Cash pooling, aspetti civilistici e fiscali (3).


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Cash pooling, aspetti civilistici e fiscali (3).
Autore: Tamara Trevisan - aggiornato il 16/01/2006
N° doc. 1155
16 01 2006 - Edizione delle 12:45  
 
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Cash pooling, aspetti civilistici e fiscali (3)

Trattamento degli interessi attivi e passivi per le singole società che aderiscono all'accordo. Applicabilità della ritenuta su interessi
 
ACCORDO DI CASH POOLING: ASPETTI FISCALI
Fiscalmente il contratto di cash pooling rileva:
  • ai fini delle imposte sul reddito delle società (Ires)
    • trattamento fiscale degli interessi attivi e passivi per le singole società che aderiscono all'accordo
    • trattamento fiscale della ritenuta sugli interessi
    • trattamento fiscale delle commissioni riconosciute al pooler
  • ai fini delle imposte indirette e dell'Irap

Trattamento fiscale degli interessi attivi e passivi per le singole società che aderiscono all'accordo
Gli interessi attivi e passivi concorrono alla determinazione del reddito secondo il principio di competenza (articolo 109 del Tuir).
L'articolo 89, VII comma, del Dpr 917/1986 stabilisce che "per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto".
Pertanto, il legislatore tributario ha previsto, in capo alle diverse società aderenti al sistema di cash pooling, che i relativi interessi attivi e passivi concorreranno alla determinazione del reddito per l'intero ammontare, e non limitatamente al saldo conseguente alla compensazione effettuata, rilevando ai fini della determinazione del reddito d'impresa, non il saldo, ma i relativi ammontari complessivi.
In virtù di ciò, gli eventuali interessi attivi e passivi di ciascuna società compensati nel pool account devono essere imputati dalle parti partecipanti nell'esercizio della relativa maturazione.
A seguito dell'accordo di cash pooling, in sede di dichiarazione dei redditi, le singole società partecipanti sono dunque tenute a determinare tutti gli interessi attivi e passivi maturati nel periodo d'imposta, ancorché gli stessi siano stati compensati.

Qualora per effetto del cash pooling si verifichi un'imputazione nel conto economico delle consociate direttamente del saldo degli interessi maturati dopo la compensazione, le diverse società partecipanti all'accordo, in sede di dichiarazione dei redditi, dovranno operare una variazione:

  • in aumento per recuperare a tassazione gli interessi attivi maturati ma che non hanno concorso a formare il risultato di bilancio poiché compensati con altri interessi passivi
  • in diminuzione per dedurre gli interessi passivi maturati ancorché non evidenziati nel risultato economico d'esercizio, in quanto oggetto di compensazione.

Per consentire alle società partecipanti al sistema di cash pooling di operare tali variazioni in sede di dichiarazione dei redditi, in capo al pooler dovrà essere previsto l'onere di certificare, a ciascuna delle consociate, gli interessi attivi e passivi maturati, nonché le compensazioni effettuate per l'esecuzione dell'accordo.

Per quanto riguarda il regime di deducibilità degli interessi passivi, l'articolo 96 del Tuir prevede, al primo comma, che "la quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97 e 98 è deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi". In particolare, per quanto concerne l'applicazione al cash pooling delle disposizioni di cui all'articolo 98 del Tuir (thin capitalization), la circolare n. 11/2005 precisa che "ai fini dell'applicazione della thin capitalization rule, il contratto di zero balance cash pooling non rileva".
In tale ipotesi, infatti, il negozio giuridico intercorrente fra società appartenenti al medesimo gruppo è rappresentato da reciproci accrediti e addebiti di somme di denaro che traggono la propria origine dalla girocontazione giornaliera del saldo in un unico conto corrente.
Tali rimesse comportano un effettivo azzeramento delle posizioni debitorie e creditorie e non generano alcun obbligo di restituzione tra le parti. Ne consegue che l'assenza dell'onere restitutorio delle rimesse attive, la reciprocità delle stesse, nonché l'inesigibilità e indisponibilità del saldo del conto corrente fino alla chiusura dello stesso, concorrono "a qualificare l'accordo negoziale secondo caratteristiche non riconducibili ad un prestito di denaro nel rapporto fra le società del gruppo".

Ricorrendo tali elementi, lo zero bilance cash pooling "non potrà essere assimilato a un'operazione di finanziamento infragruppo per cui allo stesso non si applicherà la norma di contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione". Diversamente, per quanto riguarda il notional cash pooling, la circolare n. 11/2005 precisa che esso "costituisce un sistema di compensazione degli interessi tra società appartenenti ad uno stesso gruppo". Tale compensazione consente alla società intestataria del conto corrente di ottenere che il proprio conto risulti a debito, usufruendo nella sostanza di una forma di finanziamento, ancorché indiretta.
In tal caso, come evidenziato dalla circolare n. 11/2005, "il contratto è giuridicamente assimilabile ad un contratto di deposito o conto corrente, come tale rilevante ai fini della thin capitalization rule".

In sintesi, la deduzione degli interessi passivi avviene con le seguenti modalità:

  • determinazione della quota di interessi passivi deducibili in base all'articolo 98 del Tuir (thin capitalization). Come sopra evidenziato, vale solo per il contratto di NCP
  • conteggio degli eventuali interessi indeducibili per il pro rata patrimoniale (articolo 97 del Tuir), che specificatamente si riferisce all'ipotesi in cui la società possegga delle partecipazioni che si qualificano per l'esenzione di cui all'articolo 87 del Tuir ed è finalizzata a impedire la deducibilità integrale degli interessi passivi relativi ai finanziamenti, contratti per l'acquisto di attività dalla cui cessione la società ottiene proventi non imponibili, quali le partecipazioni di cui all'articolo 87 del Tuir. Le modalità di calcolo del pro rata patrimoniale sono indicate nella circolare n. 46 del 2/11/2005
  • applicazione sulla quota residua dell'articolo 96 del Tuir in base al quale è deducibile la quota di interessi data dal rapporto tra ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito e ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Tipologie di Cash Pooling Deducibilità Interessi Passivi
Zero Balance non rileva ai fini della thin cap (art. 98)
Notional Cash Pooling rileva ai fini della thin cap (art. 98)


Applicabilità della ritenuta su interessi corrisposti
La possibilità di rendere applicabile la ritenuta a fronte della corresponsione di interessi, dal punto di vista fiscale, costituisce l'aspetto più delicato e più interessante del trattamento delle operazioni di cash pooling. Infatti, le società che partecipano al cash pooling, che si sono viste ripianare uno scoperto di conto corrente, si troveranno a dover corrispondere interessi passivi alla società pooler.
La disciplina delle ritenute, applicabile agli interessi corrisposti, sarà diversa a seconda della localizzazione del soggetto erogante e del percettore gli interessi attivi e a seconda della qualificazione dell'accordo in esame (ZBS o NCP).
Per ciascun rapporto erogante-percettore si possono verificare sostanzialmente tre casi:
  • l'erogante e il percettore degli interessi sono entrambi residenti in Italia
  • l'erogante è residente in Italia, mentre il percettore degli interessi attivi è residente all'estero
  • l'erogante è residente all'estero e il percettore gli interessi attivi è residente in Italia.

Società partecipanti all'accordo residenti entrambe in Italia
Nell'ipotesi di società partecipanti all'accordo residenti nel territorio dello Stato, il soggetto erogante non dovrà operare alcuna ritenuta alla fonte, poiché tali interessi costituiranno componenti positivi di reddito che concorreranno a formare direttamente il reddito d'impresa imponibile per la società percipiente (articolo 48, II comma, Dpr 917/1986).
In sostanza, gli interessi derivanti dai capitali concessi in finanziamento perdono la natura di reddito di capitale e vengono qualificati all'interno delle componenti attive rilevanti per la determinazione del reddito d'impresa.

Società erogante residente in Italia e società percipiente residente all'estero
Se la società cui devono essere corrisposti gli interessi è residente all'estero, è necessario distinguere a seconda che si tratti di Zero Balance System (risoluzione 27/2/2002, n. 58) o di Notional Cash Pooling (risoluzione 8/10/2003, n. 194).
a) Zero Balance System
L'articolo 23, I comma, lettera b), del Tuir, ai fini dell'applicazione dell'imposizione sui redditi nei confronti dei non residenti, considera prodotti nel territorio dello Stato "i redditi di capitale corrisposti ...da soggetti residenti nel territorio dello Stato, ... con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali". Questi ultimi, così come chiarito dalla risoluzione n. 58/2002, devono "essere qualificati come redditi non imponibili per carenza del presupposto di territorialità se percepiti da soggetti non residenti".
L'articolo 26, V comma, del Dpr 600/1973 reca una norma di carattere generale, in base alla quale, ove non sia diversamente previsto, i redditi di capitale corrisposti a non residenti, anche se conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con due aliquote del 27 per cento (se i redditi sono corrisposti a soggetti che risiedono in Stati o territori a regime fiscale privilegiato) o del 12,50 (se i redditi sono corrisposti a soggetti che risiedono in Paesi non a fiscalità privilegiata).
Come chiarito dalla risoluzione n. 58/2002, l'articolo 26-bis del Dpr 600/1973 introduce alcune eccezioni all'articolo 26, prevedendo alcune forme di esenzione:

  • sotto il profilo soggettivo, la norma limita l'esenzione ai redditi percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito e che consentono all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, sempre che non si tratti di Stati o territori a fiscalità privilegiata
  • sul piano oggettivo, la norma elenca tassativamente i rapporti ai quali si applica il beneficio, richiamando le lettera a), c), d) e g-ter) dell'articolo 44, I comma, del Tuir.

L'articolo 26-bis del Dpr 600/1973, relativamente ai redditi di capitale di cui all'articolo 44, I comma, lettera a) (rapporti di mutuo deposito e conto corrente), limita l'esenzione a quelli "diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti in denaro".
Ne discende che sono soggetti alla ritenuta alla fonte di cui all'articolo 26, V comma, del Dpr 600/73, gli interessi e gli altri proventi derivanti da negozi che comunque sottendano un'operazione di prestito in denaro quali:

  • mutui che abbiano a oggetto somme di denaro
  • negozi di deposito e conto corrente qualora costituiscano lo strumento per la realizzazione di un prestito di denaro
  • negozi in genere che pur essendo giuridicamente assimilabili ai contratti di deposito o conto corrente, siano concretamente utilizzati per porre in essere un'operazione di prestito in denaro;

In particolare, per quanto riguarda l'accordo di ZBS, alla luce della risoluzione n. 58/2002, gli elementi che "concorrono a qualificare l'accordo negoziale, evidenziando caratteristiche non riconducibili nel rapporto fra società capogruppo e società residente ad un prestito in denaro", sono i seguenti:

  • le rimesse attive della consociata non comportano un onere restitutorio
  • le rimesse sono reciproche
  • il saldo è inesigibile e indisponibile fino alla chiusura del conto.

In sostanza, l'Amministrazione finanziaria, con la risoluzione in esame, ha escluso che gli interessi riferiti al contratto di ZBS possano essere qualificati come interessi da prestito di denaro.
In particolare, è stata esclusa l'applicazione della ritenuta da parte del soggetto residente quando la reciprocità delle rimesse, nonché l'inesigibilità e l'indisponibilità del saldo fino alla chiusura del conto non consentano di ricondurre l'accordo tra società residente e società non residente a un prestito di denaro. Pertanto, nello stretto ambito applicativo dello Zero Bilance System, gli interessi passivi corrisposti dalla società residente alla società non residente possono essere ricondotti alla previsione d'esenzione dalla ritenuta di cui all'articolo 26-bis del Dpr 600/1973.

b) Notional Cash Pooling
L'interpretazione ministeriale è stata invece diversa per gli interessi riferiti al NCP: e invero l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 194/2003, ha qualificato il contratto in esame come un vero e proprio prestito in denaro, ritenendolo pertanto rilevante ai fini dell'applicazione della ritenuta.
La risoluzione sopra citata ha precisato che nel contratto in esame "non si verifica un vero e proprio azzeramento dei conti delle società partecipanti, ma solo un azzeramento virtuale dei saldi dei citati conti correnti bancari... I predetti caratteri differenziano, quindi, nettamente il contratto in esame dall'accordo negoziale denominato "cash pooling", oggetto della risoluzione n. 58/E del 2002".
L'Agenzia delle entrate ha negato, dunque, l'applicabilità dell'articolo 26-bis del Dpr 600/73 "in quanto le modalità di funzionamento del contratto di "notional cash pooling" inducono a ritenere che le relative prestazioni obbligatorie sono sostanzialmente riconducibili ad un'operazione di prestito di denaro". Ciò comporta che "sugli interessi passivi eventualmente corrisposti ... debba essere operata la ritenuta".

Questa interpretazione del NCP quale prestito di denaro (con la conseguente applicazione delle ritenute sugli interessi passivi eventualmente pagati al soggetto non residente) è stata oggetto, da una parte della dottrina, di alcune considerazioni critiche.
In primo luogo, è stato osservato che anche questa variante contrattuale parteciperebbe dei medesimi caratteri dello ZBS, atteso che vincola le società alla rimessa sui rispettivi conti correnti bancari e all'indisponibilità dei saldi fino alla chiusura del contratto di tesoreria. Sotto il medesimo profilo, del resto, le singole rimesse nei conti correnti bancari concorrono a un saldo unico. L'unicità virtuale del saldo, poi, è confermata dall'apertura di credito e dal calcolo degli interessi sul saldo compensato dei conti correnti.
Emergerebbero, in altri termini, quegli stessi elementi che caratterizzano (per l'Amministrazione finanziaria) il conto corrente di corrispondenza: unicità del conto utilizzato come stanza di compensazione, unicità del saldo come base di calcolo per l'apertura di credito e degli interessi, inesigibilità e indisponibilità del saldo compensato e dei singoli saldi fino al termine del contratto. Inoltre, l'inesigibilità e l'indisponibilità del saldo compensato e dei singoli saldi vincolerebbe non solo le società del gruppo ma anche la banca depositaria, qualificando l'eventuale finanziamento di quest'ultima come apertura di credito nell'ambito di un conto corrente di corrispondenza avente funzione diversa da quella del prestito di denaro.

Le conclusioni, cui l'Agenzia delle entrate è giunta con la risoluzione n. 194/2003, sono state confermate con la circolare n. 11/2005, nella parte in cui è stato evidenziato che "come precisato dalla scrivente con la risoluzione 08 ottobre 2003, n. 194/E, ... il contratto è giuridicamente assimilabile ad un contratto di deposito o conto corrente, ...".

  Zero Balance System Notional Cash Pooling
La società estera pooler risiede in un paese non indicato nella black list Ai sensi dell'articolo 26-bis del Dpr 600/73, potrà essere richiesta l'applicazione dell'esenzione delle ritenute sugli interessi corrisposti alla società non residente La risoluzione 194/2003 ha escluso l'applicazione dell'esenzione a tale contratto che si considera integrare una forma di finanziamento, ancorché indiretta
La società estera pooler risiede in uno Stato incluso nella black list Trova applicazione la ritenuta del 27 per cento prevista dall'articolo 26, comma 5, Dpr 600/73, salvo la minore aliquota convenzionale Trova applicazione la ritenuta del 27 per cento prevista dall'articolo 26, comma 5, Dpr 600/73, salvo la minore aliquota convenzionale


Società erogante residente all'estero e società percipiente residente in Italia
Se la società che eroga gli interessi attivi risulta essere residente all'estero, gli interessi corrisposti alla società residente in Italia potranno essere assoggettati a una ritenuta alla fonte nel Paese estero, se la normativa di tale Paese lo prevede.
In questo caso, qualora si fosse in presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni che disciplina la ritenuta in argomento, la società italiana che percepisce gli interessi potrà chiederne l'applicazione.
In merito, appare opportuno rappresentare che, essendo la maggior parte delle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni costruite sulla base del modello Ocse, l'articolo 23 del modello prevede che il percipiente residente possa far valere il proprio credito per le imposte pagate all'estero.
Nel nostro ordinamento, l'articolo 165, I comma, del Tuir, che richiama tale principio, prevede che "se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota d'imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione". Quindi, in sede di dichiarazione dei redditi, al calcolo dell'imposta netta dovuta, deve seguire la detrazione, nei limiti fiscali indicati dall'articolo 165, I comma, del Tuir, delle imposte pagate all'estero per effetto della ritenuta subita.

L'articolo 26-quater del Dpr 600/73
Con il Dlgs 30 maggio 2005, n. 143, entrato in vigore il 26 luglio 2005, in attuazione della direttiva n. 2003/49/Ce del 3 giugno 2003, è stato introdotto nel Dpr 600/73 l'articolo 26-quater, che disciplina un nuovo regime di non imponibilità per gli interessi corrisposti a società residenti in Stati membri dell'Unione europea in presenza di determinate condizioni.
Prima di esaminare il nuovo regime di esenzione, si ricorda che i proventi derivanti da prestiti di denaro corrisposti a soggetti non residenti (fattispecie rilevante per il cash pooling) sono assoggettabili alle ritenute di cui all'articolo 26, comma 5, del Dpr 600/73, con applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta da parte del sostituto d'imposta residente.
Come precedentemente evidenziato, la misura della ritenuta è pari al 12,50 per cento del provento percepito ed è elevata al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato elencati nella black list di cui all'articolo 167 del Tuir e individuati dal decreto ministeriale 21/11/2001.

La circolare n. 47 del 2 novembre 2005 ha chiarito quali sono le condizioni necessarie per poter godere del nuovo regime di esenzione; in particolare, l'esenzione dall'imposta italiana dei pagamenti di interessi corrisposti in favore di società residenti in altri Stati membri è subordinata a una serie di requisiti, tecnicamente qualificabili come elementi costitutivi della fattispecie (esentativa), elementi, cioè, la cui mancanza iniziale comporta l'esclusione o la revoca del beneficio.
Innanzitutto, per quel che concerne l'ambito oggettivo, va evidenziato che rientrano nelle disposizioni in esame i redditi derivanti da titoli, obbligazioni, da prestiti e, in particolare, gli interessi derivanti da mutui, depositi e conti correnti.
Per quel che riguarda l'ambito soggettivo, la circolare n. 47/2005 evidenzia che il nuovo regime di esenzione si applica a tutte le società di capitali (Spa, Sapa, Srl) ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e assoggettate all'imposta sul reddito delle società (Ires).

L'esenzione spetta a condizione che:
  1. la società che effettua il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che riceve il pagamento
  2. la società che riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che effettua il pagamento
  3. una terza società, residente in uno Stato membro, detiene una partecipazione non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella società che effettua il pagamento che in quella che riceve il pagamento.

Il periodo minimo di detenzione delle partecipazioni è fissato in un anno; nell'ipotesi in cui, al momento del pagamento degli interessi, il requisito del possesso per almeno un anno non sia ancora soddisfatto, il sostituto d'imposta deve applicare la ritenuta alla fonte prevista, mentre il beneficiario degli interessi potrà presentare, al concretizzarsi del requisito, istanza di rimborso.
Per poter usufruire dell'esenzione, l'articolo 26-quater richiede la contemporanea presenza di due condizioni:

  • che gli interessi corrisposti ai beneficiari non residenti siano assoggettati, in capo a questi ultimi, a una delle imposte elencate nell'allegato B del decreto
  • che i soggetti non residenti che ricevono il pagamento degli interessi siano i beneficiari effettivi di tali redditi.

In conclusione, per quel che attiene il tema oggetto di esame si è dell'avviso che nel caso del NCP, il cui contratto è assimilabile a un prestito in denaro, le disposizioni di cui si è fatto cenno sopra relative all'esenzione prevista dall'articolo 26-quater trovano piena applicazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni normative appena descritte. (ambiti oggettivo e soggettivo, requisiti). Ciò induce a concludere che sul punto debbano ritenersi superate le sopra richiamate risoluzioni che dettavano precise disposizioni in ordine all'imponibilità definitiva tramite ritenuta alla fonte dei proventi derivanti da prestiti di denaro.

E' utile, infine, ricordare che rimane invece invariata la disciplina fiscale sopra riportata riguardo lo ZBS nei limiti e alle condizioni ivi descritte.
Pertanto, se l'accordo di ZBS sottende un'operazione di prestito in denaro, i redditi di capitale che ne derivano sono comunque esenti ai sensi dell'articolo 26-quater.

Al riguardo, per quanto concerne la qualificazione dell'accordo di ZBS, si ricordano gli elementi che evidenziano caratteristiche non riconducibili nel rapporto fra società capogruppo e società residente a un prestito in denaro:

  • le rimesse attive della consociata non comportano un onere restitutorio
  • le rimesse sono reciproche
  • il saldo è inesigibile e indisponibile fino alla chiusura del conto.

      3 - continua. La quarta e ultima puntata su FISCOoggi di mercoledì 18; le prime due sono state pubblicate giovedì 12 e venerdì 13

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      Tamara Trevisan

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
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