Centrali elettriche. Il Comune con l'Ici attinge a piene mani. Va assoggettato all'imposta anche il valore delle 'turbine' e degli altri impianti mobili


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Centrali elettriche. Il Comune con l'Ici attinge a piene mani. Va assoggettato all'imposta anche il valore delle 'turbine' e degli altri impianti mobili
Autore: Fisco oggi - Francesca La Face - aggiornato il 18/12/2006
N° doc. 1800
 
18 12 2006 - Edizione delle 13:00  
 
Sentenza n. 24064 del 10 novembre 2006

Centrali elettriche. Il Comune con l’Ici attinge a piene mani

Va assoggettato all’imposta anche il valore delle “turbine” e degli altri impianti mobili
 
Avvalendosi della procedura Docfa (con la quale il proprietario di un immobile, al fine di accelerare l’attribuzione del valore catastale, propone agli uffici tecnici erariali la misura della rendita, che veniva iscritta a titolo provvisorio, con possibilità di rettifica da parte del medesimo ufficio), una Spa, proprietaria di una centrale elettrica, propose all’Ute la misura della propria rendita catastale, che fu poi rettificata dall’ufficio.

La stessa società impugnò l’atto di rettifica dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, eccependo che l’Ute non aveva fornito alcuna spiegazione riguardo la rendita catastale attribuita agli impianti per la produzione dell’energia, quali, serbatoi, macchinari fissati con viti e bulloni (turbine, caldaie, eccetera), ciminiere, tubazioni.
In particolare, a giudizio della società ricorrente, tali impianti, tra cui le “turbine”, non erano suscettibili di produrre un autonomo reddito di tipo immobiliare, essendo finalizzati alla produzione industriale e, pertanto, il loro valore non andava incluso nel valore della rendita catastale attribuita alla centrale elettrica da parte dell’Agenzia del territorio.

I giudici di prime cure respingevano il ricorso presentato dalla società, mentre le argomentazioni della ricorrente venivano accolte dalla Ctr.
Avverso tale sentenza, l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, affermando che tutte le componenti costruttive e impiantistiche debbono essere sottoposte a valutazione per l’attribuzione della rendita catastale dell’intero complesso immobiliare, e i criteri per la determinazione della stessa (rendita) si devono applicare, non solo al singolo immobile che compone l’unità immobiliare, ma anche a ogni sua altra parte che concorra alla sua autonomia funzionale e reddituale.

Tanto premesso, con la sentenza in esame (n. 24064 depositata il 10 novembre 2006), la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria e, prima di entrare nel merito della fattispecie sottoposta al suo vaglio, ha evidenziato che, riguardo all’assoggettamento a Ici del valore delle “turbine” e degli altri impianti mobili delle centrali elettriche, si è sviluppato un lungo e consistente contenzioso tra le società elettriche da un lato e gli uffici del Territorio e i Comuni nei quali hanno collocazione dette centrali.

Più specificatamente, la Cassazione ha ricordato come il contenzioso sia nato dal fatto che la società elettrica, nell’attuare la procedura (Docfa) di determinazione della rendita catastale, ha riformulato il classamento delle centrali termoelettriche, omettendo il valore (assai rilevante) delle “turbine”, non ritenute dalle predette società impianti fissi, ottenendo rendite inferiori del 60 – 70 per cento rispetto a quelle precedentemente determinate dagli uffici, abbattendo così il gettito Ici dei piccoli Comuni di appartenenza.

Vista la rilevanza della questione, resa ancora più acuta dal mancato formarsi di un orientamento giurisprudenziale, in sede di discussione della Finanziaria 2004, si ritenne che tutti i beni mobili siti negli opifici, ovvero gli elementi degli immobili costruiti per speciali esigenze di un’attività industriale, concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo.
Successivamente, con il comma 540, articolo 1, della legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005), si decise, in via interpretativa, che concorrevano alla determinazione del calcolo della rendita catastale anche le parti mobili degli opifici che a essi accedono, mediante qualsiasi mezzo di unione, allo scopo di realizzare un unico bene complesso.

Il citato comma 540 fu presto abrogato dall’articolo 4, comma 1, del Dl n. 35/2005.
Da ultimo, con l’articolo 1–quinquies del Dl n. 44/2005 è stato disposto che “ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 212/2000, l’art. 4 del regio decreto n. 652/1939, convertito con modificazioni dalla Legge 1249/1939, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell’art. 10 del citato regio decreto legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell’attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo”.

Tanto precisato, i giudici di legittimità hanno affermato che, in virtù di quanto disposto dal sopra menzionato articolo 1–quinquies (norma di natura strettamente interpretativa), le centrali elettriche non possono escludere le “turbine” e tutti gli altri impianti mobili dal computo della rendita catastale ai fini dell’Ici, in quanto esse costituiscono una parte essenziale dell’impianto fisso, senza le quali verrebbe meno la classificabilità dell’unità immobiliare come centrale elettrica.

In buona sostanza, la Cassazione ha ritenuto che le “turbine”, insieme ai serbatoi, alle ciminiere, alle pompe, ai ventilatori, alle caldaie, sono elementi essenziali costitutivi del bene “centrale elettrica”, ovvero impianti necessari al ciclo di produzione dell’energia elettrica, in quanto è “impossibile separare l’uno dall’altro senza la sostanziale alterazione del bene complesso...che non sarebbe più nel caso di specie, una centrale elettrica”.

Riguardo all’eccezione di illegittimità costituzionale dell’articolo 1–quinquies del Dl n. 44/2005, sollevata dalla società ricorrente, per contrasto con gli articoli 3, 41 e 53 della Costituzione, i giudici hanno poi rilevato che non sussiste alcuna disparità di trattamento tra i proprietari di una centrale elettrica e quelli di altri opifici.

Per la Corte, quanto affermato trova conferma nel fatto che “lo scopo perseguito dal Legislatore nel dettare la norma interpretativa di cui all’art. 1- quinquies del D.L. n. 44/2005, è stato quello (e solo quello) di risolvere, per quanto concerne le centrali elettriche, (perché è per questo tipo di immobili che si era determinato nella giurisprudenza un lungo ed irrisolvibile contrasto ermeneutico), il problema dell’efficacia della peculiare modalità di unione delle “turbine” al suolo, al fine di determinare l’incorporazione”.
Ciò, non è valso a costituire “uno status speciale delle centrali elettriche che ecceda la loro effettiva specialità all’interno della più ampia (e assolutamente variegata) categoria degli opifici”; né, è possibile “eccepire in astratto la disparità di trattamento, senza che vengano concretamente indicate le situazioni che, rispetto a quella in discussione, siano effettivamente identiche e diversamente regolate”.

In sostanza, la norma in argomento, che ha natura effettivamente interpretativa, è diretta a risolvere, in via definitiva, un contrasto ermeneutico (non altrimenti dirimibile) insorto relativamente alla situazione, assai specifica, delle centrali elettriche.
D’altra parte, ribadisce la Corte, il lungo e irrisolvibile contrasto ermeneutico si è determinato in giurisprudenza, proprio perché la società elettrica “in sede di utilizzazione della procedura Docfa, aveva escluso le “turbine” dal computo della rendita catastale delle centrali elettriche, determinando rispetto alla situazione precedente una diminuzione delle entrate Ici talmente considerevole da richiedere ben due interventi dello Stato, in sede di approvazione della Legge finanziaria, a ripianamento dei conti degli enti locali coinvolti”.
Pertanto, attesa la natura strettamente interpretativa della norma in esame, essa non può che applicarsi al solo settore produttivo delle centrali elettriche.

 
Francesca La Face

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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