La Commissione tributaria regionale Piemonte, con la sentenza n. 11/28/07 del 26 marzo 2007, ha chiarito importanti aspetti rispetto alla problematica del trattamento fiscale (Iva o Registro) della cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli.
La vicenda prende spunto da un accertamento col quale l'ufficio recuperava come imponibile Iva il corrispettivo di una vendita di terreni edificabili, ma in precedenza agricoli, che il cedente aveva ricevuto in eredità, e che all'atto dell'alienazione erano stati assoggettati a imposta di registro in misura proporzionale. Il contribuente sosteneva, tra l'altro, che proprio il modo di acquisto escludesse i terreni stessi dall'ambito Iva, facendoli ricadere nella sfera personale del venditore. L'ufficio resisteva citando la risoluzione 137/2002 dell'Agenzia delle entrate, a sua volta basata su sentenze della Corte di cassazione (nn. 10943/1999 e 3987/2000), in base alla quale il vincolo di strumentalità all'attività agricola non viene meno, anche in caso di cessione di terreni edificabili, con la conseguenza che la relativa cessione debba ritenersi inerente all'esercizio dell'impresa.
Come recentemente ribadito dalla risoluzione 54/2007, ai fini dell'assoggettabilità a Iva occorre che si verifichino le due seguenti condizioni:
- il terreno da cedere deve essere totalmente edificabile
- il terreno deve essere stato utilizzato dal cedente nell'ambito della propria attività di produttore agricolo.
Solo in presenza di entrambe le condizioni la cessione è soggetta a Iva, altrimenti vi è l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale.
Avendo la Ctp di Torino accolto le tesi del contribuente, l'ufficio proponeva appello evidenziando l'illogicità dell'iter logico-giuridico contenuto nella sentenza, nel momento in cui si affermava che i terreni alienati erano estranei all'esercizio dell'impresa per il solo fatto di essere stati acquisiti in via ereditaria.
La Ctr, investita della questione, ha preliminarmente stabilito come l'acquisto per via ereditaria non conferisca un particolare status giuridico al bene, il quale entra a far parte indifferenziata del patrimonio dell'avente causa; da qui discende una presunzione di inerenza del terreno all'attività imprenditoriale agricola dell'erede. Tale presunzione "non basta a fornire la prova piena dell'inerenza suddetta, ma basta ad invertire l'onere della prova, gravandone la parte appellata"; il contribuente, cioè, avrebbe dovuto dimostrare l'esclusione del bene dall'attività imprenditoriale.
I giudici, quindi, dopo aver evidenziato che l'estraneità può ben sussistere, ma che (in base all'inversione dell'onere della prova di cui si diceva) nel caso in questione non fosse stata provata; hanno ritenuto che, trattandosi di vendita, il modo di acquisto dei beni fosse del tutto irrilevante, atteso che l'inerenza del terreno all'attività imprenditoriale agricola deriva non dalla modalità di acquisto, ma dalla destinazione effettiva, successivamente all'acquisto. L'importante principio che ne consegue è quello per cui i beni acquisiti con una modalità che esclude l'assoggettabilità a Iva, possono poi ben essere sottoposti all'imposta in fase di vendita degli stessi, in quanto inerenti all'attività imprenditoriale, a meno che il cedente non provi la non strumentalità degli stessi.
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