Cartolarizzazioni senza obbligo di comunicazione - Risoluzione n. 110/E del 28 marzo 2008.


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Cartolarizzazioni senza obbligo di comunicazione - Risoluzione n. 110/E del 28 marzo 2008.
Autore: Laura Mingioni - aggiornato il 31/03/2008
N° doc. 8732
28 03 2008 - Edizione delle 17:00  
 
Risoluzione n. 110/E del 28 marzo 2008

Cartolarizzazioni senza obbligo di comunicazione

Solo le operazioni riconducibili alla relazione cliente-intermediario vanno comunicate all'Anagrafe
 
Nessun obbligo di rilevazione e comunicazione all'Anagrafe tributaria per le società cessionarie di crediti e proventi derivanti da attività di cartolarizzazione. Lo ha chiarito l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 110/E del 28 marzo, secondo cui soltanto i rapporti e le operazioni riconducibili alla relazione cliente-intermediario devono essere obbligatoriamente comunicati all'Amministrazione finanziaria per l'esercizio del potere istruttorio. A questo scopo è prevista l'apertura di una casella di posta elettronica certificata.

Non sono considerate obbligatorie le comunicazioni relative a operazioni e rapporti messi in atto da una società non in qualità di intermediario finanziario, ma come responsabile di interventi di cartolarizzazione. Un orientamento che trova conferma in precedenti pronunce dell'Agenzia, a partire dalla circolare 18/2007, secondo cui, in caso di operazioni di cartolarizzazione, la società veicolo è tenuta alla comunicazione esclusivamente per i rapporti legati all'emissione dei titoli sul mercato.

È in base a queste considerazioni che i tecnici delle Entrate hanno concordato con una società istituita per realizzare operazioni di cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi o altri crediti dello Stato e di enti pubblici.
Mettendo l'accento sulla sua natura giuridica e sulle sue peculiari modalità operative, la società ha presentato una domanda di interpello per individuare gli obblighi a cui è soggetta in materia di comunicazioni all'Anagrafe tributaria e di indagini finanziarie. Nel caso specifico, ricostruendo la dinamica delle cartolarizzazioni, emerge che lo Stato italiano o gli enti pubblici hanno alienato alla società interpellante crediti e proventi derivanti da contratti stipulati da queste amministrazioni pubbliche con enti pubblici o privati o dall'esercizio di determinate attività. Successivamente la società ha emesso titoli di debito che ha poi ceduto ad alcune istituzioni finanziarie per il collocamento sul mercato, in modo da reperire la liquidità necessaria al pagamento del prezzo di acquisto dei crediti acquisiti dallo Stato o da altri enti pubblici. Con questi ultimi la società ha firmato contratti di gestione ad hoc in base ai quali è stata loro attribuita la gestione concreta dei crediti. Infine, i proventi pecuniari derivanti dall'amministrazione e riscossione dei crediti sono usati dalla società per rimborsare i titoli di debito emessi a suo tempo e per sostenere i costi dell'operazione.

In quanto intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale del Testo unico bancario, la società ritiene di essere soggetta agli obblighi di comunicazione e di essere tenuta a riscontrare le richieste formulate dall'amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda invece l'attività di cartolarizzazione, la società è convinta di dover esclusivamente rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi dei soggetti acquirenti o dei sottoscrittori diretti dei titoli di debito emessi, comunicare all'Anagrafe tributaria i dati legati a questi rapporti, istituire la casella di posta elettronica certificata e procedere, attraverso quest'ultima, al riscontro delle richieste istruttorie formulate dagli uffici finanziari purché relative ai soli rapporti intrattenuti con la clientela, ossia con i sottoscrittori dei titoli di debito o con i loro acquirenti nel successivo processo di collocamento pubblico. Al contrario, sfuggono agli obblighi di rilevazione, di comunicazione e di informativa tutti i rapporti e le operazioni riconducibili alla società nella sua veste di cessionaria di crediti e proventi oggetto di cartolarizzazione. Questi potranno comunque essere portati a conoscenza dell'agenzia delle Entrate in base a richieste istruttorie di natura diversa e previste dalle procedure di accertamento vigenti.

Alle stesse conclusioni sono arrivati i tecnici del fisco richiamando due provvedimenti del direttore dell'Agenzia datati 2005 e 2007. Questi infatti forniscono un'elencazione puntuale delle operazioni e dei rapporti rilevanti per le richieste dell'Amministrazione finanziaria. In sostanza, tutte le operazioni effettuate dagli intermediari finanziari, indipendentemente dal fatto che siano relative a rapporti o servizi continuativi o a servizi offerti singolarmente, ricadono nell'obbligo di comunicazione. Da qui deriva il potere istruttorio che consente all'amministrazione di svolgere indagini fiscali sulle posizioni soggettive.

 
Laura Mingioni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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