In mancanza, il trasferimento si considera effettuato a titolo oneroso nell’ambito di un’operazione permutativa
Alla cessione di un lotto effettuata a favore di un Comune a scomputo degli oneri di urbanizzazione, non si applica l’esclusione dall’Iva prevista dall’articolo 51 della legge 342/2000 se sull’area non vengono realizzate opere di urbanizzazione. Tale cessione si considera effettuata a titolo oneroso nell’ambito di un’operazione permutativa e la base imponibile si determina secondo il valore normale del lotto. È quanto chiarito dalla risoluzione n. 140/E del 4 giugno.
La problematica affrontata dall’Agenzia ha ad oggetto, in sostanza, la possibilità di applicare il regime di esclusione dall’Iva, proprio delle cessioni ai Comuni di opere e aree di urbanizzazione, anche alla cessione di un lotto che l’ente locale acquirente potrà utilizzare solo per scopi sociali o pubblici.
L’articolo 51 della legge 342/2000 esclude dall’Iva le cessioni realizzate a titolo gratuito nei confronti dei Comuni dalle imprese titolari delle concessioni di edificare, a condizione che dette cessioni abbiano ad oggetto aree e opere di urbanizzazione, e siano effettuate a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.
Con riferimento alle cessioni di aree, la risoluzione 37/2003 aveva chiarito che il citato articolo 51 riguarda le ipotesi di cessioni gratuite al Comune di aree sulle quali il lottizzante è tenuto a realizzare le opere di urbanizzazione.
Conseguentemente, le aree oggetto delle cessioni alle quali è applicabile il regime di esclusione dall’Iva sono solo quelle sulle quali devono essere realizzate opere di urbanizzazione primaria o secondaria.
Nel caso esaminato dal documento di prassi, la cessione al Comune, riguardando un’area sulla quale non sembra debba essere realizzata alcuna opera di urbanizzazione, esula dall’ambito di applicazione della norma di favore e deve, pertanto, essere assoggettata a Iva.
La risoluzione precisa, inoltre, che tale cessione, essendo realizzata dal lottizzante a scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione, va considerata come effettuata a titolo oneroso nell’ambito di un’operazione permutativa, ai sensi dell’articolo 11 del Dpr 633/1972, e la relativa base imponibile Iva è costituita dal valore normale del lotto, ai sensi dell’articolo 13, secondo comma, lettera d), dello stesso decreto.
La problematica affrontata dall’Agenzia ha ad oggetto, in sostanza, la possibilità di applicare il regime di esclusione dall’Iva, proprio delle cessioni ai Comuni di opere e aree di urbanizzazione, anche alla cessione di un lotto che l’ente locale acquirente potrà utilizzare solo per scopi sociali o pubblici.
L’articolo 51 della legge 342/2000 esclude dall’Iva le cessioni realizzate a titolo gratuito nei confronti dei Comuni dalle imprese titolari delle concessioni di edificare, a condizione che dette cessioni abbiano ad oggetto aree e opere di urbanizzazione, e siano effettuate a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.
Con riferimento alle cessioni di aree, la risoluzione 37/2003 aveva chiarito che il citato articolo 51 riguarda le ipotesi di cessioni gratuite al Comune di aree sulle quali il lottizzante è tenuto a realizzare le opere di urbanizzazione.
Conseguentemente, le aree oggetto delle cessioni alle quali è applicabile il regime di esclusione dall’Iva sono solo quelle sulle quali devono essere realizzate opere di urbanizzazione primaria o secondaria.
Nel caso esaminato dal documento di prassi, la cessione al Comune, riguardando un’area sulla quale non sembra debba essere realizzata alcuna opera di urbanizzazione, esula dall’ambito di applicazione della norma di favore e deve, pertanto, essere assoggettata a Iva.
La risoluzione precisa, inoltre, che tale cessione, essendo realizzata dal lottizzante a scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione, va considerata come effettuata a titolo oneroso nell’ambito di un’operazione permutativa, ai sensi dell’articolo 11 del Dpr 633/1972, e la relativa base imponibile Iva è costituita dal valore normale del lotto, ai sensi dell’articolo 13, secondo comma, lettera d), dello stesso decreto.
Manuela Dolei - pubblicato il 05/06/2009