Cassazione: Successione di CCNL applicati e periodo di comporto


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Cassazione: Successione di CCNL applicati e periodo di comporto
Autore: Dpl Modena - aggiornato il 04/07/2008
N° doc. 9324


Successione di CCNL applicati e periodo di comporto

 

Con sentenza n. 4510 del 21 febbraio 2008, la Cassazione ha affermato che nel caso in cui ad una disciplina collettiva ne succeda un’altra di analoga natura si realizza l’immediata sostituzione delle nuove clausole a quelle precedenti, sebbene la nuova disciplina sia meno favorevole ai lavoratori. Il divieto di deroga “in peius” posto dall’art. 2077 c.c. riguarda esclusivamente il contratto individuale in relazione a quello collettivo. Peraltro, con riguardo ai rapporti tra questi due contratti, va considerato che le disposizioni del contratto collettivo non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo dei sindacati, ma operano invece dall’esterno sui singoli rapporti di lavoro come fonte individuale, sicchè nell’ipotesi di successione tra contratti collettivi le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole per il lavoratore. Ne consegue che nel caso di assenze per malattia verificatesi a cavallo di due successivi contratti collettivi l’equitativa fissazione del c.d. “termine esterno”£ del periodo di comporto, con riferimento alla durata del contratto collettivo, non costituisce ostacolo a calcolare il comporto con riferimento alle assenze complessive del lavoratore, sebbene iniziate prima dell’entrata in vigore del secondo contratto.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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