Cessioni gratuite a scopi benefici.


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Cessioni gratuite a scopi benefici.
Autore: Giuseppe Cutolo - aggiornato il 27/03/2006
N° doc. 1362
 
27 03 2006 - Edizione delle 15:30  
 
Problematiche Iva

Cessioni gratuite a scopi benefici

Le operazioni sono inquadrabili in tre diverse categorie: esenti, non soggette a Iva, non imponibili
 
La cessione di beni alla cui produzione o al cui commercio è preposta l'attività d'impresa viene generalmente considerata operazione imponibile ai fini Iva. Qualora siano effettuate a titolo gratuito, cioè senza corrispettivo, occorre operare delle distinzioni allo scopo di classificare correttamente l'operazione e inquadrarla nel regime fiscale proprio.
Infatti, le cessioni gratuite di beni sono considerate generalmente operazioni imponibili, in quanto assimilate alle cessioni onerose, ancorché manchi il corrispettivo. Tuttavia, è prevista una serie di eccezioni alla regola generale: una di queste è rappresentata dalla cessione di beni per scopi non lucrativi.

Oggetto del presente contributo è l'analisi del trattamento tributario ai fini Iva delle cessioni gratuite di beni effettuate a scopi benefici o umanitari che godono di un regime agevolativo.
Occorre preliminarmente osservare che il legislatore, per tali operazioni, ha previsto tre possibili inquadramenti fiscali:
- operazioni esenti
- operazioni non soggette a Iva
- operazioni non imponibili.
I tre regimi comportano differenti regole di determinazione dell'imposta e particolari adempimenti contabili connessi agli stessi.

Operazioni esenti (articolo 10, nn. 12 e 13, Dpr 633/1972)
E' il regime fiscale Iva più "sfavorevole" al cedente: infatti, sull'operazione di cessione del bene non viene applicata l'imposta sul valore aggiunto, mentre l'imposta afferente il relativo acquisto non può essere detratta se non nella misura rappresentata dal pro-rata di detrazione (articolo 19-bis del Dpr 633/1972). Di conseguenza, il soggetto che effettua la cessione corrisponde l'Iva al proprio fornitore con limitata possibilità di recuperarla in sede di liquidazione. Restano salvi gli obblighi di fatturazione e registrazione dell'operazione. Evidentemente, la disposizione ha inteso agevolare piuttosto il cessionario che non viene a essere gravato di un'imposta relativa a beni che verranno impiegati in attività non commerciale (scopi umanitari o di assistenza e beneficenza).
Il legislatore ha stabilito l'esenzione da Iva delle cessioni gratuite, richiedendo sostanzialmente la presenza di determinati requisiti soggettivi nel cessionario dei beni (articolo 10, n. 12) o nelle finalità alla base della donazione (articolo 10, n. 13).
L'applicazione del regime di favore è pertanto subordinata alla contemporanea sussistenza della condizione di gratuità della cessione e di svantaggio del soggetto beneficiario: la prestazione deve arrecare vantaggio al destinatario che rientra nella categoria di soggetti individuati dalla norma. Infatti, con le disposizioni esentative, il legislatore introduce deroghe ai principi generali di applicazione del tributo per fini di utilità sociale. Di conseguenza, l'interpretazione della norma deve essere intesa in senso restrittivo, non consentendo l'estensione della disposizione a fattispecie diverse (vedi, tra l'altro, risoluzione n. 328/E del 16/10/2002).

Cessioni per finalità di assistenza e beneficenza
Per riconoscere la possibilità di non applicare l'imposta sulle cessioni gratuite, viene richiesto che le stesse devono essere effettuate nei confronti di:
  • enti pubblici
  • Onlus
  • Associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica.

Oltre alla presenza dei suddetti requisiti soggettivi in capo al cessionario, la normativa (articolo 2, comma 2, Dpr 441/1997) dispone la presenza congiunta della seguente documentazione, in assenza della quale la cessione deve essere considerata imponibile:

  • il cedente deve far pervenire comunicazione scritta agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti per territorio, almeno cinque giorni prima della consegna, contenente l'indicazione della data, ora e luogo del trasporto nonché della situazione dei beni e del valore degli stessi (sulla base del prezzo d'acquisto). Per cessioni di beni di valore complessivo inferiore a 5.164,57 euro, la comunicazione diviene facoltativa
  • deve essere emesso regolare documento di trasporto contenente la relativa causale
  • l'ente che riceve la merce deve attestare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio natura, qualità e quantità dei beni ricevuti.

Solo la presenza congiunta di tale documentazione e la corrispondenza dei dati in essa contenuti consente, all'impresa che cede gratuitamente i beni alla cui produzione o al cui commercio è preposta la propria attività, di contabilizzare come esenti tali operazioni.

Cessioni in favore di popolazioni colpite da catastrofi
Godono del regime di esenzione Iva anche le cessioni gratuite effettuate nei confronti di popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi. Sono considerati tali gli eventi che abbiano causato grave danno o pericolo di danno a persone e beni e che possono essere fronteggiate con interventi straordinari a causa delle loro caratteristiche o della loro estensione.
Tale fattispecie è prevista dal n. 13 dell'articolo 10 del Dpr 633/1972.
Rispetto al caso precedente (contemplato al n. 12 dell'articolo 10), viene semplificata la procedura in vista dell'eccezionalità degli eventi che hanno determinato la cessione. Di conseguenza, scompare l'obbligo di documentare la movimentazione del bene ceduto instaurando la procedura su descritta (articolo 2, comma 2, Dpr 441/1997).
L'unica condizione prevista per applicare l'esenzione Iva a tali cessioni è che lo stato di calamità naturale o di catastrofe venga dichiarato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8/12/1970, n. 996, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Interni, anche su richiesta degli organi amministrativi degli enti locali coinvolti nell'evento.

Operazioni non soggette a Iva
Allo scopo di estendere il ricorso alla donazione gratuita di beni per finalità benefiche a enti e associazioni, eliminando l'ostacolo principale rappresentato dalla limitazione del diritto alla detrazione delle operazioni esenti, il legislatore ha introdotto un'ulteriore possibilità di cedere gratuitamente beni senza applicazione dell'imposta.
Con due specifici interventi normativi (articolo 6, comma 15, legge 133/1999, e articolo 54, legge 342/2000) si è inteso favorire le seguenti donazioni di merce effettuate nei confronti di soggetti specificamente individuati:

  • prodotti alimentari non idonei alla commercializzazione o in prossimità della data di scadenza (legge 133/1999)
  • prodotti editoriali e dotazioni informatiche "fuori commercio" (legge 342/2000).

Tali operazioni vengono assimilate all'operazione di distruzione di merce e consentono all'impresa cedente di operare la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti (facoltà non prevista nel caso precedente dell'operazione considerata esente).
Relativamente ai "prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza" (articolo 6, comma 15, legge 133/1999), la cessione deve avvenire nei confronti dei soggetti individuati dall'articolo 10, n. 12, Dpr 633/1972 (enti pubblici, Onlus, associazioni riconosciute o fondazioni che perseguono finalità non lucrative). Inoltre, la consegna della merce ai beneficiari deve avvenire presso i luoghi di esercizio dell'impresa.
Riguardo invece la cessione di "prodotti editoriali (libri e giornali realizzati su carta, supporti informatici destinati alla pubblicazione esclusi i prodotti cinematografici o discografici) e dotazioni informatiche (componenti elettroniche, hardware e software) non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione" (articolo 54, legge 342/2000), i soggetti cessionari devono ricadere in una delle seguenti categorie: enti locali, istituti di prevenzione e pena, scuole, orfanotrofi, enti religiosi.

Con decreto ministeriale n. 264 del 25/5/2001, è stato approvato il relativo regolamento di attuazione che fornisce, tra l'altro, ulteriori e specifici chiarimenti sulla disciplina fiscale. In particolare, vengono individuate le caratteristiche dei beni oggetto della cessione agevolata (commi 2 e 3 dell'articolo 2) e viene fornita una definizione di prodotti "fuori commercio", che si considerano tali (comma 4 dell'articolo 2) allorquando "non siano più inseriti in distribuzione ovvero quando presentino difetti e vizi di produzione tali da renderli non adatti all'immissione in mercato ovvero quando, in ragione della loro obsolescenza tecnologica, non risultino più adeguati alle esigenze del cedente".
E' richiesta, infine, al cedente la prova documentale dell'operazione che, di fatto, viene equiparata, ai fini Iva, a una distruzione di merce. Gli adempimenti sono considerati alternativi fra loro (comma 3 dell'articolo 3):

  1. annotazione su libro giornale o altro libro tenuto a norma del codice civile o su apposito registro tenuto ai sensi dell'articolo 39 del Dpr 633/1972 che contenga natura, qualità e quantità dei beni e identifichi esattamente i soggetti beneficiari
  2. documento di trasporto emesso ai sensi del Dpr 472/1996
  3. annotazione, al momento della consegna dei beni, su uno dei registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del Dpr 633/1972.

Operazioni non imponibili (articolo 14, comma 3, legge 49/1987)
Un'ulteriore possibilità di cedere beni senza corrispondere la relativa imposta sul valore aggiunto viene prevista dalle disposizioni legislative introdotte nell'ambito delle procedure di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Ci si riferisce, in particolare, all'articolo 14, comma 3, della legge 49/1987 e al relativo regolamento di attuazione (decreto ministeriale n. 379 del 10/3/1988).
Vengono assimilate alle esportazioni le forniture di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti di:
- amministrazioni dello Stato
- organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 49/1987.
La destinazione finale di tali beni deve però essere un Paese sottosviluppato o una nazione in cui si sia verificato un evento calamitoso di eccezionale gravità e il trasporto deve avvenire a cura dei soggetti cessionari, anche avvalendosi di vettori o spedizionieri.
Sono previsti determinati obblighi contabili in capo al soggetto cedente, finalizzati a documentare l'effettiva destinazione finale di tali cessioni. Infatti, l'impresa che intende utilizzare le disposizioni agevolative di cui alla legge 49/1987 deve emettere fattura contenente il titolo di non imponibilità e avere cura di farsi rilasciare dal destinatario della fornitura apposita dichiarazione della destinazione estera dei beni. Inoltre, nel caso di fatture emesse nei confronti delle organizzazioni non governative, occorre l'indicazione degli estremi del provvedimento di riconoscimento di cui all'articolo 28.
La prova dell'avvenuta esportazione può essere fornita attraverso la documentazione doganale che attesti l'uscita dei beni dal territorio nazionale ovvero, nel caso di esportazioni effettuate a cura di amministrazioni dello Stato, attraverso attestazione rilasciata dal competente funzionario dell'amministrazione che contenga natura, qualità e quantità dei beni esportati. La conservazione della relativa documentazione incombe in capo ai soggetti cessionari per il periodo di tempo previsto dall'articolo 39 del Dpr 633/1972.

 
Giuseppe Cutolo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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