Ci vuole la partita Iva per lo studio medico convenzionato - Risoluzione n. 369/E del 13 dicembre 2007.


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Ci vuole la partita Iva per lo studio medico convenzionato - Risoluzione n. 369/E del 13 dicembre 2007.
Autore: Rodolfo Rinaldi - aggiornato il 13/12/2007
N° doc. 5027
13 12 2007 - Edizione delle 17:30  
 
Risoluzione n. 369/E del 13 dicembre 2007

Ci vuole la partita Iva per lo studio medico convenzionato

Quando la struttura assume la veste di una società di servizi o di mezzi
 
Le operazioni fornite da uno studio medico convenzionato, non identificabile come associazione tra professionisti, sono imponibili ai fini Iva. È pertanto necessario richiedere la partita Iva ed emettere fatture nei confronti degli associati per ripartire le spese comuni per la gestione dello studio. Nel caso specifico, infatti, il soggetto associativo si configura come una società di servizi o di mezzi, che mette a disposizione dei singoli medici strutture e servizi, per consentire lo svolgimento individuale delle prestazioni professionali.

La
risoluzione n. 369/E del 13 dicembre risponde all’interpello di un gruppo di medici, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, che intendono costituire un’associazione medica senza scopo di lucro per esercitare la medicina di gruppo, richiedendo l’attribuzione del solo codice fiscale e non anche della partita Iva. Per la ripartizione delle spese comuni di gestione dello studio, si ipotizza l’emissione nei confronti dei medici associati di ricevute, senza applicazione dell’Iva.

L’agenzia delle Entrate osserva, in via preliminare, che i compensi per l’attività professionale vengono corrisposti dall’Asl direttamente ai medici e non sono riversati all’associazione; la stessa, quindi, non percepisce remunerazioni professionali da ripartire. Dalla documentazione allegata all’interpello, inoltre, si evince che l’associazione “può acquisire a qualunque titolo e gestire beni mobili ed immobili, servizi, compiere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie prestare e ricevere servizi, procurarsi mezzi finanziari necessari allo svolgimento della propria attività, contrarre mutui, aprire conti correnti e compiere ogni altra operazione di finanziamento con privati o istituti di credito”.

In considerazione di ciò, la natura giuridica dello studio appare come quella di una società di servizi o di mezzi che ha lo scopo di mettere a disposizione dei singoli associati strutture e servizi, permettendo loro lo svolgimento individuale delle prestazioni professionali, non quindi come uno studio medico associato.

 
Rodolfo Rinaldi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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