Cessione sfruttamento di immagine. Il compenso in natura sconta l Iva


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Cessione sfruttamento di immagine. Il compenso in natura sconta l Iva
Autore: Fisco Oggi - Anna Maria Badiali - aggiornato il 02/10/2009
N° doc. 11366

Cessione sfruttamento di immagine. Il compenso in natura sconta l'Iva

L'operazione è imponibile anche quando il corrispettivo è rappresentato da una polizza assicurativa vita
È soggetta a Iva la cessione del diritto allo sfruttamento economico della propria immagine da parte di un artista che, in cambio, non percepisce un compenso in denaro ma la stipula di un'assicurazione vita a seguito della quale riceverà un vitalizio.
Dal punto di vista delle imposte sui redditi, anche se l'operazione sembra non essere direttamente connessa all'attività abituale del professionista, in realtà lo è e, di conseguenza, il premio assicurativo è tassabile come reddito da lavoro autonomo.
La rendita vitalizia, infine, avendo funzione previdenziale, rappresenta, ai fini fiscali, reddito di capitale ed è sottoposta a imposta sostitutiva.
Sono questi i tre punti chiariti dalla risoluzione n. 255/E del 2 ottobre in risposta ad alcuni quesiti presentati da un contribuente che, appunto, ha intenzione di cedere a una società l'utilizzo della sua immagine, della sua voce e del suo nome. Il professionista, invece di soldi, preferisce garantirsi un futuro economicamente tranquillo, chiedendo all'acquirente come compenso un'assicurazione vita, in base alla quale riceverà, dal quinto anno dalla stipula, una rendita vitalizia annuale o distribuita per un periodo superiore a 15 anni.
Secondo l'istante il trattamento fiscale da applicare è molto chiaro:
  • niente denaro, niente fattura, quindi, niente Iva
  • rendita vitalizia tassata come reddito di capitale.

Molto più articolata la risposta dell'Agenzia, che prende il via dalla definizione del diritto all'immagine, diritto assoluto della persona, che, per i professionisti dello spettacolo, diventa anche "un bene in senso giuridico ed economico, suscettibile di sfruttamento".
Da questa premessa, l'analisi del caso e i suoi riflessi tributari.
Trattamento Iva
I funzionari dell'Amministrazione scartano immediatamente la tesi della non tassabilità ai fini Iva; affermano infatti che, se pur in assenza di denaro contante, il tipo di accordo definito tra le due parti possiede sia il presupposto soggettivo che quello oggettivo tipico delle operazioni sottoposte all'imposta e aggiungono che la cessione descritta nell'interpello è una permuta e rientra nell'ipotesi prevista dall'articolo 11 del Dpr 633/1972 "Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate".
Prima di tutto occorre, però, verificare se il contribuente è un soggetto passivo.
La risposta è sì. Egli svolge, infatti, abitualmente attività artistica e le sue prestazioni scontano l'imposta sul valore aggiunto (articolo 5, Dpr 633/1972). Di conseguenza, essendo la transazione effettuata direttamente riconducibile alla sua professione, anch'essa dovrà essere assoggettata a Iva.
Nessun dubbio neanche sul presupposto oggettivo. L'accordo economico raggiunto è assimilabile, infatti, a una prestazione di servizi relativa alla concessione di beni o di diritti similari al diritto d'autore (articolo 3, n. 2, Dpr 633/1972).
Per concludere il capitolo Iva, il calcolo dell'imposta da pagare, nel caso mancasse un valore normale di mercato a cui riferirsi, va effettuato sull'intera somma versata dalla società per il premio assicurativo.
Trattamento Irpef
L'Agenzia ritiene, inoltre, che il tipo di cessione effettuata dal contribuente è rilevante ai fini dell'imposta sul reddito, in due tempi.
I premi versati dall'acquirente alla società assicurativa, infatti, sono in pratica compensi e costituiscono reddito da lavoro autonomo, perché strettamente connessi all'attività e al ruolo che l'istante occupa nel mondo dello spettacolo, anche se non direttamente legati a una sua specifica prestazione artistica. La norma richiamata nel documento di prassi è l'articolo 54, comma 1-quater del Tuir.
Anche la rendita vitalizia che il contribuente percepirà in futuro dovrà essere sottoposta a Irpef senza che ciò, sottolineano dalle Entrate, generi una doppia imposizione.
Le due fattispecie, infatti, si fondano su presupposti differenti.
A sostegno di questa tesi, l'Agenzia riporta il parere n. 30/2005 del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive e la sentenza n. 10801/2007 della Corte di cassazione.
In particolare, il Comitato, a proposito di una cessione d'azienda per la quale veniva corrisposta una rendita vitalizia ha precisato che "non vi è duplicazione se un soggetto cede un bene, realizzando una plusvalenza tassata ed impiega il ricavato stipulando un contratto costitutivo di rendita. Posta la premessa della tassabilità del corrispettivo imputabile alla plusvalenza, viene meno nell'operazione prospettata il risparmio d'imposta che la renderebbe elusiva".
In pratica, spiegano i tecnici delle Entrate, l'artista protagonista dell'interpello riceve corrispettivi sotto forma di premio assicurativo tassabili come redditi di lavoro autonomo che, impiegati successivamente per la costituzione di una rendita vitalizia, sganciata dal precedente tipo di rapporto, costituiranno un'altra tipologia reddituale.
Il documento di prassi, infine, chiarisce in sintonia con l'istante, che la rendita vitalizia, avendo funzione previdenziale, non va considerata reddito di lavoro dipendente, ma di capitale ed è quindi soggetta a imposta sostitutiva.

Anna Maria Badiali - pubblicato il 02/10/2009
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