Controlli a distanza
Con sentenza n. 8042 del 27 febbraio 2007 la terza Sezione Penale della Cassazione ha stabilito contemporaneamente due principi:
1. commette il reato, di cui all’art. 4 comma 2 e 38 della legge 300/70, il datore di lavoro che, senza accordo con le rappresentanze sindacali, abbia installato impianti audiovisivi richiesti da esigenze produttive ed organizzative da cui derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei dipendenti né ai fini della punibilità occorre che si tratti di controllo occulto.
2. non commette il reato di cui all’art. 4 comma 2 e 38 della legge 300/70 il datore di lavoro che senza accordo con le rappresentanze sindacali abbia installato in locali di lavoro delle telecamere destinate esclusivamente a tutelare il patrimonio aziendale contro atti illegittimi messi in atto da terzi o anche dai propri dipendenti.