Cash pooling, aspetti civilistici e fiscali (1).


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Cash pooling, aspetti civilistici e fiscali (1).
Autore: Tamara Trevisan - aggiornato il 12/01/2006
N° doc. 1143
 
12 01 2006 - Edizione delle 13:30  
 
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Cash pooling, aspetti civilistici e fiscali (1)

Inquadramento della disciplina civilistica; qualificazione giuridica; elementi e vantaggi
 
Nei gruppi imprenditoriali, nazionali e internazionali, l'ottimizzazione delle risorse finanziarie può essere raggiunta tramite l'analisi e la gestione dei flussi.
L'allocazione delle risorse monetarie delle società con maggiore liquidità a favore di altre consociate operative permette di ridurre i costi complessivi derivanti dall'accesso al credito. Tale obiettivo può essere raggiunto dall'utilizzazione di contratti di finanziamento inter-societari e dai contratti di conto corrente inter-societari, questi ultimi denominati anche contratti di tesoreria accentrata o di cash pooling.
Entrambe le tipologie contrattuali consentono di migliorare la gestione dei flussi di cassa e di conseguire un adeguato risparmio nell'allocazione delle risorse finanziarie.
Tra le varie forme di finanziamento a disposizione dei gruppi multinazionali, il cash pooling, che letteralmente significa accentramento di liquidità, rappresenta dunque uno degli strumenti più utilizzati per la gestione ottimale dei flussi finanziari, in quanto consente una gestione centralizzata del fabbisogno finanziario del gruppo mediante il trasferimento a una società cosiddetta "tesoreria" (normalmente la società capogruppo) dei saldi attivi e passivi dei singoli c/c intestati alle varie società.

La trattazione dell'argomento che segue verrà sviluppata approfondendo, dapprima, la disciplina civilistica e, successivamente, quella fiscale. Sotto quest'ultimo aspetto, verranno analizzati sia gli accorgimenti contabili che la normativa applicabile al sistema di cash pooling.

IL CONTRATTO DI CASH POOLING: ASPETTI CIVILISTICI
Inquadramento della disciplina civilistica
L'accordo di cash pooling consiste nell'accentrare in capo a un unico soggetto giuridico la gestione delle disponibilità finanziarie di un gruppo societario, allo scopo di gestire al meglio la tesoreria aziendale con riguardo ai rapporti in essere tra le società aderenti al gruppo e gli istituti di credito.
Nell'insieme, l'accordo di cash pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del gruppo, attraverso una gestione unitaria della situazione finanziaria del medesimo gruppo.
Esso, infatti, permette di compensare i saldi attivi di conto corrente di alcune società con i saldi negativi di altre, realizzando un risparmio di interessi passivi e ottenendo il risultato indiretto di finanziare le società che presentano una posizione debitoria nei confronti degli istituti di credito.

Le società interessate sono tenute a deliberare il contenuto dell'accordo di cash pooling nei rispettivi Consigli di amministrazione, definendo in particolare l'oggetto, la durata, i limiti di indebitamento, le aliquote relative agli interessi attivi e passivi e le commissioni applicabili.
Successivamente, tali clausole vengono formalizzate in un contratto di conto corrente intersocietario (in forma di scrittura privata) tra le società del gruppo e la società incaricata di gestire la tesoreria.
In particolare, attraverso tale accordo:
  • le società conferiscono mandato alla società capogruppo (pooler o pool leader) per la gestione della tesoreria del gruppo
  • la società pooler o pool leader stipula un contratto con un istituto di credito. Si tratta di un contratto di pool in base al quale alla stessa viene intestato un conto corrente (pool account) cui far confluire tutti i movimenti che interessano le posizioni di conto corrente delle singole società
  • la società pooler o pool leader stipula con le società del gruppo dei contratti di conto corrente non bancario, al fine di legittimare le singole posizioni di debito e credito, conseguenti al trasferimento dei saldi attivi e passivi dei singoli conti su quello del pool.

In sintesi, i movimenti dei singoli conti correnti intestati alle società del gruppo saranno riversati con frequenza predeterminata (giornaliera, settimanale o mensile) sullo specifico conto corrente intestato alla società controllante o capogruppo.
La vera ragione che sottende a tale contratto è che attraverso l'accentramento di risorse finanziarie, la società pooler è in grado di gestire in modo ottimale i flussi di liquidità provenienti dalle varie società del gruppo, concedendo finanziamenti ad hoc (a tassi convenienti) alle altre società.
La corretta gestione del cash pooling non può, quindi, prescindere da una puntuale regolamentazione contrattuale dei rapporti interni al gruppo, per l'esatta qualificazione giuridica degli accordi e del conseguente trattamento tributario, ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Qualificazione giuridica del contratto di cash pooling
Il contratto di cash pooling rientra nella categoria dei contratti atipici (ex articolo 1322 c.c.) e può essere definito come un accordo stipulato autonomamente da tutte le consociate di un gruppo con una stessa società (la capogruppo) che funge quale centro di tesoreria e ha per oggetto la gestione di un conto corrente "accentrato" sul quale vengono riversati i saldi dei conti correnti periferici di ciascuna consociata.
La complessità e la varietà dello strumento in argomento non consentono di assimilare agevolmente tale tipologia di accordo a una precisa fattispecie contrattuale; sebbene la dottrina, pressoché unanimemente, riconduca il contratto in esame a una particolare forma di conto corrente non bancario, parte della stessa non concorda con tale ricostruzione.
Gli autori che hanno evidenziato la natura diversa del cash pooling rispetto al conto corrente bancario inquadrano il contratto in argomento tra i contratti misti, desumendola quale combinazione di elementi propri del contratto di conto corrente ed elementi propri dei contratti di finanziamento, ove la causa mista e unitaria viene individuata specificatamente nella gestione della tesoreria di gruppo.

La circostanza che non appaia adeguata l'assimilazione del cash pooling al contratto di conto corrente induce a una riflessione.
Il codice civile, all'articolo 1823, definisce il conto corrente come "il contratto con quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerando inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto".
Si tratta, quindi, di un contratto volto a consentire alle parti, che siano reciprocamente creditrici per taluni affari e debitrici per altri, di gestire i rispettivi crediti in modo unitario. Mediante il conto corrente, infatti, le parti potranno operare una liquidazione per differenza delle loro posizioni, attraverso una compensazione dei rispettivi crediti e debiti.
E' evidente come il contratto di conto corrente, nello schema individuato dal codice civile, sia uno strumento per la gestione di crediti originati da un rapporto sottostante. In altri termini, ogni credito che viene annotato nel conto trova la sua origine e giustificazione causale in un rapporto sorto tra le parti, distinto da quello di conto corrente.
Dal punto di vista del fondamento causale, proprio i sopraccitati elementi contrattuali hanno portato la dottrina prevalente a classificare il conto corrente nell'ambito dei contratti normativi, che hanno per oggetto la disciplina dei rapporti futuri ed eventuali che potranno sorgere tra le parti, in virtù di altri atti giuridici.

Ricordati così sommariamente taluni aspetti del conto corrente, è opportuno osservare che diversa appare la natura del cash pooling, non perché in esso manchino gli elementi propri del contratto di conto corrente non bancario, ma perché, come si è già accennato, vi si aggiungono innegabilmente gli elementi tipici di un prestito in denaro, che viene attuato tramite il trasferimento di risorse finanziarie dai singoli conti periferici al conto corrente accentrato gestito dal pooler.
In tal senso, il fondamento causale del negozio non è più, come nei semplici contratti di conto corrente non bancario, la gestione dei rapporti che potranno sorgere tra le parti in virtù di altri atti giuridici, ma è la gestione della tesoreria secondo modalità tali da compensare, sebbene temporaneamente, le carenze di liquidità di taluni partecipanti con le disponibilità degli altri, al fine di evitare o ridurre il ricorso all'indebitamento bancario.
Appare dunque innegabile che nella fattispecie in esame si verifichi, sia pure con effetto collaterale, un'operazione di finanziamento a favore delle società del gruppo, che vedrebbero coprire le loro passività di conto per effetto della gestione "accentrata" delle liquidità del gruppo medesimo. In definitiva si tratta di un contratto il cui elemento "prestito" è insito in tale tipo di negozio e ciò a prescindere dalla circostanza che in tale negozio il fondamento causale non è quello di un'operazione di finanziamento.

Inquadrando dunque il cash pooling tra i cosiddetti contratti misti, la prevalenza dell'"anima" conto corrente rispetto a quella di finanziamento (apertura di credito, mutuo o altro) dovrà necessariamente avvenire caso per caso secondo due modalità:

  • applicando di volta in volta le norme proprie del tipo contrattuale prevalente ("teoria dell'assorbimento")
  • applicando ai diversi elementi dello schema contrattuale le norme corrispondenti a ciascun tipo in quanto compatibili ("teoria della combinazione").

Al fine di valutare la prevalenza degli elementi dell'uno o dell'altro contratto tipico, si riepilogano gli elementi definitori delle due fattispecie contrattuali.

Contratto di conto corrente Contratto di finanziamento
le somme depositate sul conto sono inesigibili sino alla chiusura del conto la consegna di denaro viene effettuata da una parte a favore dell'altra; quest'ultima si assume l'obbligo di restituire alla scadenza quanto ricevuto in prestito
vengono effettuate rimesse reciproche; queste ultime potranno essere oggetto di una successiva compensazione non vengono effettuate rimesse reciproche
i flussi monetari devono coprire le esigenze di liquidità delle consociate; solo al termine del periodo di riferimento saranno evidenziate e corrisposte le somme che risulteranno a credito o a debito per ogni singola società non è prevista la compensazione di partite


Elementi e vantaggi nel contratto di cash pooling
Il contratto di cash pooling deve contenere necessariamente le indicazioni relative:
  • alle modalità e ai termini con cui i saldi dei conti correnti periferici delle consociate devono essere trasferiti al conto corrente accentrato
  • alle modalità e ai termini entro i quali il pooler deve restituire la liquidità ricevuta sul conto accentrato di cui è titolare
  • all'ammontare dei tassi in base ai quali maturano gli interessi attivi e passivi, sui crediti annotati nel conto comune, nonché sulle modalità con cui gli interessi verranno corrisposti
  • all'eventuale commissione spettante al pooler per lo svolgimento dell'attività di tesoriere.

L'accordo, dunque, si realizza attraverso il trasferimento giornaliero del saldo del conto corrente bancario di ogni società del gruppo al conto corrente intestato alla società capogruppo; se il saldo è passivo, la società pooler provvederà ad accreditare una somma di pari importo, qualora sia invece attivo il relativo importo verrà reciprocamente trasferito alla società pooler.
La trasmissione dei fondi può avvenire solo se le parti hanno conferito un mandato alle rispettive banche. Il trasferimento di fondi tra i conti correnti e il conto "accentrato" genera crediti reciproci tra le parti del contratto, che vengono annotati sul conto corrente non bancario. In conseguenza di tali operazioni, il saldo di ogni posizione di conto corrente, acceso dalle singole società presso il relativo istituto di credito, sarà necessariamente sempre a zero, avuto riguardo al trasferimento del relativo saldo in capo al rapporto intestato alla capogruppo.
Il contratto, inoltre, deve prevedere che solo alla scadenza il pooler può liquidare i saldi derivanti dalle compensazioni delle reciproche rimesse, nonché i relativi interessi maturati.
A fronte di tali servizi, il pooler provvederà ad addebitare le spese sostenute e le relative commissioni.

I vantaggi essenziali del contratto in esame si individuano pertanto:

  1. nella dinamica strutturazione dei servizi di tesoreria
  2. nella osservazione costante, attenta delle esigenze specifiche delle singole società aderenti
  3. nel pronto assolvimento delle esigenze di liquidità delle varie società da parte del pooler, che attingendo al pool account provvede al fabbisogno finanziario e solo allorché si presenti
  4. la riduzione e il controllo del margine di indebitamento del gruppo nel suo complesso
  5. il significativo decremento del carico fiscale in capo alle società del gruppo.

1 - continua. La seconda puntata sarà pubblicata lunedì 16 gennaio

 
Tamara Trevisan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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