Cessione d'azienda. Nessun ostacolo alla compensazione - Risoluzione n. 268/E del 27 settembre 2007.


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Cessione d'azienda. Nessun ostacolo alla compensazione - Risoluzione n. 268/E del 27 settembre 2007.
Autore: Agenzia delle Entrate - aggiornato il 28/09/2007
N° doc. 4002
28 09 2007 - Edizione delle 13:30  
 
Risoluzione n. 268/E del 27 settembre 2007

Cessione d'azienda. Nessun ostacolo alla compensazione

Debiti Iva, Inps e Inail del dante causa "pagati" con il credito Iva dell'acquirente
 
Nel caso di cessione di azienda, i crediti Iva del cessionario sono compensabili con i debiti (indicati nell'atto di trasferimento) Iva, Inps e Inail del cedente. Se, poi, quest'ultimo si estingue in seguito all'operazione, l'avente causa è obbligato a presentare un sola dichiarazione, con un frontespizio e due moduli.
Sono, in sintesi, i chiarimenti arrivati con la
risoluzione n. 268/E del 27 settembre, documento che riepiloga gli adempimenti collegati alla descritta ipotesi di "trasformazione sostanziale soggettiva".

In effetti, l'intervento della direzione centrale Normativa e Contenzioso permette di effettuare una ricognizione delle strade da percorrere, differenti a seconda del tempo in cui si realizza la cessione d'azienda. Ragionando in "tempo reale", nel caso, come quello prospettato dall'istante, di estinzione del cedente, possono aversi le seguenti ipotesi:
  • cessione avvenuta nel 2006. La dichiarazione, che deve essere presentata dal cessionario, consta di un unico frontespizio, nel quale vanno indicati i propri dati anagrafici, e due moduli. Nel primo, il cessionario deve compilare tutti i quadri inerenti la propria attività riportando i dati delle operazioni effettuate nel corso dell'anno 2006, compresi quelli relativi alle operazioni effettuate dal cedente nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta la cessione. Vanno, inoltre, compilati i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all'operazione. Nell'altro modulo, relativo al cedente, la cui partita Iva va indicata nel campo 1 del rigo VA1, devono essere compilati tutti i quadri inerenti l'attività dallo stesso svolta, comprendendo quelli relativi alle operazioni effettuate fino all'ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data della cessione
  • cessione avvenuta tra il 1° gennaio 2007 e la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2006. Il cessionario deve presentare per l'anno 2006, oltre alla propria, anche la dichiarazione per conto del cedente, nel caso quest'ultimo non vi abbia già provveduto. In tale dichiarazione, vanno indicati i dati del soggetto estinto nella parte riservata al contribuente e quelli del cessionario nel riquadro riservato al dichiarante, riportando il valore 9 nella casella relativa al codice di carica.

Per concludere, tornando alla possibilità di compensazione, l'agenzia delle Entrate, nel confermare che il codice fiscale del contribuente da indicare nell'F24 è quello del soggetto che effettua il versamento unitario, rinvia, relativamente alle sezioni INPS e Altri enti previdenziali, alle indicazioni fornite dagli stessi enti nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive.

 
r.fo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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