Sostituzione di lavoratore assente per sciopero
Con sentenza n. 20164 del 26 settembre 2007, la Cassazione ha affermato che non costituisce condotta antisindacale punita ex art. 28 della legge n. 300/1970, il comportamento del datore di lavoro che sostituisce lavoratori in sciopero con altri lavoratori che non hanno aderito alla manifestazione, sempre che tale comportamento non violi disposizioni di legge o di contratto, atteso che rientra nel principio della libera iniziativa economica l’esercizio di un’attività finalizzata a limitare gli effetti negativi dell’astensione. Ovviamente, restano vietati sia l’assunzione di lavoratori con contratto a termine per sostituire gli scioperanti (art. 3 del D. L.vo n. 368/2001) che l’utilizzazione di lavoratori interinali (art. 20, comma 5, lettera a), del D. L.vo n. 276/2003.