Cessioni di immobili, 'valore normale' aperto alla prova contraria - Risoluzione n. 170/E del 13 luglio 2007.


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Cessioni di immobili, 'valore normale' aperto alla prova contraria - Risoluzione n. 170/E del 13 luglio 2007.
Autore: Chiara Ciranda - aggiornato il 13/07/2007
N° doc. 3670
13 07 2007 - Edizione delle 16:30  
 
Risoluzione n. 170/E del 13 luglio 2007

Cessioni di immobili, "valore normale" aperto alla prova contraria

Ma l'esame delle circostanze non può avvenire in sede di interpello
 
Il contribuente può sempre confutare, fornendo prova contraria, le rettifiche effettuate dall'Agenzia delle entrate sui corrispettivi derivanti dalla cessione di immobili da parte delle imprese quando questi risultano inferiori al "valore normale" del bene. La determinazione concordata del valore normale, tuttavia, implica una "doverosa" e "diligente" ricognizione dei fatti, come tale non realizzabile dall'Amministrazione finanziaria in sede di interpello.
Il chiarimento è contenuto nella
risoluzione n. 170/E del 13 luglio 2007, con cui l'Agenzia delle entrate risponde al quesito presentato da una società consortile che, dopo aver realizzato un complesso polifunzionale in forma modulare, intende procedere al trasferimento ai soci dei singoli moduli mobiliari.

Nello specifico, il contribuente chiede di sapere se, anche alla luce dei rafforzati poteri di accertamento riconosciuti agli uffici dell'Agenzia, i singoli verbali del consiglio di amministrazione, contenenti la scala dei prezzi di vendita (differenziati in relazione al periodo in cui i singoli soci hanno sottoscritto la promessa d'acquisto), i preliminari di compravendita, i mezzi di pagamento e i contratti di mutuo possono costituire strumenti idonei a limitare il potere di rettifica del valore venale dei beni da parte degli uffici.

In relazione al potere di accertamento ai fini Iva degli uffici delle Entrate, spiega la risoluzione, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto Visco-Bersani "è stata ampliata la possibilità per gli uffici finanziari di rettificare i corrispettivi derivanti dalla cessione di immobili da parte delle imprese, quando questi sono inferiori al 'valore normale' di mercato del bene".
La determinazione del valore normale, precisa l'Agenzia, rappresenta una "presunzione relativa", che "consente all'amministrazione finanziaria, insieme ad altri elementi disponibili o acquisibili, ... di considerare il corrispettivo indicato come non corrispondente al prezzo effettivamente pagato. Il contribuente può, comunque, sempre confutare tale presunzione fornendo prova contraria".

La determinazione concordata del valore normale non può essere a ogni modo effettuata in sede di interpello, dato che essa, conclude l'Agenzia, "implica una doverosa e diligente ricognizione dei fatti".

 
Chiara Ciranda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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