Cinque per mille, controlli sul rettilineo d'arrivo - Circolare n. 30/E del 22 maggio 2007.


I nostri software
 Home > Tutte le notizie ed i documenti
 
Cinque per mille, controlli sul rettilineo d'arrivo - Circolare n. 30/E del 22 maggio 2007.
Autore: Agenzia delle Entrate - aggiornato il 22/05/2007
N° doc. 3375
22 05 2007 - Edizione delle 17:00  
 
Circolare n. 30/E del 22 maggio 2007

Cinque per mille, controlli sul rettilineo d'arrivo

Ultime indicazioni su termini e modalità per la verifica dell'effettiva esistenza dei requisiti
 
Entro il prossimo 16 luglio gli uffici delle Entrate dovranno ultimare le operazioni di riscontro per verificare che le associazioni e gli enti che hanno fatto domanda per partecipare alla ripartizione del 5 per mille siano in possesso dei necessari requisiti. Con la circolare n. 30/E emanata in data odierna, l'Agenzia dà soluzione alle diverse problematiche emerse durante la fase dei controlli, fornendo, altresì, alle direzioni regionali indicazioni di carattere operativo sui casi in cui vanno effettuate le esclusioni dall'elenco dei beneficiari.

Associazioni di promozione sociale
Le associazioni richiedenti, se non iscritte in alcuno dei registri previsti dalla legge che disciplina le associazioni di promozione sociale, non potranno usufruire del beneficio del 5 mille.

Il provvedimento normativo (articolo 7 della legge n. 383/2000) fa riferimento a:
  • un registro nazionale nel quale possono iscriversi gli organismi in questione che svolgono la loro attività in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale, operanti da almeno un anno
  • registri regionali o provinciali (per le province autonome di Trento e Bolzano) nel quale possono iscriversi le associazioni che svolgono la loro attività in ambito regionale o provinciale.

E', comunque, verificato il presupposto che legittima la fruizione dell'aiuto in questione, qualora l'organismo risulti iscritto in albi provinciali, diversi da quelli sopra citati, espressamente previsti da legge regionale di recepimento della normativa nazionale.

Rientrano tra i potenziali beneficiari le associazioni che costituiscono articolazioni territoriali ovvero circoli affiliati dell'associazione nazionale, per le quali, anche se non iscritte nei registri regionali, è prevista l'automatica iscrizione nel registro nazionale.

Cooperative sociali
La loro iscrizione nell'Albo delle società cooperative, che ha sostituito i Registri prefettizi e lo Schedario generale della cooperazione, è adempimento necessario per la fruizione del beneficio.

Associazioni sportive dilettantistiche
Nessun effetto produce la sola iscrizione di tali soggetti nell'apposito registro tenuto dal Coni e richiesto ai soli fini sportivi.
La norma istitutiva del 5 per mille fa riferimento ad associazioni e fondazioni riconosciute, laddove per "riconoscimento" non può che intendersi l'attribuzione della personalità giuridica, che si ottiene, alla fine dell'iter previsto dalla legge (Dpr n. 361/2000), con l'iscrizione nel registro istituito presso le singole Prefetture.

Organizzazioni di volontariato: casi di cancellazione dai registri
Disco rosso per le organizzazioni di volontariato destinatarie di provvedimenti di cancellazione dai registri, prescritti dalla legge quadro sul volontariato, istituiti e tenuti da Regioni e Province autonome. L'esclusione dall'elenco dei beneficiari del 5 per mille opera a prescindere dal fatto che il provvedimento di cancellazione sia stato emanato prima o dopo il 30 giugno 2006, data entro cui i legali rappresentanti dei soggetti iscrittisi nell'elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate, erano chiamati a spedire alla direzione regionale competente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà , attestante il persistere dei requisiti per la fruizione del beneficio.

Parrocchie e altri enti ecclesiastici
Riconoscimento quali persone giuridiche e rispetto delle condizioni per poter accedere al regime di favore previsto per le Onlus, sono i presupposti perché gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti e accordi d'intesa, possano essere ammesse fra i soggetti destinatari del 5 per mille.
Il riconoscimento come persone giuridiche è ottenuto da tali enti con Dpr, udito il parere del Consiglio di Stato. L'iscrizione nel registro delle persone giuridiche completa il procedimento.

Per quanto riguarda il secondo presupposto, gli enti in questione possono accedere al regime di favore previsto per le Onlus limitatamente ai seguenti settori:

  1. assistenza sociale e socio-sanitaria
  2. assistenza sanitaria
  3. beneficenza
  4. istruzione
  5. formazione
  6. sport dilettantistico
  7. tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
  8. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi
  9. promozione della cultura e dell'arte
  10. tutela dei diritti civili
  11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale

a condizione che per le stesse attività siano tenute separatamente le scritture contabili, prescritte, per gli enti non commerciali, dall'articolo 20 del Dpr n. 600/1973, e semprechè siano rispettati i requisiti statutari e i vincoli sostanziali fissati dall'articolo 10 del Dlgs n. 460/1997 (fermo restando il prescritto obbligo di comunicazione alla direzione regionale competente, articolo 11, Dlgs n. 460/1997).

Fondazioni bancarie e fondazioni legate a ordini professionali
Ammesse al beneficio sono le fondazioni operanti negli stessi settori elencati nel punto precedente con riferimento alle parrocchie e agli altri enti ecclesiastici.
La regolare iscrizione nei registri normativamente previsti ai fini del riconoscimento, l'inserimento fra i fini istituzionali delle sopra elencate attività e il loro concreto esercizio, sono le condizione per il riconoscimento del beneficio.

Motivi di esclusione e casi particolari
Comporta l'esclusione dagli elenchi dei beneficiari:

  • l'invio dell'autocertificazione oltre il 30 giugno 2006
  • la mancata sottoscrizione della stessa
  • la mancata allegazione del documento d'identità
  • un'autocertificazione non conforme alla modulistica approvata ovvero generica, carente e priva degli elementi previsti dalla legge di riferimento.

Non così drastiche sono, invece, le conseguenze in altre circostanze segnalate nella circolare. In tal modo:

  • l'allegazione all'autocertificazione di un documento di identità scaduto può essere sanata successivamente in fase istruttoria
  • la mancata coincidenza dei dati esposti dal soggetto in dichiarazione con quelli presenti in Anagrafe tributaria non comporta l'esclusione del beneficio se la discordanza discende da errore sanabile, causato da mancata comunicazione di variazione dei dati presenti a sistema
  • la verifica del possesso dei requisiti necessari supera l'errata indicazione, nella domanda di iscrizione all'elenco dei fruitori del beneficio, della tipologia giuridica di appartenenza.

Modalità di esclusione dei soggetti dagli elenchi dei beneficiari
L'adozione del provvedimento di diniego va preceduto da una comunicazione, tempestivamente inviata all'ente istante, dei motivi alla base del mancato accoglimento della sua domanda.
L'interessato potrà produrre, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, eventuali osservazioni e documentazione.
L'atto di esclusione deve contenere, tra le motivazioni, anche le ragioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni pervenute.

Nello specificare che tale provvedimento è ricorribile dall'interessato, l'Agenzia delle entrate ha puntualizzato che la questione esula dalle competenze delle Commissioni Tributarie, trattandosi di materia non contemplata nell'articolo 2 del Dlgs. n. 546 del 31 dicembre 1992.
La mancanza di un'attività discrezionale (con Dpcm del 20 gennaio 2006 sono stati determinati sia l'an che il quantum del beneficio) fa individuare nel giudice ordinario, e non in quello amministrativo, l'organo destinatario di eventuali ricorsi avverso i provvedimenti inerenti la cancellazione per mancanza dei presupposti fissati dalla norma.

 
r.fo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GBsoftware S.p.A.
Sede Legale
Via B. Oriani, 153
00197 Roma
Sede Operativa
Zona Industriale Santa Maria di Sette
06014 Montone (PG)
Contatti
Tel. 06.97626328
[email protected]
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v. - Rea: Rm-1065349 C.F. e P.Iva 07946271009
Invia mail a GBsoftware