Circolare n. 11 del 26/10/2005 dell'Agenzia del Territorio:retroattiva la rendita nuova per errore nel classamento.


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Circolare n. 11 del 26/10/2005 dell'Agenzia del Territorio:retroattiva la rendita nuova per errore nel classamento.
Autore: Annamaria Crisconio - aggiornato il 04/11/2005
N° doc. 913
04 11 2005 - Edizione delle 14:00  
 
Circolare n. 11 del 26/10/2005 dell'Agenzia del Territorio

Retroattiva la rendita nuova per errore nel classamento

Se invece la revisione avviene per fatti o elementi nuovi, ha efficacia dall'adozione del provvedimento
 
Con la circolare n. 11 del 26 ottobre 2005, l'Agenzia del Territorio ha chiarito, sulla base del parere dell'Avvocatura generale dello Stato(1), in quali casi la revisione delle tariffe catastali esplichi efficacia retroattiva.
La tematica coinvolge sia le imposte erariali sia l'Ici, atteso che il reddito di fabbricati viene calcolato in base al valore catastale e, quindi, eventuali variazioni influiscono sulla determinazione dell'imposta dovuta; l'articolo 5 del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504, prevede infatti, ai fini Ici, che "per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione...".

L'Agenzia del Territorio ha, pertanto, ritenuto necessario fornire delucidazioni sull'efficacia retroattiva o meno delle variazioni di classamento catastale operate dagli uffici del Territorio, d'ufficio o su apposita istanza di parte.
Considerato che il potere di autotutela, proprio di tutta la P.A., viene esplicato in particolare dall'Amministrazione finanziaria secondo i principi enunciati dallo Statuto del contribuente(2), occorre distinguere tra annullamento di un atto illegittimo e revoca di un atto inopportuno:
  • nella prima ipotesi, l'Amministrazione, riscontrando vizi di legittimità dell'atto emanato, lo annulla
  • nella seconda ipotesi, invece, l'Amministrazione, ritenendo mutati i presupposti di fatto o di diritto su cui si è fondato il provvedimento oggetto di riesame, esercita il potere di revoca.

Con riferimento all'attività di riesame dell'accertamento catastale svolta dall'Agenzia del Territorio, le fattispecie che si possono verificare nella pratica sono due:

  • riesame d'ufficio o su segnalazione di parte, volto a eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento o da applicazioni errate dei principi dell'estimo catastale
  • riesame effettuato su istanza del contribuente, al fine di far valere fatti, circostanze o elementi nuovi.

L'Avvocatura generale dello Stato, con il citato parere, ha specificato che, nella materia in esame, l'esercizio di autotutela può essere finalizzato soltanto all'eliminazione di errori di inserimento dei dati o di applicazione delle regole tecniche dell'estimo catastale in relazione al medesimo contesto.
In questo caso, l'annullamento dell'accertamento in autotutela avrà necessariamente effetto ex tunc, cioè il valore catastale determinato con l'autotutela retroagirà fino alla data di decorrenza del classamento rivelatosi sbagliato, a prescindere dalla notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale(3).
Nel caso in cui, invece, l'ufficio proceda a rivedere il classamento per l'esistenza di nuovi elementi che giustificano la revisione del valore catastale, secondo l'Organo di consulenza legale dello Stato, non siamo in presenza di autotutela, ma di un nuovo provvedimento che sostituisce in tutto e per tutto il classamento originario oggetto del riesame.

Quindi, mentre per l'annullamento dell'atto che modifica il classamento ritenuto illegittimo si ha retroattività del valore della rendita catastale, per la revoca dell'atto ritenuto inopportuno si esplicherà un'efficacia ex nunc, a far data dall'adozione di tale provvedimento di secondo grado.
Nella pratica, sarà necessario che gli uffici del Territorio annotino che la decorrenza della nuova rendita consegue al classamento rettificato con l'atto di autotutela.

L'importante chiarimento contenuto nella circolare è in linea con l'orientamento della suprema Corte di cassazione, che, con sentenza n. 15862 del 17 marzo 2005, ha sottolineato che "quando la variazione dipende dalla correzione di un pregresso errore e non da modificazione dei parametri" non è "applicabile il disposto di cui all' art. 5 comma 5 legge 504/92, secondo cui il valore catastale per l'ICI è quello vigente a 1° gennaio dell'anno di imposizione".


NOTE:
1) Contenuto nella nota prot. n. 67615 del 14 maggio 2005.

2) Adottato con legge 27 luglio 2000, n. 212.

3) Vedi anche l'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

 
Annamaria Crisconio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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