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Commissione tributaria regionale della Puglia |
Rassegna giurisprudenziale del 24 giugno 2005 |
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Segnaliamo, tra le sentenze in rassegna, la n. 40/08/05 del 22 marzo 2005: non è legittimo l'avviso di accertamento emanato dall'ufficio, in caso di cessione di azienda, sulla base della valutazione del giro d'affari annuo dell'impresa ceduta. In particolare, la Commissione regionale non ha ritenuto valida la procedura adottata dall'ufficio che, partendo dai ricavi lordi e stabilendo un ipotetico reddito pari al 25 per cento dei ricavi e moltiplicando per tre il risultato, ha determinato l'avviamento a norma dell'articolo 2, comma 4, Dpr 460/96 | Estremi: n. 40/08/05 del 22 marzo 2005 Argomento: Irpef - Cessione d'azienda - Avviamento Non può ritenersi legittimo l'avviso di accertamento emanato dall'ufficio, in caso di cessione di azienda, sulla base della valutazione del giro d'affari annuo dell'impresa ceduta. Tale dato non può essere considerato come un decisivo elemento di valutazione se comparato con i costi e con le altre componenti della gestione aziendale. In particolare, la Commissione regionale non ha ritenuto valida la procedura adottata dall'ufficio che, partendo dai ricavi lordi e stabilendo un ipotetico reddito pari al 25 per cento dei ricavi e moltiplicando per tre il risultato, ha determinato l'avviamento a norma dell'articolo 2, comma 4, del Dpr n. 460/1996. Tale criterio astratto non può essere condiviso dai giudici, in quanto è sempre necessaria un'attenta analisi gestionale al fine di stabilire il fondamento della pretesa impositiva dell'ufficio.
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