Ricorso contro cartella esattoriale INPS
Con sentenza del n. 4506 del 27 febbraio 2007, la Cassazione ha affermato che il termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva (40 giorni), ha natura perentoria perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa, tempestiva, impugnazione e acconsentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
La vicenda nasce da una sentenza del Tribunale di Modena del 13 giugno 2001 che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione verso una cartella esattoriale dell'INPS perché proposta dopo i 40 giorni previsti dall'art. 24 del D.L.vo n. 46/1999. In sede di Appello, la Corte di Bologna, aveva riformato la sentenza non ritenendo perentorio il termine in carenza di una espressa previsione normativa.