Chiarimenti a trecentosessanta gradi. Dai depositi Iva alla trasmissione telematica dei corrispettivi panoramica sulle misure del collegato esaminate dal documento di prassi.


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Chiarimenti a trecentosessanta gradi. Dai depositi Iva alla trasmissione telematica dei corrispettivi panoramica sulle misure del collegato esaminate dal documento di prassi.
Autore: Ermanno Valentini e Maria Rosaria Capilungo - aggiornato il 31/01/2007
N° doc. 2052
       
31 01 2007 - Edizione delle 13:15  
 
Circolare n. 1/E del 19 gennaio 2007

Chiarimenti a trecentosessanta gradi

Dai depositi Iva alla trasmissione telematica dei corrispettivi panoramica sulle misure del collegato esaminate dal documento di prassi
 
Con la circolare n. 1/E del 19 gennaio, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito al decreto legge n. 262 del 2 ottobre 2006, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Si illustrano, di seguito alcuni degli argomenti affrontati nella suddetta circolare.

Depositi Iva
Con l'articolo 1, comma 2, del decreto, è stato introdotto il comma 2-bis nell'articolo 50-bis del Dl n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427/1993.
Nel primo comma dell'articolo 50-bis sono individuate le tipologie di depositi per i quali non si rende necessaria l'autorizzazione preventiva dell'Agenzia delle entrate per essere adibiti anche a depositi Iva; ciò in quanto già autorizzati dall'Amministrazione doganale.
Secondo la citata disposizione, sono abilitate a gestire i depositi Iva:
  • le imprese esercenti magazzini generali, già munite di autorizzazione doganale
  • le imprese esercenti depositi franchi
  • le imprese operanti in punti franchi.

Altresì, i sotto elencati depositi possono essere utilizzati anche come depositi Iva:

  • i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa
  • i depositi doganali, ivi compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane, di cui al Dm 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali e comunitari, che in base alle disposizioni doganali possono essere introdotti conformemente alla normativa vigente in materia.

Con il nuovo comma 2-bis, gli esercenti i depositi elencati, nel caso in cui intendano utilizzarli anche come depositi Iva, devono comunicare preventivamente tale ulteriore utilizzo del deposito agli uffici dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti. Ciò anche ai fini della garanzia prevista dal codice doganale comunitario.

Le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative o gli enti con capitale superiore a 516.456,90 euro, fermo restando l'obbligo della comunicazione preventiva di cui si è detto, non devono ulteriormente adeguare la predetta garanzia.
Nella circolare in commento, viene precisato che, in relazione ai depositi doganali e fiscali, adibiti anche a depositi Iva, "gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, previa intesa con gli uffici doganali competenti, possono effettuare i controlli relativi alla correttezza delle operazioni afferenti i beni custoditi in regime di deposito Iva".

Società di calcio professionistiche
Con il comma 7 dell'articolo 1 del decreto in argomento, è stato integrato l'articolo 35, comma 35-bis, del decreto legge n. 223 del 2006. Con tale integrazione viene previsto, per le società di calcio professionistiche, l'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate della copia dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti, per i quali la società calcistica percepisce delle somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine.

Ciò si aggiunge agli obblighi già previsti per i medesimi soggetti dal decreto legge n. 223 del 2006, che imponeva alle società di calcio professionistiche "l'invio all'Agenzia delle entrate della copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti (quelli relativi all'acquisizione del c.d. "cartellino" del calciatore da altra società), e della copia dei contratti riguardanti i compensi periodicamente pattuiti con il calciatore per le prestazioni sportive".

Nella circolare viene precisato, altresì, che le modalità attuative di trasmissione telematica saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Sanzione accessoria conseguente all'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale
La circolare affronta, tra l'altro, la problematica inserita nell'articolo 1, commi da 8 a 8-ter del Dl n. 262/2006, che ha modificato la disciplina delle sanzioni accessorie in materia di scontrino e ricevuta fiscale, contenuta nell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
La previgente normativa stabiliva che "Qualora siano state definitivamente accertate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio".
Le modifiche apportate dai commi da 8 a 8-ter dell'articolo 1 riguardano essenzialmente i presupposti, il trattamento sanzionatorio nonché le modalità di esecuzione.

Attualmente, perché possa essere applicata la sanzione accessoria, è sufficiente che "siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale"; è stato oltretutto eliminato il presupposto del definitivo accertamento delle violazioni.
Sul punto, l'Agenzia sostiene che attualmente sia possibile "l'applicazione della sanzione accessoria indipendentemente dal decorso dei termini per l'impugnazione dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione o dal passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale in caso di impugnazione, momenti ai quali si ricollega la definitività dell'accertamento".
Inoltre, la nuova disposizione non richiede che le tre distinte violazioni siano state "accertate in tempi diversi", potendo anche essere contestate in modo unitario, a prescindere dall'applicabilità dell'istituto del concorso o della continuazione alle correlative sanzioni principali.

Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio vero e proprio, questo risulta attenuato rispetto al passato. Infatti, la sanzione accessoria può essere disposta per un periodo che va da un minimo di tre giorni a un massimo di un mese. Precedentemente, tale sanzione era compresa tra quindici giorni e due mesi.
Anche l'ipotesi "aggravata", che in precedenza prevedeva un innalzamento della misura della sospensione per un periodo da due a sei mesi, quando i corrispettivi non documentati nel corso del quinquennio eccedessero la somma di 103.291,37 euro, risulta modificata. Infatti, se da un lato è stata ridotta a 50mila euro la soglia che fa scattare la sanzione accessoria "aggravata", dall'altro la sospensione è prevista per un periodo che va da un minimo di un mese a un massimo di sei.

E' mutata, altresì, la modalità di esecuzione della sanzione accessoria. E', infatti, previsto che il provvedimento di sospensione sia immediatamente esecutivo, e ciò in deroga al principio contenuto nell'articolo 19, comma 7, del Dlgs n. 472 del 1997, secondo cui, le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.
L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento dei provvedimenti di sospensione, di cui al modificato articolo 12, comma 2, è affidata all'Agenzia delle entrate ovvero alla Guardia di finanza, che coopererà secondo le disposizioni recate dall'articolo 63 del Dpr n. 633/1972. L'esecuzione del provvedimento di sospensione è resa sicura mediante applicazione del sigillo dell'organo procedente. In proposito, l'Agenzia delle entrate fa presente che "le modalità di apposizione del sigillo devono essere tali da consentire la riconoscibilità del provvedimento di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività".

Le nuove disposizioni trovano applicazione per le violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Invece, per le violazioni constatate prima del 29 novembre 2006, si applicano le disposizioni previgenti.

Tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di immobili
Con il comma 21 dell'articolo 2 del decreto legge n. 262/2006 è stato modificato il comma 496 contenuto nell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 - Finanziaria 2006 - riguardante la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili.
Tale modifica riguarda l'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dal 12,50 per cento al 20 per cento, sulle plusvalenze che derivano dalle cessioni immobiliari effettuate a partire dal 3 ottobre 2006, data di entrata in vigore del decreto legge.

In proposito, vi è da precisare che prima della modifica della disposizione normativa menzionata, erano attratte a tassazione le plusvalenze sulle cessioni a titolo oneroso sia di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, sia di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti vigenti al momento della cessione. Successivamente, con la legge finanziaria 2007, è stata disposta l'abolizione della tassazione sulle plusvalenze derivanti dalle cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.

Sul punto, l'Agenzia delle entrate ha precisato che le plusvalenze derivanti dalle cessioni dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, "concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF del cedente secondo le ordinarie modalità di tassazione, essendo stata esclusa la possibilità di applicare la richiamata imposta sostitutiva". Pertanto, l'imposta sostitutiva, sarà applicata solo alle cessioni "infraquinquennali" di fabbricati e terreni non suscettibili di edificazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.
L'Amministrazione ricorda, inoltre, che a seguito delle modifiche apportate dal decreto legge n. 223 del 2006 all'articolo 67, comma 1 del Tuir, anche le plusvalenze derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di immobili pervenuti per donazione da non più di cinque anni vengono attualmente attratte a tassazione.

Applicazione della no tax area ai soggetti non residenti
La circolare affronta, inoltre, la problematica sollevata dall'articolo 2, comma 24, del Dl n. 262/2006, e relativa all'applicazione della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione ("no tax area") ai soggetti non residenti in Italia, limitatamente all'anno 2006. Nel merito, viene precisato che nonostante le modifiche apportate all'articolo 3 del Tuir, con l'articolo 36, comma 22, del decreto legge, che avevano determinato l'eliminazione per i non residenti della "no tax area", tale deduzione continuerà a essere applicata, solo per l'anno 2006, così come stabilito agli articoli 10 e 11 del Tuir.
Resta esclusa, inoltre, la possibilità per tali soggetti di poter fruire della deduzione per i familiari a carico di cui all'articolo 12 del Tuir.

A fronte di quanto sopra, l'Agenzia precisa che, i sostituti d'imposta, tenuti ad adempiere alle nuove disposizioni normative, devono riconoscere il beneficio della deduzione, sospendendo il recupero delle deduzioni effettuate dal 1 gennaio 2006, e restituire quelle già effettuate, al più tardi in occasione del conguaglio di fine anno.
Qualora il rapporto di lavoro sia cessato, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, deve effettuare solo il conguaglio alla data di cessazione dello stesso. Per quanto attiene alle quote di deduzione non riconosciute e alle somme recuperate dall'ex sostituto d'imposta a seguito del disconoscimento della deduzione relativa, l'Agenzia precisa che di queste "si potrà tenere conto solo nella dichiarazione annuale IRPEF del 2006 presentata dal dipendente In tale sede il dipendente applicherà la deduzione di cui all'art. 11 del TUIR sull'intero anno e scomputerà dall'IRPEF le (maggiori) ritenute subite".

Determinazione dell'Irpef per le persone residenti a Campione d'Italia
La circolare passa in rassegna le norme che hanno ridisegnato la determinazione dell'Irpef dovuta dalle persone fisiche residenti nel comune di Campione d'Italia (articolo 2, commi da 25 a 28).
In base al sistema previgente, le imposte sui redditi dei soggetti iscritti nella anagrafe del comune di Campione d'Italia potevano essere determinate in euro, sulla base di un tasso di cambio "convenzionale" stabilito ogni tre anni con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze.
A fronte dell'inserimento dell'articolo 188-bis nel Tuir, previsto dal comma 25 dell'articolo 2 del Dl n. 262/2006, i redditi in valuta estera "sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti". L'importo così determinato sarà poi forfetariamente ridotto del 20 per cento.
Il nuovo sistema, puntualizza l'Agenzia, esplicherà i suoi effetti a partire dal periodo d'imposta 2008.

Trasmissione telematica dei corrispettivi
Un piccolo spazio viene dedicato, infine, all'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi effettuate, per i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate, in locali aperti al pubblico, di cui all'articolo 22 del Dpr n. 633 del 1972, previsto dall'articolo 37, commi da 33 a 37, del decreto legge n. 223 del 2006.
L'Agenzia puntualizza che, in virtù dell'intervenuta legge finanziaria, le disposizioni sopra richiamate non entrano in vigore dal 1° gennaio 2007, come originariamente previsto dal citato articolo 37, comma 37, e, quindi, i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate in locali aperti al pubblico, non sono ancora obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Per ciò che concerne i misuratori fiscali, il comma 37-bis ha stabilito che "gli apparecchi misuratori fiscali di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2008, devono essere idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi".
In proposito, l'Agenzia precisa, in primo luogo, che le spese di acquisizione dei predetti misuratori fiscali possono essere dedotte integralmente nell'esercizio in cui saranno sostenute e che gli stessi misuratori non dovranno essere sottoposti alla verificazione periodica di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003.

Inoltre, in relazione, al comma 328 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, che ha inserito i commi 37-bis e 37-ter nell'articolo 37 del citato Dl n. 223 del 2006, è stato previsto, tra l'altro, che "gli apparecchi misuratori fiscali di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2008, devono essere idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi".
Sul punto, è stato specificato che l'utilizzo di tali apparecchi misuratori fiscali "di nuova generazione" è finalizzato a semplificare ulteriormente gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi, previsti dall'articolo 12 della legge n. 413 del 1991, e dal regolamento di cui al Dpr n. 696 del 1996. Il citato comma 37-bis stabilisce, infatti, che "I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale".

Al riguardo, il successivo comma 37-ter prevede che "con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono emanate disposizioni atte a disciplinare le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi medesimi".
Va rilevato, infine, che i soggetti della grande distribuzione, che avevano già la facoltà di optare per la comunicazione telematica dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge n. 311 del 2004 (Finanziaria 2005), possono continuare ad avvalersi delle richiamate disposizioni, usufruendo del beneficio dell'esonero dall'obbligo di emissione dello scontrino fiscale.

 
Ermanno Valentini e Maria Rosaria Capilungo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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