Casse vuote per i professionisti.


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Casse vuote per i professionisti.
Autore: Giuseppe Malinconico - aggiornato il 05/07/2006
N° doc. 1630
05 07 2006 - Edizione delle 15:45  
 
Dl 223/2006, articoli 35, comma 12, e 37, commi 4-5

Casse vuote per i professionisti

L'obbligo di percepire i compensi con assegno bancario, bonifico, Pos e carte di credito si inserisce nei provvedimenti tesi a rafforzare l'efficacia dei controlli finanziari telematici
 
La materia relativa alle indagini finanziarie è stata oggetto, per effetto del decreto legge n. 223 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006, di rilevanti interventi.
Tale misura segna l'ennesimo avanzamento nell'uso della telematica al fine di contrastare frodi, evasioni e comportamenti elusivi; infatti, grazie all'obbligo di comunicazione periodica all'Agenzia delle entrate degli elenchi di tutti i clienti e dei dati identificativi che li riguardano, da parte di banche, intermediari, operatori finanziari e Poste Spa, l'anagrafe dei conti correnti potrebbe diventare realtà a distanza di quindici anni dalla sua previsione.

Il decreto legge n. 223/2006 prevede, inoltre, l'obbligo per i professionisti di tenere appositi conti correnti per lo svolgimento dell'attività professionale, anche se svolta in forma associata, nonché l'obbligo di incassare i compensi derivanti dall'attività professionale mediante assegno non trasferibile, bonifico, Pos e carte di credito.

Per cogliere appieno la portata delle novità normative di recente introduzione, appare opportuno fornire una panoramica generale degli aspetti più significativi della disciplina delle indagini finanziarie.
In particolare, la normativa è stata modificata in maniera tecnicamente "più precisa" rispetto al passato, al fine di potenziare l'efficacia di tale strumento investigativo e semplificare la procedura per gli accertamenti bancari.

La legge finanziaria 2005(1), le circolari dell'Agenzia delle entrate(2) e le direttive impartite dal Comando generale della Guardia di finanza(3), hanno apportato modifiche di rilievo ai poteri istruttori riconosciuti all'Amministrazione finanziaria in materia di indagini bancarie.
Le novità introdotte dal legislatore con la legge 311/2004, ai commi 402, 403 e 404, modificando le previsioni in merito contenute negli articoli 32 e 51, rispettivamente, dei Dpr n. 600/1973 e n. 633/1972, hanno interessato tre versanti:
  • ambito oggettivo di applicazione delle norme mediante l'ampliamento delle informazioni acquisibili attraverso gli accertamenti bancari. Con le novità introdotte dalla Finanziaria, infatti, le richieste avranno per oggetto "dati, notizie, e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi". Il che significa che potrebbero essere oggetto di segnalazione, da parte del soggetto che ha ricevuto la richiesta, anche dati, notizie e documenti concernenti rapporti non relativi a un conto, quali l'acquisto di certificati di deposito e titoli, la cessione di titoli e di effetti al dopo incasso, le richieste di assegni circolari allo sportello con controvalore in numerario o altri titoli o valori, le richieste di bonifico senza addebito in conto, le negoziazioni allo sportello di assegni
  • ambito soggettivo, in riferimento all'ampliamento dei soggetti destinatari delle richieste di accertamenti bancari, includendo, oltre agli istituti bancari e a Poste Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società gestione del risparmio e le società fiduciarie, coinvolgendo, in definitiva, tutti i soggetti che istituzionalmente pongono in essere operazioni di gestione, impiego e movimentazione di disponibilità finanziarie, nonché all'estensione dei poteri di rettifica e accertamento nei confronti dei titolari di reddito di lavoro autonomo. A tal proposito, le modifiche apportate dalla Finanziaria 2005 prevedono ora che sia i "prelevamenti" che gli "importi riscossi" nell'ambito dei "rapporti od operazioni" intrattenuti o effettuati con gli enti creditizi e di intermediazione finanziaria, siano posti a base di rettifiche e accertamenti, tanto come "ricavi", quanto come "compensi", ove il contribuente non dimostri che le anzidette movimentazioni hanno concorso alla determinazione del reddito, ovvero che sono irrilevanti a tal fine e sempre che non ne indichi il soggetto beneficiario. A prescindere dal riferimento ai "prelevamenti ed agli importi riscossi", l'aspetto più importante è il richiamo non solo ai "ricavi", ma anche ai "compensi". Per effetto di ciò, infatti, il campo di applicazione della presunzione legale in parola si allarga a comprendere anche i titolari di reddito di lavoro autonomo.
  • alcuni aspetti procedurali, quali la riduzione dei tempi della procedura e nuove modalità di scambio delle informazioni da esperire, in prospettiva, esclusivamente per via telematica. La riduzione dei termini da 60 a 30 giorni per trasmettere le informazioni richieste dall'Amministrazione finanziaria è da considerarsi anche alla luce del nuovo dettato normativo, di cui all'articolo 32, comma 3, che prevede l'obbligo di scambio di informazioni esclusivamente in via telematica, a decorrere dal 1° settembre 2006.
    A tal proposito, occorre ricordare il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per effetto del quale è stato disposto il differimento al 1° settembre 2006, dell'obbligatorietà della comunicazione in via telematica, previsto dagli articoli 32, comma 3, del Dpr 600/1973, e 51, comma 4, del Dpr 633/72. Dalle motivazioni contenute nel suindicato provvedimento si evince come il carattere fortemente innovativo delle disposizioni che disciplinano le modalità di esercizio dei poteri dell'Amministrazione finanziaria in materia di indagini, ha reso necessario lo studio e l'analisi dei requisiti funzionali dell'architettura e della procedura per la trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, in collaborazione con gli operatori finanziari. Il citato provvedimento stabilisce le modalità tecniche per l'invio delle richieste da parte del Fisco e delle risposte da parte degli intermediari, che dovranno avvenire attraverso un sistema di posta elettronica certificata (Pec), secondo le regole stabilite dal Dpr 68/2005.
    Con l'adozione della firma elettronica, si garantisce il rispetto delle stesse regole previste per la comunicazione tramite raccomandata, assicurando, nel contempo, la sottoscrizione delle richieste e delle relative risposte; inoltre il formato Xml(4) del tracciato, contenente le informazioni, oggetto delle richieste e delle risposte, consente di colloquiare facilmente con gli operatori finanziari, mantenendo nel contempo la riservatezza delle informazioni nella fase di trasmissione delle stesse.

In definitiva, si tratta di innovazioni rivolte a conferire maggiore incisività, sia sotto il profilo dell'ampliamento dei poteri riservati ai verificatori sia in rapporto alla tempistica di espletamento del complesso iter procedurale.


NOTE:
1) Cfr articolo 1, legge 311/2004, commi 402, 403, 404.

2) Cfr circolare dell'Agenzia delle entrate n. 10/E del 16/03/2005.

3) Cfr istruzioni del Comando generale della Guardia di finanza impartite ai reparti operativi dopo le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2005 alla disciplina delle indagini bancarie.

4) Xml: Extensible markup language. Nelle indagini finanziarie viene utilizzata un'unica versione del documento Xml, valida sia per la richiesta agli operatori finanziari da parte dell'Agenzia delle entrate o della Guardia di finanza, sia per la risposta trasmessa dall'operatore o dagli operatori che trattano le informazioni sul contribuente oggetto dell'indagine.

 
Giuseppe Malinconico
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware