Certificazioni auto soggette a bollo


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Certificazioni auto soggette a bollo
Autore: Annamaria Crisconio - aggiornato il 22/03/2006
N° doc. 1346
  
 
Risoluzione n. 40/E del 17 marzo 2006

Certificazioni auto soggette a bollo

Pagano 14,62 euro per ogni foglio le dichiarazioni di conformità e tutti i documenti equivalenti previsti da direttive comunitarie
 
Con la risoluzione n. 40/E del 17 marzo, l'Agenzia delle entrate illustra il corretto trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, delle dichiarazioni di conformità previste dall'articolo 76, commi 6 e 7, del nuovo Codice della strada, contenuto nel Dlgs 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
L'articolo 76 del Codice della strada stabilisce, al comma 6, che per ciascun veicolo costruito conformemente a un tipo omologato in Italia, il costruttore rilasci all'acquirente una dichiarazione di conformità, redatta sul modello approvato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che attesti che il veicolo è conforme al tipo omologato.
Il costruttore è pienamente responsabile della dichiarazione a tutti gli effetti di legge. Inoltre, egli deve conservare un registro in cui siano annotate progressivamente tutte le dichiarazioni rilasciate.
Nel caso in cui i veicoli siano allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha costruito l'autotelaio, il comma 7 del medesimo articolo 76 dispone che ogni costruttore debba rilasciare per la parte di propria competenza la certificazione di origine, che deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità o dal certificato di origine relativo al telaio. Se l'omologazione avviene in più fasi, le certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di conformità, i cui criteri sono fissati con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In questo contesto amministrativo, la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), al comma 280 dell'unico articolo, ha stabilito che le citate dichiarazioni di conformità siano soggette all'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642, Testo unico dell'imposta di bollo.
Tali maggiori entrate sono state in parte destinate al funzionamento e all'implementazione del Ced del dipartimento dei Trasporti terrestri del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché a finanziare una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare un'adeguata informazione agli utenti, specialmente di giovane età, per consolidare e accrescere la prevenzione degli incidenti e degli infortuni stradali.

Con l'interpello da cui è scaturita la risoluzione in esame, il menzionato dipartimento dei Trasporti terrestri chiedeva all'Agenzia delle entrate chiarimenti in merito al trattamento tributario non solo delle già richiamate dichiarazioni di conformità, ma anche di altri quattro tipi di documenti previsti e disciplinati dal Codice della strada:
  1. dichiarazioni di conformità per allestimenti o trasformazioni di veicoli
  2. certificazioni di idoneità tecnica relative a macchine agricole e macchine operatrici
  3. certificazioni per l'immatricolazione relative a macchine provenienti da altro Stato dell'Unione europea
  4. dichiarazioni di conformità rilasciate per entità tecniche.

Nella risoluzione n. 40/2006, in primo luogo, è stato precisato che le dichiarazioni di conformità rilasciate per allestimenti o trasformazioni di veicoli, poiché espressamente previste dal comma 7 dell'articolo 76 del Dlgs n. 285/1992, sono sicuramente assoggettate all'imposta di bollo, nella misura di 14,62 euro per ogni foglio.

Circa le certificazioni di idoneità tecnica relative a macchine agricole e macchine operatrici, disciplinate dagli articoli 108 e 114 del Dlgs n. 285/1992, l'Agenzia delle entrate ha chiarito il loro esonero dall'imposta di bollo, in quanto non ricomprese tra gli atti che il legislatore della legge n. 311/2004 ha voluto assoggettare a bollo, accogliendo in tale punto la soluzione prospettata dall'interpellante.

E' importante sottolineare che nella risoluzione in esame, è fissato un principio di equiparazione, sotto il profilo tributario, tra le dichiarazioni di conformità, di cui all'articolo 76 del Dlgs n. 285/1992, e tutti i documenti a esse equivalenti che perseguono la stessa finalità:

  • certificati di conformità previsti dalla direttiva comunitaria 92/53/Cee del 18 giugno 1992, relativi all'omologazione di veicoli fabbricati in una o più fasi
  • certificati di conformità previsti dalla direttiva comunitaria 2002/24/Cee del 18 marzo 2002, relativi ai veicoli a motore a due o tre ruote, destinati a circolare su strada.

A tale proposito, viene precisato che tali certificati, formati in Italia, dal 1° gennaio 2005 sono soggetti all'imposta di bollo nel momento di formazione dell'atto, a prescindere dal luogo di omologazione e costruzione del veicolo cui si riferiscono. Se, invece, sono formati all'estero, anche se si riferiscono a veicoli omologati e costruiti in Italia, non sono soggetti all'imposta di bollo. Diventano, però, imponibili in caso d'uso, ad esempio quando si presentano all'ufficio delle Entrate per la registrazione.

Infine, le dichiarazioni di conformità rilasciate per entità tecniche, cioè per i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli, disciplinati dal decreto ministeriale 8 maggio 1995, sono soggette all'imposta di bollo soltanto se rilasciate in fase di omologazione di un nuovo veicolo da immatricolare, perché in tal caso ricadono nella sfera applicativa del comma 7 dell'articolo 76 del Dlgs n. 285/1992.

Nella risoluzione in esame è contenuta un'ulteriore importante precisazione, relativa alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo. Infatti, oltre alle consuete modalità ordinarie o straordinarie, quali carta bollata, marche o bollo a punzone, è prevista anche la possibilità di pagare l'imposta di bollo in modo virtuale, a norma dell'articolo 15 del Dpr n. 642/1972, in quanto le dichiarazioni e i certificati di conformità appartengono alla categoria di atti e documenti per i quali è consentito il pagamento virtuale, sempre a richiesta degli interessati.
A tal fine, gli uffici delle Entrate devono liquidare l'imposta provvisoria dovuta, in base al numero di atti e documenti che gli interessati presumono di emettere durante l'anno. Provvedono, poi, a ripartire tale importo in rate bimestrali. Se in seguito viene richiesta l'integrazione del tipo o del numero di documenti da assoggettare a bollo virtuale, l'ufficio riliquida le rimanenti rate d'imposta.

L'ipotesi di mancato assolvimento dell'imposta di bollo per le dichiarazioni di conformità determina l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 25 del Dpr n. 642/1972. Inoltre, l'irregolarità fiscale degli atti e documenti presentati a funzionari e dipendenti delle amministrazioni dello Stato, che comunque non possono rifiutarne la ricezione, fa sorgere in capo a questi ultimi l'obbligo di inviare i medesimi atti al competente ufficio delle Entrate affinché siano regolarizzati entro 30 giorni dal ricevimento (articolo 19, Dpr 642/72).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware