Col vento in poppa verso la rateizzazione della plusvalenza - Risoluzione n. 379/E del 17 dicembre 2007.


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Col vento in poppa verso la rateizzazione della plusvalenza - Risoluzione n. 379/E del 17 dicembre 2007.
Autore: Vincenzo Cipriani - aggiornato il 18/12/2007
N° doc. 6715
17 12 2007 - Edizione delle 17:00  
 
Risoluzione n. 379/E del 17 dicembre 2007

Col vento in poppa verso la rateizzazione della plusvalenza

Per la verifica del “triennio” è possibile includere anche il periodo in cui l’imbarcazione “fiscalmente rilevante” è posseduta mediante un contratto di locazione finanziaria
 
Componenti positivi e negativi di reddito relativi a un’imbarcazioni posseduta da una società sono fiscalmente rilevanti solo nell’ipotesi in cui il bene in questione sia utilizzato esclusivamente nell’attività d’impresa. Nel caso, l’eventuale plusvalenza può essere rateizzata in caso di possesso per un periodo non inferiore a tre anni, computando, a tal fine, anche il tempo in cui il bene è stato posseduto con un contratto di locazione finanziaria.
Sono le precisazioni arrivate con la
risoluzione n. 379/E del 17 dicembre.

La norma di riferimento, nella fattispecie, è costituita dall’articolo 164 del Tuir, commi 1 e 2.
In particolare, il comma 1, lettera a), riconosce una deducibilità integrale delle spese relative a taluni mezzi di trasporto - tra cui le imbarcazioni - solo nell’ipotesi in cui gli stessi siano utilizzati esclusivamente nell’attività d’impresa.
In altre parole, per fruire della deducibilità integrale è necessario che il veicolo sia un mezzo senza il quale l’attività dell’impresa non può essere esercitata.

In coerenza con tale principio, l’Amministrazione finanziaria aveva in precedenza riconosciuto la deducibilità integrale delle spese relative alle autovetture noleggiate dalle imprese che effettuano attività di noleggio, ovvero agli aeromobili da turismo e alle imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole per l’addestramento al volo e alla navigazione (cfr risoluzione 59/2007, circolare 1/2007, circolare 48/1998, circolare 37/1997).
Qualora non vi sia l’utilizzo esclusivo, invece, le spese relative all’imbarcazione non sono fiscalmente deducibili. Ciò si evince dalla lettera b) del medesimo comma 1, che riconosce una deducibilità parziale per l’utilizzo promiscuo del bene esclusivamente con riferimento alle autovetture e autocaravan (…), ai ciclomotori e motocicli (…).

Se l’imbarcazione è utilizzata promiscuamente nell’attività d’impresa saranno, perciò, irrilevanti non solo le spese a essa relative, ma anche la futura plusvalenza o minusvalenza realizzata dalla vendita.
Il comma 2 dell’articolo 164, infatti, riconosce rilevanza alla plusvalenza o alla minusvalenza nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
Se l’imbarcazione non genera ammortamenti fiscalmente rilevanti - poiché non è utilizzata esclusivamente nell’attività d’impresa - il rapporto tra ammortamento fiscalmente dedotto e ammortamento effettuato è pari a zero e, di conseguenza, la plusvalenza realizzata non è tassata.
In altre parole, la norma prevede un principio di simmetria impositiva, in base al quale è tassata la plusvalenza realizzata solo nell’ipotesi in cui le spese (tra cui gli ammortamenti) relative all’imbarcazione sono deducibili.

Nel caso di rilevanza della plusvalenza (poiché l’imbarcazione costituisce un mezzo senza il quale l’attività d’impresa non può essere esercitata), la risoluzione ha chiarito che la stessa può essere rateizzata secondo quanto previsto nel comma 4 dell’articolo 86 del Tuir. Tale norma stabilisce che la plusvalenza è tassata nell’esercizio in cui è realizzata ovvero, se il bene è stato posseduto per un periodo non inferiore ai tre anni, nell’esercizio di realizzo e nei successivi quattro.
Ai fini della verifica del possesso triennale, è possibile includere anche il periodo in cui il bene (imbarcazione) è posseduto con un contratto di locazione finanziaria. Ad esempio, se il bene è posseduto per i primi due anni con un contratto di leasing finanziario e nel terzo in proprietà, l’eventuale plusvalenza realizzata potrà essere rateizzata, poiché è rispettata la predetta condizione del possesso triennale.

Anche in questo caso, quindi, l’agenzia delle Entrate ha ribadito (cfr circolare 90/2001, risoluzione 27/2005, risoluzione 69/2004, risoluzione 19/2004) il criterio di tendenziale equivalenza tra l’acquisizione del bene in proprio e quella effettuata con un contratto di locazione finanziaria, al fine di assicurare neutralità fiscale tra acquisto in proprietà e acquisizione in leasing dei beni.

 
Vincenzo Cipriani
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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