.

Per completezza di trattazione, si fa presente che lo stesso articolo 19 del Dpr 602/1973 è stato ulteriormente modificato dal Dl 31 dicembre 2007, n. 248 ("decreto milleproroghe" che, entrato in vigore il 31 dicembre 2007, dovrà essere convertito in legge entro il 29 febbraio prossimo) che, al comma 4 dell'articolo 36 - rubricato "Disposizioni in materia di riscossione" - testualmente dispone "All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono soppresse le parole: fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento".

Pertanto, a far data dal 31 dicembre 2007 - a tal riguardo si evidenzia che la modifica apportata dal decreto "milleproroghe" all'articolo 19 in esame, sebbene successiva in ordine di tempo a quelle contenute nella legge n. 244/2007, è in vigore dall'ultimo giorno dell'anno scorso e, quindi, dal giorno precedente rispetto alle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2008 - la somma iscritta a ruolo può essere rateizzata fino a un massimo di quarantotto rate mensili (prima si poteva arrivare fino a sessanta rate mensili) e, contestualmente, viene meno la "sospensione amministrativa" di un anno.

 
Marco Denaro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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