Cinque per mille a volontariato e ricerca: si parte con la sperimentazione.


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Cinque per mille a volontariato e ricerca: si parte con la sperimentazione.
Autore: Carlo Scutti - aggiornato il 18/01/2006
N° doc. 1163
 
18 01 2006 - Edizione delle 15:00  
 
Legge n. 266/2005, commi 337 - 340

Cinque per mille a volontariato e ricerca
Si parte con la sperimentazione

In sede di dichiarazione dei redditi, sarà possibile destinare una quota del gettito Irpef a finalità sociali
 
La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria per l'anno 2006), prevede, a titolo iniziale e sperimentale, un meccanismo attraverso il quale viene offerta la possibilità ai contribuenti di dare un apporto alla ricerca e al volontariato, destinando a questi settori il 5 per mille dell'imposizione fiscale personale.
Tale previsione normativa, regolata dai commi da 337 a 340 e inserita nell'ambito delle misure relative al "sostegno alle famiglie, alla solidarietà, alla ricerca e sviluppo", ripropone, seppur con qualche differenza, i medesimi principi ispiratori dettati dalla legge n. 222 del 1985 a riguardo dell'8 per mille destinato allo Stato e ad alcune confessioni religiose, consentendo di assegnare una quota del gettito Irpef (il 5 per mille appunto) alle seguenti finalità: sostegno al volontariato, finanziamento della ricerca scientifica, sanitaria e dell'università, attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente.

In concreto, a partire dall'anno 2006, verrà destinato, a titolo di 5 per mille del gettito Irpef, l'ammontare derivante dalle scelte delle persone fisiche, quantificabile, secondo la stima effettuata dalla relazione tecnica al disegno di legge della Finanziaria, in un importo massimo di circa 660 milioni di euro (il 5 per mille di circa 131,9 miliardi di euro, stima del gettito Irpef per il 2006), qualora tutti i contribuenti decidessero di destinare parte dell'imposizione fiscale alle finalità oggetto della norma.
In realtà, secondo la stessa relazione tecnica, il nuovo meccanismo potrebbe portare ai settori del volontariato e della ricerca circa 270 milioni di euro, considerando, come percentuale di adesione al provvedimento normativo, quella relativa alle scelte effettuate dai contribuenti con riferimento all'8 per mille (il 41 per cento).
Tale inedito meccanismo di contribuzione è stato esteso anche al periodo d'imposta 2005, in virtù di quanto previsto dal comma 2 del decreto legge n. 273, pubblicato il 30 dicembre 2005 (in attesa di conversione, da attuarsi entro il 28 febbraio prossimo).

Come anticipato, le attività oggetto della normativa attengono al sostegno del volontariato, della ricerca scientifica, sanitaria e universitaria e delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente.
Per sostegno del volontariato si intende il sussidio a quelle attività di utilità sociale esercitate da organizzazioni non lucrative annoverate all'articolo 10 del Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460, da associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e da associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al predetto articolo 10 del Dlgs n. 460 del 1997.

Con il rinvio a quest'ultimo articolo, il legislatore ha voluto altresì comprendere nel novero degli enti beneficiari della quota di gettito Irpef anche:
  • le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali di cui alla legge n. 266 del 1991
  • le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 e i consorzi costituiti esclusivamente fra esse
  • le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987
  • le Onlus parziarie, ovvero le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 287 del 1991 e gli enti ecclesiastici che svolgono attività ricomprese fra quelle di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del Dlgs 460/97.

Per quanto concerne le associazioni di promozione sociale, si ricorda che tale dizione è applicabile per due distinte figure giuridiche iscritte in altrettanti differenti registri: quelle di cui alla legge n. 287 del 1991 e quelle di cui alla legge n. 383 del 2000.
Le prime sono enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal ministero dell'Interno. Questi soggetti rientrano fra le cosiddette Onlus parziarie, per cui la norma in analisi si considera applicabile solo qualora l'ente abbia provveduto all'iscrizione all'anagrafe Onlus.
Con riferimento alle associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383 del 2000, si deve tenere in considerazione che l'articolo 7 della citata legge distingue fra enti di rilievo nazionale ed enti di rilievo locale. Il registro nazionale, tenuto dal ministero del Welfare, iscrive:

  • le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge stessa, che svolgono attività in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale e operanti da almeno un anno
  • i livelli di organizzazione territoriale e i circoli affiliati delle associazioni medesime, in possesso dei requisiti di legge e sulla base di una certificazione del presidente dell'associazione nazionale "attestante l'appartenenza dei suddetti soggetti all'associazione nazionale medesima e la conformità dei loro statuti ai requisiti di legge" (cfr. decreto ministeriale 471/2001).

Le associazioni di promozione sociale che non svolgono attività in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale, possono iscriversi nei registri tenuti dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, qualora istituiti, sulla base delle rispettive norme attuative.
E' proprio nell'espresso richiamo alla legge n. 383 del 2000 che il legislatore ha voluto comprendere negli enti destinatari del 5 per mille non solo quelle associazioni di promozione sociale regolate all'articolo 10 del Dlgs n. 460 del 1997, ma anche quelle iscritte nel registro nazionale tenuto dal ministero del Welfare, comprendendo in tale accezione anche i livelli di organizzazione periferici e i circoli a esse affiliate.

Inoltre, oggetto di attenzione da parte della norma, sono le fondazioni e associazioni riconosciute che operano nei settori richiamati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 460 del 1997, ovvero:

  • assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria
  • beneficenza
  • formazione e istruzione
  • sport dilettantistico
  • tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al Dpr 30 settembre 1963, n. 1409
  • tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22
  • promozione della cultura e dell'arte
  • tutela dei diritti civili
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata a università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Nell'attuazione della previsione normativa, si rileva la presenza di un rigorismo formale nell'individuazione dei soggetti beneficiari del 5 per mille. Ciò è motivato dal fatto che la disciplina stessa, in quanto tesa a tutelare e favorire l'esercizio delle predette attività, ha come finalità anche quella di una forma di tutela e di sicurezza per i contribuenti, i quali potranno in tal modo scegliere di destinare parte dell'imposizione fiscale personale solo a enti di provata formazione etica, sociale e scientifica, iscritte nei registri tenuti presso il ministero dell'Interno o del Welfare, piuttosto che presso l'anagrafe Onlus e in possesso dei requisiti prescritti dalle norme che ne regolano l'istituzione e l'esistenza.

Nell'esaminare analogie e differenze tra i meccanismi del 5 e dell'8 per mille, occorre in primis evidenziare che anche con la nuova fattispecie normativa, al pari di quanto previsto dalla legge n. 222 del 1985, il contribuente, attraverso l'effettuazione della scelta, non destina materialmente una parte della sua Irpef alle attività oggetto della norma, bensì decide sulla ripartizione del gettito complessivo.

Dal confronto emerge comunque una sostanziale differenza.
Con il meccanismo dell'8 per mille, infatti, a seconda della scelta effettuata, la quota dell'ammontare derivante dal prelievo fiscale viene distribuita tra sette alternative: lo Stato, la Chiesa cattolica e altre cinque confessioni religiose: la partecipazione o l'indifferenza del contribuente verso le sette opzioni incide esclusivamente sulla destinazione dei fondi, non riverberandosi sull'ammontare degli stessi che è di natura predefinita. Pertanto, nel caso in cui il soggetto Irpef non effettui alcuna scelta tra le possibili opzioni, i fondi non espressamente destinati vengono indirizzati verso tutte le predette alternative, proporzionalmente alle preferenze accordate dai contribuenti per ciascuna di esse.
Con il 5 per mille, al contrario, secondo quanto stabilito dal comma 339 dell'articolo unico della legge finanziaria ("le somme corrispondenti (...) sono determinate sulla base (...) delle scelte espresse dai contribuenti"), il contribuente, con la propria scelta, decide se destinare o meno la quota di gettito ai settori del volontariato e della ricerca. In questo caso, dunque, l'indifferenza del soggetto Irpef alla destinazione della quota di imposizione fiscale si riflette direttamente non solo sulla distribuzione del gettito stesso, ma anche sul suo ammontare, esprimendo di riflesso la preferenza affinché detti fondi vengano utilizzati dallo Stato per altre finalità.

Per la sua concreta applicazione, la norma fa espresso rinvio a un decreto di natura non regolamentare del presidente del Consiglio dei ministri (su proposta dei ministri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e della Salute, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze), il quale avrà il compito di stabilire le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità dell'assegnazione della quota di gettito Irpef.

 
Carlo Scutti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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