Cinque per mille. Riparte la corsa con regole aggiornate - Circolare n. 27/E del 26 marzo 2008.


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Cinque per mille. Riparte la corsa con regole aggiornate - Circolare n. 27/E del 26 marzo 2008.
Autore: Francesco Dionisi - aggiornato il 26/03/2008
N° doc. 8717
26 03 2008 - Edizione delle 16:30  
 
Circolare n. 27/E del 26 marzo 2008

Cinque per mille. Riparte la corsa con regole aggiornate

Le novità del beneficio, confermato anche quest'anno, in favore del terzo settore e degli enti di ricerca
 
Previsione di ulteriori requisiti per l'ammissione al beneficio delle associazioni riconosciute operanti nei settori delle Onlus e inserimento, tra i soggetti possibili destinatari, delle fondazioni nazionali di carattere culturale e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni.
Queste le novità, introdotte dall'ultima Finanziaria e dal decreto "milleproroghe" nella disciplina del "cinque per mille", illustrate dall'agenzia delle Entrate con la
circolare n. 27/E del 26 marzo.

L'istituto si sostanzia nella facoltà riconosciuta al contribuente di destinare una quota pari, per l'appunto, al 5 per mille dell'Irpef effettivamente versata, a sostegno di talune specifiche categorie di soggetti operanti in settori di attività socialmente rilevanti.
Tale beneficio è stato introdotto per la prima volta, per l'anno finanziario 2006, dalla legge 266/2005 e, successivamente, è stato riconfermato per l'anno 2007, con taluni aggiustamenti, dalla legge 296/2006.

Soggetti beneficiari del cinque per mille
La prima novità presa in esame dalla circolare riguarda l'individuazione delle categorie di soggetti che i contribuenti possono scegliere quali beneficiari della quota del cinque per mille.
Tali soggetti sono elencati dal comma 5 dell'articolo 3 della Finanziaria 2008, il quale è stato modificato dall'articolo 45 del decreto legge 248/2007:
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) disciplinate dall'articolo 10 del Dlgs 460/1997; le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri, nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7 della legge 383/2000; le associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di attività indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del Dlgs 460/1997 (settori di attività delle Onlus); le fondazioni nazionali di carattere culturale
  • gli enti della ricerca scientifica e universitaria
  • gli enti della ricerca sanitaria
  • le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge.

La circolare 27/2008, nell'analizzare le novità che caratterizzano l'individuazione degli enti beneficiari del cinque per mille per l'anno 2008, si è soffermata, in particolare, sull'esame delle seguenti categorie di soggetti:

  1. associazioni riconosciute operanti nei settori di attività propri delle Onlus
  2. fondazioni nazionali di carattere culturale
  3. associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge.

Associazioni riconosciute operanti nei settori di attività delle Onlus
La Finanziaria 2008 individua, tra le categorie di soggetti beneficiari della quota del cinque per mille per l'anno 2008, le associazioni riconosciute operanti nei settori di attività propri delle Onlus, subordinando l'ammissione al beneficio di tali enti, rispetto alla disciplina dei precedenti periodi d'imposta, al possesso di ulteriori requisiti: assenza dello scopo di lucro e carattere esclusivo o prevalente dell'attività svolta nei settori di cui al Dlgs 460/1997.

Per quanto concerne l'assenza dello scopo di lucro, la circolare ha chiarito che lo stesso si intende realizzato a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo dell'associazione riconosciuta contengano un'espressa previsione che escluda la finalità lucrativa dell'ente e che detta previsione sia esplicitata mediante specifiche clausole che, sempre nell'atto costitutivo o nello statuto, prevedano:

  • l'obbligo di destinare gli utili e gli avanzi di gestione alle finalità sociali perseguite dall'ente
  • il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione
  • l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Riguardo all'operare delle associazioni riconosciute nei settori di attività delle Onlus "in via esclusiva o prevalente", occorre una espressa previsione in tal senso nell'atto costitutivo o nello statuto.
I requisiti dell'assenza dello scopo di lucro e del carattere esclusivo o prevalente dell'attività svolta nei settori delle Onlus, oltre ad essere previsti dall'atto costitutivo o dallo statuto, devono essere anche di fatto osservati.

Fondazioni nazionali di carattere culturale
Tra i soggetti beneficiari del cinque per mille per l'anno 2008 compaiono anche le fondazioni nazionali di carattere culturale.
La previsione di tali enti i tra beneficiari del cinque per mille non era contenuta nel testo originario dell'articolo 3, comma 5, della legge finanziaria per il 2008, ma è stata frutto delle modifiche apportate, alla lettera a) di detta disposizione, dall'articolo 45 del decreto legge 248/2007.
Gli enti in argomento possono rientrare tra i beneficiari del cinque per mille a condizione che posseggano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • forma giuridica della fondazione
  • carattere nazionale dell'ente
  • carattere culturale dell'ente.

Il carattere nazionale della fondazione, secondo le precisazioni fornite con la circolare, implica che le finalità statutarie dell'ente non devono limitarsi a uno o più ambiti locali, ma devono estendersi all'intero territorio nazionale. Occorre, altresì, che le fondazioni siano iscritte, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, nei registri delle persone giuridiche tenuti presso le prefetture ai sensi dell'articolo 1 del Dpr 361/2001, atteso che l'iscrizione nei registri istituiti, ai sensi dell'articolo 7 dello stesso Dpr, presso le Regioni, è riservata esclusivamente agli enti le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione.
Il carattere culturale delle fondazioni si considera intergrato qualora gli enti operino nelle materie di competenza del ministero dei Beni e delle Attività culturali.
La circolare ha poi precisato che le fondazioni nazionali di carattere culturale rientrano tra i beneficiari delle quote del cinque per mille anche per il 2007, in quanto lo stesso articolo 45 del "milleproroghe" ha modificato, a tal fine, la disciplina del beneficio relativa all'anno finanziario in questione, inserendo tali enti tra quelli indicati dalla lettera a) del comma 1234, articolo 1 della legge 296/2006.

Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni
L'articolo 45 del Dl 248/2007 ha inserito le "associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge" tra i soggetti beneficiari del cinque per mille.
Il documento di prassi ha chiarito che le associazioni sportive dilettantistiche possono rientrare tra i destinatari delle quote del cinque per mille per l'anno 2008, a condizione che abbiano ottenuto il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni, secondo le leggi di disciplina del settore.
Possono rientrare, quindi, tra i soggetti ammessi al riparto della quota, per l'anno 2008, anche le associazioni sportive dilettantistiche prive del riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi del Dpr 361/2000, purché in possesso del predetto riconoscimento si fini sportivi rilasciato dal Coni.
La circolare ha precisato che le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni a norma di legge, possono, in base alla specifica previsione recata dall'articolo 20 del Dl 159/2007, rientrare tra i beneficiari del cinque per mille anche relativamente agli anni finanziari 2006 e 2007.

Adempimenti posti a carico dei beneficiari e aspetti procedurali dell'istituto
Tra le altre novità introdotte dalla legge 244/2007, relative al cinque per mille per l'anno 2008, la circolare ha esaminato quelle relative:

  • alla previsione dell'obbligo di rendicontazione a carico dei beneficiari
  • alle disposizioni attuative delle previsioni recate dalla Finanziaria 2008
  • alle modalità di iscrizione negli elenchi dei beneficiari.

Per quanto concerne il primo punto, il documento di prassi ha chiarito che il comma 6 dell'articolo 3, legge finanziaria per il 2008, ha previsto a carico dei soggetti ammessi al riparto della quota, allo scopo di favorire il controllo sul corretto impiego della stessa, l'onere di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito e separato rendiconto dal quale deve risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme a essi attribuite.

Per quanto concerne la definizione degli aspetti procedurali, l'agenzia delle Entrate ha precisato che, in base a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 3 della Finanziaria 2008, sarà un decreto di natura non regolamentare del presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del ministro della Solidarietà sociale, del ministro dell'Università e della Ricerca e del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, a definire la procedure per l'individuazione dei soggetti beneficiari, delle modalità di richiesta e di riparto della quota del cinque per mille, nonchè la disciplina delle modalità e dei termini per il recupero delle somme non rendicontate.

La circolare ha, comunque, fornito alcune indicazioni in relazione alla procedura di individuazione degli enti beneficiari del cinque per mille per l'anno 2008.
In particolare, in relazione a ciascuna delle quattro categorie di enti beneficiari, individuati rispettivamente alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 5 dell'articolo 3, Finanziaria 2008, sarà redatto uno specifico elenco, pubblicato sul sito internet dell'agenzia delle Entrate il 7 aprile 2008.

L'elenco dei soggetti di cui alla lettera a) - Onlus, associazioni di promozione sociale, associazioni riconosciute operanti nei settori delle Onlus e fondazioni nazionali di carattere culturale - sarà curato, come in passato, dall'agenzia delle Entrate e sarà formato sulla base di apposite domande di iscrizione, trasmesse in via telematica alla stessa Agenzia entro il 31 marzo 2008, secondo modalità descritte dalla circolare.

L'elenco dei soggetti di cui alla lettera b) - enti delle ricerca scientifica e dell'università - sarà predisposto dal ministero dell'Università e della Ricerca scientifica, sulla base di domande pervenute a tale Ministero in via telematica secondo un'apposita procedura.

Gli elenchi degli enti di cui alla lettera c) - enti delle ricerca sanitaria - e alla lettera c-bis) - associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni - saranno predisposti, rispettivamente, dal ministero della Salute e dal Coni, e trasmessi in via telematica all'agenzia delle Entrate.

I legali rappresentanti degli enti di cui alla lettera a) iscritti in elenco dovranno, entro il 30 giugno 2008, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet dell'agenzia delle Entrate, spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
La circolare ha precisato che il mancato rispetto del termine sopraindicato e il mancato invio del documento costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

 
Francesco Dionisi
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