Cash pooling, aspetti civilistici e fiscali (4).


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Cash pooling, aspetti civilistici e fiscali (4).
Autore: Tamara Trevisan - aggiornato il 18/01/2006
N° doc. 1166
 
18 01 2006 - Edizione delle 15:00  
 
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Cash pooling, aspetti civilistici e fiscali (4)

Commissioni e interessi riconosciuti al pooler; disciplina applicabile alle altre imposte; conclusioni
 
Commissioni e interessi riconosciuti al pooler
Per le commissioni riconosciute alla società che gestisce la tesoreria (pooler), si applicano regole diverse di trattamento a seconda che la società sia residente o non residente.
Nel caso in cui le società siano residenti in Italia, la determinazione dell'ammontare delle commissioni non presenta alcun problema essendo le stesse disciplinate dall'ordinamento interno.
Nel caso in cui il contratto di cash pooling sia stato sottoscritto da società residenti e non residenti, la determinazione dell'ammontare delle commissioni non può prescindere dalla normativa in materia di transfer pricing, che l'ordinamento tributario italiano disciplina all'articolo 110, VII comma, del Dpr 917/86.
In particolare, la norma in esame stabilisce che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa "sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, se ne deriva aumento di reddito".
Pertanto, in sede di stipulazione del contratto di cash pooling, il saggio d'interesse e le commissioni concordate dovranno rispettare il criterio del valore normale, fermo restando l'obbligatorietà di operare, in caso contrario, le opportune variazioni in sede di dichiarazione dei redditi, conformemente alla normativa tributaria vigente.
In tal senso:
  • le commissioni dovranno essere fissate in un ammontare congruo, in misura proporzionale al vantaggio effettivo beneficiato da ciascuna società partecipante
  • il saggio degli interessi passivi dovrà essere determinato nel rispetto del principio di libera concorrenza, ovvero considerando quello che sarebbe stato pattuito per un contratto similare stipulato tra imprese indipendenti.

L'articolo 8 del decreto legge 269/2003 ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del ruling internazionale, stabilendo al primo comma che "le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties".
Come è stato specificatamente previsto dal provvedimento di attuazione 28/7/2004 dell'Agenzia delle entrate, la procedura, che può avere per oggetto il valore normale delle operazioni di cui al comma 7 dell'articolo 110 del Tuir, si conclude con la stipulazione di un accordo tra il competente ufficio finanziario e il contribuente, ed è vincolante per il periodo in corso e per i due successivi.

Disciplina applicabile alle altre imposte
Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni connesse ad accordi di cash pooling rientrano tra le operazioni finanziarie e, pertanto, le relative prestazioni di servizio sono da ricondurre al novero delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, n. 1, del Dpr 633/72 ( sono in sostanza esenti da Iva gli interessi liquidati a seguito del contratto in esame).
Qualora l'accordo in argomento riguardi società residenti fuori dal territorio nazionale, l'applicazione dell'Iva deve essere effettuata avendo riguardo per il requisito della territorialità dell'imposta in base all'articolo 7 del Dpr 633/72.
In particolare, le operazioni finanziarie si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

  • quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dall'Ue (articolo 7, IV comma, lettera d)
  • se rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri dell'Ue, quando il destinatario non è soggetto passivo dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza (articolo 7, IV comma, lettera e)
  • se rese a soggetti extracomunitari, quando sono ivi utilizzate (articolo 7, IV comma, lettera f).

Pertanto, nel caso che sia la società italiana a ricevere la fattura per interessi, a seguito di un contratto di cash pooling, da una società non residente verrà applicata l'Iva solo nell'ipotesi in cui sussista il requisito della territorialità, così come sopra indicato.
Nell'ipotesi opposta in cui sia la società italiana a fatturare gli interessi a una società dell'U.E., l'operazione è, in ogni caso, fuori dal campo di applicazione dell'Iva.

Per quanto attiene alla disciplina in materia Irap, gli interessi attivi e passivi derivanti da un'operazione di cash pooling sono esclusi dalla base imponibile rilevante ai fini della determinazione di tale tributo ex articolo 5 del Dlgs 446/97, in quanto si tratta di valori iscrivibili alla macrovoce del conto economico "proventi ed oneri finanziari".
Relativamente all'imposta di registro, per il principio di alternatività delle imposte Iva - registro, sulla registrazione del contratto di cash pooling, da effettuarsi in caso d'uso, è dovuta l'imposta di registro in misura fissa (168 euro) ai sensi dell'articolo 40 del Dpr 131/86.

CONCLUSIONI
Come è stato sopra osservato, la stipula di contratti di finanziamento e di tesoreria "accentrata" permette di ottimizzare la gestione delle risorse monetarie e di diminuire i costi necessari per l'accesso al credito. L'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali consente di meglio soddisfare le esigenze legate alle dimensioni dell'impresa, ma richiede una particolare attenzione agli aspetti fiscali.
In tal senso, è necessario tenere in considerazione i seguenti elementi:

  • il contratto deve contenere l'indicazione delle modalità e dei termini del trasferimento dei saldi dai conti periferici al pool account e viceversa, dell'ammontare dei tassi, della commissione spettante al pooler. Tali elementi sono assolutamente necessari per qualificare la tipologia dell'accordo e per garantire una tutela civilistica alla parti. Infatti, un atto negoziale estremamente lacunoso con rinvii a pattuizioni negoziali successive potrebbe essere causa di una diversa riqualificazione dell'accordo con conseguenze sia di natura civilistica che fiscale
  • è necessario che il pooler tenga un sistema di contabilità che consenta di identificare le singole rimesse di debito e di credito e di determinare l'ammontare degli interessi attivi e passivi relativi alle diverse società del gruppo. La certezza dei rapporti e delle risultanze contabili saranno facilmente riscontrabili attraverso le movimentazioni risultanti dagli estratti conto periodici relativi a ciascun conto corrente, ovvero relativi al conto accentrato. La società pooler deve fornire a ogni società partecipante al gruppo il dettaglio dei relativi interessi maturati e compensati in ciascun periodo d'imposta
  • per quanto riguarda gli interessi attivi o passivi relativi a ciascuna società e compensati nell'account pooler, essi devono essere imputati nel conto economico nell'esercizio di maturazione. E' importante ribadire che gli stessi vanno determinati ancorché siano stati oggetto di compensazione; ciò significa che anche nel caso in cui il saldo tra gli interessi attivi e passivi sono pari a zero, al fine della determinazione fiscale del reddito, entrambi concorrono alla sua quantificazione l'uno come componente negativa (interessi passivi), l'altro come componente positiva (interessi attivi)
  • con riferimento alla disciplina della thin capitalization, la differenza tra le due diverse tipologie di cash pooling risulta essere fondamentale, in quanto se nel caso del NCP - essendo regolato giuridicamente come un contratto di conto corrente - trova applicazione la disciplina in esame con la conseguenza che la deducibilità degli interessi passivi avviene secondo la disciplina dell'articolo 98 del Tuir, nel caso del ZBS, avendo l'accordo negoziale caratteristiche non riconducibili a un prestito in denaro, la thin capitalization non rileva
  • per quanto concerne la determinazione quantitativa del saggio di interesse e delle commissioni, è necessario valutarli adeguatamente, in quanto entrambi tali componenti rientrano nella disciplina dei prezzi di trasferimento. E' fondamentale, pertanto, la congruità dei valori e la loro determinazione nel rispetto del principio di libera concorrenza e tenuto conto dei seguenti fattori: l'ammontare del prestito, la durata, il titolo, la natura e l'oggetto del negozio, la posizione finanziaria del mutuante, la moneta di computo, i rischi di cambio
  • le diverse caratteristiche tra i due tipi di contratto (NCP o ZBS) producono effetto anche per quanto riguarda l'applicazione della ritenuta. Con le due risoluzioni esaminate, infatti, l'Amministrazione finanziaria ha precisato l'inapplicabilità dell'esenzione dall'obbligo della ritenuta nel caso di NCP e ha chiarito che l'unica forma di cash pooling ammessa a usufruire dell'esenzione sulle ritenute in uscita viene identificata nel metodo denominato ZBS. L'applicazione dell'esenzione richiede quindi l'effettivo trasferimento delle risorse monetarie. La corresponsione degli interessi alla società non residente in esecuzione del contratto è assoggettata a un trattamento differenziato in funzione della localizzazione del soggetto percettore; l'analisi dei requisiti di residenza fiscale della società non residente si presenta dunque indispensabile per determinare l'applicazione o meno dell'esenzione degli interessi in uscita.

4 - fine. Le prime tre puntate sono state pubblicate nei giorni 12, 13 e 16 gennaio

 
Tamara Trevisan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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