Cassazione: Lavoro a tempo determinato e sanzione ex art. 4 bis del D.L.vo n. 368/2001


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Cassazione: Lavoro a tempo determinato e sanzione ex art. 4 bis del D.L.vo n. 368/2001
Autore: Dpl Modena - aggiornato il 09/03/2009
N° doc. 10671

 

Lavoro a tempo determinato e sanzione ex art. 4 bis del D.L.vo n. 368/2001

 

 

Con sentenza n. 26935 del 10 novembre 2008, la Cassazione ha affermato che l’art. 4 bis del D.L.vo n. 368/2001 (introdotto dalla legge n. 133/2008) si applica esclusivamente alle ipotesi in cui il contratto a tempo determinato sia stato stipulato in violazione di specifiche norme contenute nel predetto decreto legislativo, in particolare nei casi in cui siano state riscontrate violazioni agli articoli 1, 2 e 4 e con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della disposizione, fatte salve le sentenze passate in giudicato. Ne consegue, in queste ipotesi, il diritto per il lavoratore a ricevere soltanto un indennizzo, compreso tra un minimo di 2,5 mensilità ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Tale disciplina resta esclusa per tutte le altre situazioni di nullità del termine, derivanti da motivi non contemplati nei predetti articoli ed il cui giudizio sia stato proposto successivamente all’entrata in vigore dell’art. 4 bis. In questi casi continua ad applicarsi il sistema sanzionatorio ordinario che, a seguito di violazioni sostanziali e formali che governano l’apposizione del termine, commina la nullità parziale dello stesso e la conseguente trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro. All’art. 4 bis è riconosciuta natura eccezionale: pertanto, tale norma non può essere interpretata in maniera estensiva, né può applicarsi al di fuori dei casi espressamenet previsti dal D.L.vo n. 368/2001.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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