Cassazione: Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Con sentenza n. 841 del 17 gennaio 2008, la Cassazione ha ritenuto non sindacabile, sotto i profili della congruità e dell'opportunità, la scelta del datore di lavoro che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto a cui era addetto il dipendente licenziato per giustificato motivo oggettivo..